CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tel7ou_ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 19 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Savona, pronunciata il 22 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata in concorso, rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso, lo ha assolto dai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso (capi B e F) per non aver commesso il fatto e ha rideterminato la pena per il residuo reato di rapina di cui al capo A), confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e in relazione alla sussistenza della fattispecie concorsuale, è costituito da mere doglianze in fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, rispondendo alle medesime censure sollevate con l'atto di appello, a pagine 6 e 7, con motivazione non illogica e coerente con le risultanze probatorie, ha già evidenziato come le testimonianze e i riconoscimenti effettuati dalla vittima e dai testi fossero precisi nell'individuare l'odierno imputato fra i partecipanti alla rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.