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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12817/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del 29 ottobre 2020 del Tribunale di Salerno )che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di atti persecutori e di lesione personale e, applicate le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile.

In particolare, la Corte di appello ha assolto i due coniugi dalla imputazione di atti persecutori, ritenendo sussistenti, in sua vece, due reati di minaccia aggravata, oltre al delitto di lesione personale per il quale era già stata pronunciata condanna; inoltre, ha dichiarato estinti per prescrizione, maturata dopo la sentenza di primo grado, i due reati di minaccia aggravata e il delitto di lesione personale e ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

Sulla base del contenuto delle due sentenze di merito, il delitto di lesione personale sarebbe stato consumato in data 17 gennaio 2013.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di gravame.

La Corte ha ritenuto provati il delitto di lesione personale e due delitti di minaccia, senza neppure specificare in che data uno di essi sarebbe stato commesso e soprattutto senza chiarire gli elementi in base ai quali ha ritenuto attendibile la deposizione della persona offesa ed infondati i motivi di appello degli imputati che avevano evidenziato numerose incongruenze nelle sue dichiarazioni.

2.2. Con il secondo motivo i due ricorrenti lamentano, in relazione al delitto di lesione personale, la violazione degli artt. 110 e 582 cod. pen.? sostenendo che poiché la persona offesa, nella sua deposizione, ha asserito che solo la Nastri l'aveva schiaffeggiata, cagionandole lesioni personali, mentre il Mazzariello si era limitato ad insultarla dopo che era stata già schiaffeggiata da sua moglie, non era dato comprendere quale fosse stato il contributo materiale o morale del Mazzariello alla consumazione del delitto, mentre il delitto commesso dalla Nastri doveva ritenersi non aggravato, anche ai fini dell'ammontare del risarcimento del danno.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che per uno degli episodi in cui la Corte di appello aveva ravvisato uno dei due delitti di minaccia era stato dedotto che era stato avviato a carico del Mazzariello un procedimento penale che era stato poi archiviato; conseguentemente, in assenza di un decreto di riapertura delle indagini, non poteva essere più ritenuto penalmente rilevante.

In ogni caso, al fatto era rimasta estranea la Nastri, cosicché non poteva ritenersi sussistente la circostanza aggravante.

Quanto ad altro episodio di minaccia, il teste Landi aveva escluso che la Nastri avesse profferito minacce ed in ogni caso, all'episodio non aveva partecipato il Mazzariello, cosicché anche in relazione ad esso non poteva ravvisarsi l'aggravante.

2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono che per il delitto di lesione personale la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, non potendo ritenersi il termine sospeso a causa della partecipazione del difensore degli imputati all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria, in quanto all'udienza del 6 dicembre 2019 il teste non era comparso ed aveva giustificato la propria assenza, tanto che il teste non era stato colpito da alcuna sanzione.

Non poteva, quindi, applicarsi il precedente di legittimità citato dalla Corte di appello che, per negare l'effetto sospensivo faceva leva sul potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo del teste per la medesima udienza.

L'eccezione viene formulata anche in relazione ai delitti di minaccia, considerato che la mancata indicazione della loro collocazione temporale consente di affermare anche rispetto ad essi la maturazione del termine di prescrizione prima della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha infatti applicato correttamente il principio, già affermato da questa Corte di cassazione in tema di sospensione della prescrizione (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275834), secondo il quale l'adesione del difensore all'astensione dalla udienza impedisce di assumere ogni iniziativa per verificare l'assenza dei testimoni e di disporre, all'evenienza, il loro accompagnamento coatto, in quanto, nella sequenza processuale, la verifica della presenza del difensore è, senz'altro, precedente alla verifica della presenza dei testimoni, cosicché l'udienza, dinanzi all'assenza del difensore, si arresta ancora prima di verificare l'assenza dei testimoni e tale arresto impedisce il possibile esercizio da parte del giudice dei suoi ordinari poteri processuali e, in particolare, di disporre l'accompagnamento coattivo dei testi assenti ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen. (vedi Sez. 3, n. 9051 del 05712/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

All'udienza del 6 dicembre 2019 il rinvio venne disposto in dipendenza della astensione del difensore dalle udienze, da cui consegue che opera la sospensione del termine di prescrizione per l'intero periodo (pari a giorni 160), sicché, sommato detto periodo al termine di prescrizione ordinario (anni sette mesi sei), il reato non era prescritto al momento della sentenza di primo grado.A fortiori non erano estinti per prescrizione gli altri reati, il cui termine di prescrizione è di pari durata e che comunque risultano commessi successivamente al reato di lesione personale.

2. Sono, invece, fondati i primi due motivi di ricorso.

La Corte di appello ha escluso che ricorra il delitto di atti persecutori, affermando che le condotte descritte dalla persona offesa sono episodi isolati, per i quali non ricorre l'abitualità, e che ricorre un episodio di lesione personale, relativamente allo schiaffo subito dalla Rago2e due episodi illeciti da collegare ai comportamenti illeciti di entrambi gli imputati, ma nella sentenza non si chiarisce quale sia stato l'iter logico-giuridico che ha condotto i giudici di appello a siffatta conclusione.

Nemmeno è dato comprendere per quali specifici reati di minaccia sia stata pronunciata condanna e perché,in relazione a tutte le condotte sopra menzionate sarebbe ravvisabile il concorso di entrambi gli imputati.

Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che la persona offesa è attendibile, ma non si dà alcuna risposta ai rilievi contenuti nell'atto di appello e volti a sostenere l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Nemmeno si capisce perché entrambi gli imputati dovrebbero rispondere di tutti i reati per i quali è stata pronunciata condanna.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili e deve disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen..

Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 06/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del 29 ottobre 2020 del Tribunale di Salerno )che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di atti persecutori e di lesione personale e, applicate le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. In particolare, la Corte di appello ha assolto i due coniugi dalla imputazione di atti persecutori, ritenendo sussistenti, in sua vece, due reati di minaccia aggravata, oltre al delitto di lesione personale per il quale era già stata pronunciata condanna; inoltre, ha dichiarato estinti per prescrizione, maturata dopo la sentenza di primo grado, i due reati di minaccia aggravata e il delitto di lesione personale e ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado. Sulla base del contenuto delle due sentenze di merito, il delitto di lesione personale sarebbe stato consumato in data 17 gennaio 2013. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di gravame. La Corte ha ritenuto provati il delitto di lesione personale e due delitti di minaccia, senza neppure specificare in che data uno di essi sarebbe stato commesso e soprattutto senza chiarire gli elementi in base ai quali ha ritenuto attendibile la deposizione della persona offesa ed infondati i motivi di appello degli imputati che avevano evidenziato numerose incongruenze nelle sue dichiarazioni. 2.2. Con il secondo motivo i due ricorrenti lamentano, in relazione al delitto di lesione personale, la violazione degli artt. 110 e 582 cod. pen.? sostenendo che poiché la persona offesa, nella sua deposizione, ha asserito che solo la Nastri l'aveva schiaffeggiata, cagionandole lesioni personali, mentre il Mazzariello si era limitato ad insultarla dopo che era stata già schiaffeggiata da sua moglie, non era dato comprendere quale fosse stato il contributo materiale o morale del Mazzariello alla consumazione del delitto, mentre il delitto commesso dalla Nastri doveva ritenersi non aggravato, anche ai fini dell'ammontare del risarcimento del danno. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che per uno degli episodi in cui la Corte di appello aveva ravvisato uno dei due delitti di minaccia era stato dedotto che era stato avviato a carico del Mazzariello un procedimento penale che era stato poi archiviato; conseguentemente, in assenza di un decreto di riapertura delle indagini, non poteva essere più ritenuto penalmente rilevante. In ogni caso, al fatto era rimasta estranea la Nastri, cosicché non poteva ritenersi sussistente la circostanza aggravante. Quanto ad altro episodio di minaccia, il teste Landi aveva escluso che la Nastri avesse profferito minacce ed in ogni caso, all'episodio non aveva partecipato il Mazzariello, cosicché anche in relazione ad esso non poteva ravvisarsi l'aggravante. 2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono che per il delitto di lesione personale la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, non potendo ritenersi il termine sospeso a causa della partecipazione del difensore degli imputati all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria, in quanto all'udienza del 6 dicembre 2019 il teste non era comparso ed aveva giustificato la propria assenza, tanto che il teste non era stato colpito da alcuna sanzione. Non poteva, quindi, applicarsi il precedente di legittimità citato dalla Corte di appello che, per negare l'effetto sospensivo faceva leva sul potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo del teste per la medesima udienza. L'eccezione viene formulata anche in relazione ai delitti di minaccia, considerato che la mancata indicazione della loro collocazione temporale consente di affermare anche rispetto ad essi la maturazione del termine di prescrizione prima della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il quarto motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha infatti applicato correttamente il principio, già affermato da questa Corte di cassazione in tema di sospensione della prescrizione (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275834), secondo il quale l'adesione del difensore all'astensione dalla udienza impedisce di assumere ogni iniziativa per verificare l'assenza dei testimoni e di disporre, all'evenienza, il loro accompagnamento coatto, in quanto, nella sequenza processuale, la verifica della presenza del difensore è, senz'altro, precedente alla verifica della presenza dei testimoni, cosicché l'udienza, dinanzi all'assenza del difensore, si arresta ancora prima di verificare l'assenza dei testimoni e tale arresto impedisce il possibile esercizio da parte del giudice dei suoi ordinari poteri processuali e, in particolare, di disporre l'accompagnamento coattivo dei testi assenti ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen. (vedi Sez. 3, n. 9051 del 05712/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). All'udienza del 6 dicembre 2019 il rinvio venne disposto in dipendenza della astensione del difensore dalle udienze, da cui consegue che opera la sospensione del termine di prescrizione per l'intero periodo (pari a giorni 160), sicché, sommato detto periodo al termine di prescrizione ordinario (anni sette mesi sei), il reato non era prescritto al momento della sentenza di primo grado.A fortiori non erano estinti per prescrizione gli altri reati, il cui termine di prescrizione è di pari durata e che comunque risultano commessi successivamente al reato di lesione personale. 2. Sono, invece, fondati i primi due motivi di ricorso. La Corte di appello ha escluso che ricorra il delitto di atti persecutori, affermando che le condotte descritte dalla persona offesa sono episodi isolati, per i quali non ricorre l'abitualità, e che ricorre un episodio di lesione personale, relativamente allo schiaffo subito dalla Rago2e due episodi illeciti da collegare ai comportamenti illeciti di entrambi gli imputati, ma nella sentenza non si chiarisce quale sia stato l'iter logico-giuridico che ha condotto i giudici di appello a siffatta conclusione. Nemmeno è dato comprendere per quali specifici reati di minaccia sia stata pronunciata condanna e perché,in relazione a tutte le condotte sopra menzionate sarebbe ravvisabile il concorso di entrambi gli imputati. Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che la persona offesa è attendibile, ma non si dà alcuna risposta ai rilievi contenuti nell'atto di appello e volti a sostenere l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Nemmeno si capisce perché entrambi gli imputati dovrebbero rispondere di tutti i reati per i quali è stata pronunciata condanna. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili e deve disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cate
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