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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 16215/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16762/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrente- contro D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1257/2023, depositata il 14/06/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva al precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea, convenendolidavanti al Tribunale di Pistoia: il quale, all’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 54/2000 rigettava l’opposizione, condannandol’opponente alle spese di lit e; avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento dell’avvenuto pagamento da parte del medesimo dell’importo di € 290.290,23, fosse accertata l’inesistenza del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confrontiper somme superiori ad € 6.222,34; sicostituivano anche nel giudizio di appello il Mele ed il D’Andrea contestando l’appello avversario, del quale chiedevano il rigetto; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1257/2023, rigettava l’impugnazione, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti; avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi; al quale hanno resistito con controricorso gli originari convenuti Mele e D’Andrea; per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte; il Difensore di parte ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato nota (sottoscritta per accettazione da entrambi i resistenti e dal relativo Difensore) con la quale ha riferito che il suo assistito ha rinunciato al ricorso a spese compensate, essendo stato raggiunto nelle more un accordo conciliativo tra le parti; in esito alla rituale rinuncia di parte ricorrente , d eve essere dichiarata l’estinzione del giudizio e, attesa pure l’accettazione della controparte del rinunciante, può omettersi di provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord.19560/2015 e successive); la Corte si riserva il deposito della motivazione entro i sessanta giorni dalla decisione; p. q. m. la Corte dichiara estinto il presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 12 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16762/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrente- contro D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1257/2023, depositata il 14/06/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva al precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea, convenendolidavanti al Tribunale di Pistoia: il quale, all’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 54/2000 rigettava l’opposizione, condannandol’opponente alle spese di lit e; avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento dell’avvenuto pagamento da parte del medesimo dell’importo di € 290.290,23, fosse accertata l’inesistenza del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confrontiper somme superiori ad € 6.222,34; sicostituivano anche nel giudizio di appello il Mele ed il D’Andrea contestando l’appello avversario, del quale chiedevano il rigetto; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1257/2023, rigettava l’impugnazione, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti; avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi; al quale hanno resistito con controricorso gli originari convenuti Mele e D’Andrea; per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte; il Difensore di parte ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato nota (sottoscritta per accettazione da entrambi i resistenti e dal relativo Difensore) con la quale ha riferito che il suo assistito ha rinunciato al ricorso a spese compensate, essendo stato raggiunto nelle more un accordo conciliativo tra le parti; in esito alla rituale rinuncia di parte ricorrente , d eve essere dichiarata l’estinzione del giudizio e, attesa pure l’accettazione della controparte del rinunciante, può omettersi di provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; versando in un caso di estinzione del giudizio, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord.19560/2015 e successive); la Corte si riserva il deposito della motivazione entro i sessanta giorni dalla decisione; p. q. m. la Corte dichiara estinto il presente giudizio. Così deciso in Roma, in data 12 giugn
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