CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 luglio 2022
Cassazione n. 14308/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19907/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]della PROVINCIA di COMO -intimato- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di COMO n. 227/2022 depositata il19/07/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 19-7-2022 il Giudice di Pace di Como ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13- 12-1985, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Como del 17 - 1 - 2022, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Como, che è rimasta intimata. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente denuncia: i)con il primo motivo la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’articolo 18 decreto legislativo 150/2011 anche in relazione all’articolo 13 decreto legislativo 286/1998 ed all’articolo 708 cpp –distinzione fra fase giurisdizionale della estradizione e sua fase esecutiva – espulsione ed estradizione –incompatibilità fra i due provvedimenti –impossibilità ad adempiere in capo al signor Talmaci», rilevando di essere destinatario di un provvedimento di estradizione richiesto dalla Moldavia, accolto dalla Corte d’appello di Milano e divenuto definitivo a seguito di sentenza di questa Corte, sicchè egli deve restare in Italia affinché sia dato corso all’esecuzionedella procedura di estradizione, nonché rimarcando che erroneamente il Giudice di Pace ha affermato che il provvedimento di estradizione era stato revocato, mentre era stato revocato il decreto di esecuzione dell’estradizione, come da doc. 10-11 allegati al ricorso introduttivo ;ii) con il secondo motivo « Omesso esame di un fatto decisivo – sulle condizioni personali e lavorative del signor Talmaci – lavoro a tempo indeterminato ed ingresso lecito sul territorio italiano – regolare residenza e stabile domicilio in territorio italiano». 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Occorre premettere che, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza impugnata, il ricorrente non ha affatto “ottenuto la revoca del provvedimento di estradizione” (pag. 1 dell’ordinanza impugnata), posto che, invece, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto d a ll’odierno ricorrente avverso il provvedimento di accoglimento dell’estradizione chiesto dalle Autorità della Moldavia (Cass. Pen. 3171/2022). 2.2. Ora, una volta che il provvedimento che accoglie la domanda di estradizione è divenuto definitivo , come nella specie , l’autorità giudiziaria non può più rifiutare l’estradizione, essendo tale facoltà di rifiuto esercitabile esclusivamente dal Ministro della Giustizia, quale autorità politica, in quanto trattasi di scelta attinente alla dimensione politica della cooperazione tra Stati (Cass. 43170/2014). Da ciò ulteriormente consegue che l’allontanamento dello straniero dallo Stato non può avvenire mediante l’espulsione in via amministrativa, ma secondo le procedure vigenti per l’esecuzione del provvedimento autorizzativo dell’estradizione,che, si ribadisce, nella specie, al contrario di quanto erroneamente affermato dal Giudice di Pace,è stat o confermato in via definitiva . 2.3. Va aggiunto che, nel caso concreto, il decreto di espulsione è stato emesso per mancanza in capo allo straniero di un regolare permesso di soggiorno, sicché in ogni caso il decreto di espulsione non avrebbe potuto essere confermato, difettando il presupposto della volontarietà nel trattenersi nel territorio dello Stato, implicitamente previsto dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cass. 270/2020; Cass. 4922/2003). La fattispecie che si sta scrutinando è assimilabile a quella dello straniero sottoposto a misura restrittiva in Italia, ed anzi presenta profili ancora più limitativi e vincolanti, stante la finalità di salvaguardare l’interesse dello Stato estero che richiede il trasferimento di un soggetto a scopo di giustizia. In quest’ottica e nel perseguimento della suddetta finalità, lo straniero deve restare nel territorio italiano in attesa dell’esecuzione dell’estradizione, ossia fin tanto che non vengano espletate le speciali procedure previste peril trasferimento della persona ricercata a scopo di giustizia presso lo Stato estero richiedente, pena la violazione del dovere di cooperazione giudiziaria tra Stati,anche in forza di convenzioni internazionali. 3. In conclusione , il primo motivo di ricorso deve trovare accoglimento, restando assorbito il secondo, l’ordinanza impugnata va cassata, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell’art.384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e va, pertanto, dichiarato nullo il decreto di espulsione del [OSCURATO:PERSONA] di Como emesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti del ricorrente. 5. Le spese dell’intero giudizio sono regolate secondo il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo; cassa l’ordinanza del Giudice di Pace impugnata e, decidendo nel merito, dichiara nullo il decreto di espulsione del [OSCURATO:PERSONA] emesso il 17-1- 2022 nei confronti del ricorrente. Condanna l’Amministrazione alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida: per il giudizio di merito in euro 100,00 per esborsi e euro 1.000,00 per compensi professionali e per il giudizio di legittimità in euro 200,00 per esborsi e euro 2.200,00 per compensi professionali; entrambi oltre rimborso