CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 36535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 3949/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.; - intimata - avverso SENTENZA n. 7196/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello della Diemme soc. coop. s.r.l. avverso la sentenza del tribunale di Roma che, previa riunione dei giudizi, aveva rigettato le opposizioni della stessa a due decreti ingiuntivi richiesti nei suoi confronti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l. per il pagamento del saldo delle mensilità di giugno- luglio 2011 e di agosto-settembre 2011, in relazione ad un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia, stipulato in data 28/6/2006 tra l'opponente e l'opposta (costituite in ATI) e il Ministero per i beni e le attività culturali. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, esaminato il motivo con il quale l'appellante ha lamentato che il tribunale aveva illegittimamente negato "la compensazione" tra gli importi versati dalla Diemme con la transazione del 25/7/2012 e quelli richiesti da [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria: e l'ha ritenuto infondato. 1.3. La corte, sul punto, ha osservato che non poteva ravvisarsi alcuna sovrapposizione tra le somme pagate dalla Diemme ai dipendenti de [OSCURATO:PERSONA], che avevano agito con pignoramento presso terzi, e quelle dovute dalla Diemme direttamente a quest'ultima, in quanto i lavoratori avevano promosso pignoramento per crediti antecedenti a maggio 2011 mentre i crediti oggetto del giudizio di opposizione riguardavano il diverso e successivo periodo di giugno- settembre 2011. 1.4. Nel procedimento di pignoramento presso terzi, infatti, ha osservato la corte d'appello, la diversità temporale dell'insorgenza dei diversi crediti resta tale poiché rileva il titolo in forza del quale si agisce esecutivamente per cui, ove sia stata intrapresa, come nel caso in esame, la procedura esecutiva presso terzi solo per alcuni crediti, il terzo è tenuto a dichiarare esattamente le somme dovute al debitore ed assume la veste di custode unicamente degli importi corrispondenti. 1.5. La corte d'appello, infine, ha ritenuto che "la cessazione dell'attività della società appellata per cancellazione del registro delle imprese", unitamente alla "mancata richiesta di pagamento", non costituiva "elemento sufficiente ad Ric. 2022 n. 3949 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 attestare per facta concludentia la rinuncia al credito" sul rilievo che, a tal fine, "occorre che il comportamento del creditore riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto" e che è, pertanto, necessario "che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto'. 1.6. La DIEMME soc. coop. s.r.I., con ricorso notificato in data 1/2/2022, ha chiesto, per tre motivi la cassazione della sentenza. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio, in relazione agli artt. 360 n. 5 c.p.c. e 1236 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che la cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] dal registro delle impresa, unitamente alla mancata richiesta di pagamento, potesse costituire un elemento sufficiente ad attestare la rinuncia al credito sul rilievo che, a tal fine, occorre che il comportamento del creditore riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto. 2.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello non ha considerato che, come emerge dalla visura camerale depositata in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] non solo non aveva indicato il credito nell'ultimo bilancio ma non aveva, in realtà, depositato alcun bilancio dall'anno 2009, tant'è che la cancellazione è avvenuta d'ufficio in data 9/1/2017, con scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., né aveva portato ad Ric. 2022 n. 3949 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 esecuzione i decreti ingiuntivi pur se dichiarati provvisoriamente esecutivi dal tribunale sin dal 2011. 2.3. Del resto, ha aggiunto la ricorrente, lo stesso difensore della società appellata, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato a verbale "di aver ricevuto mandato per l'esecuzione solo per le spese legali e non per il capitale". 2.4. La società [OSCURATO:PERSONA], quindi, ha concluso la ricorrente, disinteressandosi completamente della gestione, ha evidentemente inteso rinunciare al proprio credito, che sarebbe stato comunque oggetto di esecuzione da parte di terzi, ed ha cessato ogni attività dall'anno 2013, lasciando che fosse disposta d'ufficio la sua cancellazione, sussistendo, dunque, tutte le circostanze che avrebbero permesso di ritenere la sussistenza della remissione del debito. 3.1. Il motivo è infondato. E' senz'altro verso che, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070 del 2013, in caso di estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, si determina un "meccanismo di tipo successorio" in virtù del quale, sul piano sostanziale, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (conf. Cass. n. 19302 del 2018; Cass.n. 15782 del 2016; Cass. n. 25974 del 2015; Cass. n. 23269 del 2016; più di recente, Cass. n. 41601 del 2021, in motiv., la Ric. 2022 n. 3949 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 quale ha ritenuto che "versandosi in ipotesi di diritti ancora incerti o illiquidi, in quanto successivamente fatti valere in giudizio, il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento della società non può dirsi verificato e la cancellazione della società dal registro delle imprese diventa espressione di una volontà di rinuncia tacita ai diritti litigiosi o illiquidi"). 3.2. Tale rinuncia, tuttavia, non è automatica, non potendosi, cioè, affermare che, se il credito vantato dalla società è controverso e non risulta iscritto nel bilancio finale di liquidazione, lo stesso deve intendersi senz'altro rinunciato per facta condudentia. Le stesse Sezioni Unite, in effetti, hanno affermato che la sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non risultanti dal bilancio di liquidazione non può essere stabilita ex ante in base ad una regola generale, uniforme ed "automatica" (p. 4 e ss. dei "Motivi della decisione" di Cass. SU 6070 cit.), evidenziando, piuttosto, che è compito del giudice di merito stabilire, caso per caso, se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi ex art. 2727 c.c. una volontà della società di rinunciare ad un determinato credito. Si è osservato nella suddetta sentenza, in particolare, che se il credito era illiquido, se il liquidatore sapeva della sua esistenza e non l'aveva inserito in bilancio oppure se il credito "non poteva neppure essere iscritto nel bilancio", in tutti questi casi la mancata appostazione all'attivo può consentire di presumere una volontà della società di rinunciare a quella pretesa: ma pur sempre di presunzione si tratta, senza alcuna indefettibile implicazione unilaterale tra l'omessa indicazione del bilancio e la remissione del debito poiché, al contrario, la sorte di tali crediti resta affidata ad una valutazione caso per caso, fermo restando però che l'estinzione della società dà sempre vita ad Ric. 2022 n. 3949 5ez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 un fenomeno successorio. Più di recente, come rileva Cass. n. 1724 del 2021, il tema è stato ripreso e sviluppato da questa Corte con la sentenza pronunciata da n. 9464 del 2020, la quale, integrando e completando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nel 2013, ha affermato che: -) anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della disciolta società; -) può ammettersi in astratto che la società possa rinunciare ai crediti suddetti ma questa rinuncia non può presumersi ipso facto in base al solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio. La remissione del debito, infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, la quale ovviamente può essere anche tacita ma dev'essere tuttavia inequivoca. Il silenzio, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile. 3.3. La mancata appostazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione, d'altra parte, non possiede i suddetti requisiti di inequivocità, essendo, in effetti, ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito, come, ad esempio, l'intenzione dei soci di cessare al più presto l'attività sociale, ovvero di coltivare in proprio l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato, la pendenza di trattative per una transazione poi non avvenuta, e finanche, da ultimo, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore (così, pressoché testualmente, Cass. n. 1724 del 2021, in motiv., la quale, in definitiva, ha ritenuto che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di Ric. 2022 n. 3949 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio non potesse avere altra causa, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito; Cass. n. 28439 del 2020; Cass. n. 36636 del 2021). 3.4. Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, in definitiva, non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso posto che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (Cass. n. 30075 del 2020). La corte d'appello, pertanto, lì dove ha ritenuto che la cancellazione del registro delle imprese della società creditrice, unitamente alla cessazione della sua attività, non costituiva "elemento sufficiente ad attestare per facta concludentia la rinuncia al credito" sul rilievo che, a tal fine, "occorre che il comportamento del creditore riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto", si è attenuta ai principi esposti e si sottrae, come tale, ai rilievi critici della ricorrente, a nulla, per contro, rilevando la mancata richiesta di pagamento, se non altro perché trattasi di circostanza smentita in fatto dalla stessa proposizione da parte della società creditrice della domanda giudiziale di pagamento e dalla prosecuzione del relativo giudizio (cfr. Cass. 8582 del 2018, la quale ha ritenuto che l'introduzione da parte del liquidatore di un giudizio di accertamento di un credito sociale prima della cancellazione della società dal registro delle imprese sia qualificabile come "attività ulteriore" che, secondo le Sezioni Ric. 2022 n. 3949 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 Unite del 2013, esclude la rinuncia della società alla pretesa azionata). 3.5. Nel caso in esame, d'altra parte, come la ricorrente ha espressamente affermato, si vede in ipotesi non di cancellazione volontaria della società ma di cancellazione d'ufficio della società (cooperativa) a norma dell'art. 2545 septiesdecies c.c. in conseguenza della mancata presentazione del bilancio annuale per due anni consecutivi (nello stesso modo in cui una società di capitali che, nella fase di liquidazione, non depositi per tre anni consecutivi il bilancio, è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese a norma dell'art. 2490, ult. comma, c.c.). Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che (a differenza di quanto potrebbe, almeno in astratto, essere nel caso in cui con la cancellazione volontaria la società abbia scelto di addivenire all'immediata estinzione) il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è, dunque, configurabile come remissione del debito (Cass. n. 13534 del 2021; conf., Cass. n. 8582 del 2018; Cass.n. 21517 del 2016). La mancata presentazione per oltre due o tre anni consecutivi del bilancio annuale, da cui consegue la cancellazione d'ufficio, non lascia, in effetti, di per sé trasparire l'inequivoca volontà abdicativa della pretesa da parte della società creditrice. 4.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 35 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che Ric. 2022 n. 3949 Sez, 6-2, CC del 11 novembre 2022 non poteva ravvisarsi alcuna sovrapposizione tra le somme pagate dalla Diemme ai dipendenti de [OSCURATO:PERSONA], che avevano agito con pignoramento presso terzi, e quelle dovute dalla Diemme direttamente a quest'ultima, sul rilievo, del tutto privo di valore, che i lavoratori dell'opposta avevano notificato all'opponente il pignoramento per crediti antecedenti al mese di maggio 2011 mentre i crediti oggetto del giudizio d'opposizione riguardavano il diverso periodo di giugno- settembre 2011. 4.2. La corte d'appello, infatti, così facendo, ha osservato la ricorrente, non ha considerato che l'opponente, nella memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c., aveva sollevato l'eccezione di compensazione che aveva come fondamento un contro credito pecuniario, omogeneo, liquido ed esigibile in ordine al quale la Corte di Appello avrebbe dovuto decidere incidenter tantum. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 e 546 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto la non sovrapponibilità delle somme pagate ai dipendenti de [OSCURATO:PERSONA], a seguito del pignoramento presso terzi, e le somme dovute direttamente a quest'ultima, in ragione della diversità temporale dell'insorgenza dei diversi crediti, trattandosi, in realtà, di un assunto del tutto privo di fondamento. 4.4. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi in data 28/7/2011 ed era, quindi, tenuta, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., relativamente alle somme dovute, nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode, per cui, a fronte della conseguente indisponibilità del bene pignorato, la Ric. 2022 n. 3949 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 Diemme non avrebbe potuto corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] gli importi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre. 5.1. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. La ricorrente, in effetti, pur deducendo la violazione di norme di legge, ha finito, in sostanza, per lamentare la ricognizione dei fatti materiali svolta dai giudici di merito: lì dove, in particolare, questi hanno ritenuto che i crediti (verso l'opponente) pignorati dai dipendenti della società opposta erano antecedenti al mese di maggio 2011, laddove i crediti oggetto del giudizio di opposizione riguardavano il diverso e successivo periodo di giugno-settembre 2011, e che il pagamento dei crediti pignorati da parte dell'opponente non poteva essere, di conseguenza, decurtato dalle somme dovute dalla stessa in ragione dei diversi titoli azionati in via ingiuntiva. Ed è, invece, noto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nel caso in esame neppure invocato) consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). 6. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 7. Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva dell'intimata. Ric. 2022 n. 3949 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri