CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25587/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Valadier n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia n.1750/13/2016 depositata il 6 luglio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 dicembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ri- gettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.1788/9/2015 di ac- coglimento parziale, previa riunione, del ricorso proposto dalla contri- buente avverso l'avviso di accertamento per IRPEF, oltre accessori, relativamente all'anno di imposta 2008. 2. L' atto impositivo veniva elevato nei confronti della contribuente a seguito della contestazione di operazioni parzialmente inesistenti e della corrispondente rettifica del reddito di impresa dichiarato dalle partecipate società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l'anno di imposta suddetto, anche ai fini IVA. A ciò tra l'altro faceva seguito l'avviso di accertamento recante l'imputazione di red- dito da partecipazione nei confronti della ricorrente, quale socia delle S.r.l. a ristretta base sociale, oltre che dell'altro socio [OSCURATO:PERSONA]- battista. 3. Sulla base di due p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società, attive nel settore edilizio ed immobiliare, nel quadro di un complessivo accertamento analitico induttivo ex art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973; dai fatti scaturiva anche un procedimento pe- nale. Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure rigettava le eccezioni preliminari, inclusa quella sulla legittimità del raddoppio dei termini di esercizio dell'azione impositiva. Nel merito, la CTP riteneva che parte contribuente non avesse fornito prova dell'esi- stenza dei contratti preliminari dai quali desumere che le somme ver- sate dagli acquirenti fossero state corrisposte a titolo di caparra con- firmatoria non assoggettabile ad IVA ex art.15 d.P.R. N.633/72 e che, tuttavia, tali importi fossero tutti stati regolarmente contabilizzati al momento della stipula dei contratti definitivi con conseguente assenza di danno erariale. Le sanzioni erano nondimeno ritenute dovute per la mancata emissione delle fatture nell'anno in cui le somme corrispon- denti erano state incassate, ed era legittima la presunzione di distri- buzione di utili extracontabili tra i soci in presenza di società a ristretta base contabile. 4. Avverso la decisione del giudice d'appello, confermativa di quella resa dal giudice di primo grado, propone ricorso la contribuente, affi- dato a nove motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controri- corso. Il ricorso è stato dimesso dalla Corte alla presente adunanza camerale per interlocuzione con l'Agenzia sulla prospettata definizione della lite o, in alternativa, trattazione congiunta con il ricorso iscritto all'RGN 25588/2016. Considerato che: 5. In via preliminare, va dato atto dell'istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui parte ricorrente ha dichia- rato - con nota di deposito non notificata alla controparte - di aver adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 e di aver versato gli importi dovuti, ai fini della rinuncia al ricorso. 5.1. La Corte inoltre osserva che l'Agenzia non ha prodotto anterior- mente alla presente adunanza alcuna nota esplicativa in risposta all'or- dinanza emessa all'esito dell'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. In ogni caso, la rinuncia al ricorso agli atti, atto unilaterale e recet- tizio, è correttamente corredata da doppia firma della parte e dell'av- vocato difensore e, benché non notificata alla controparte, è stata cer- tamente portata a conoscenza dell'Agenzia tramite la comunicazione alle parti dell'ordinanza della Corte emessa alla conclusione dell'adu- nanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Essa spiega pertanto effetto sul processo determi- nandone senz'altro l'estinzione. 7. Le spese di lite sono compensate perché la documentazione versata agli atti dal contribuente attesta il sostenimento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questa sede. P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del processo. Compensa le