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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 23714/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026SPEZZAFERRO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2213GENNARO ZICCARDI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA].;- intimati -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11946/2024TRENITALIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante proN umero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ALESII;- ricorrente successivo -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiGENNARO ZICCARDI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso successivo -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], LIBRAL.S.

SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 928/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/03/2024 R.G.N. 1936/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la domanda di cui al ricorso di primo grado, SergioSpezzaferro, premesso di essere stato assunto in data 1 giugno2016 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] L.S.

Soc. coop. (da ora [OSCURATO:PERSONA]) conmansioni di addetto alle pulizie del materiale rotabile pressol’impianto Ferroviario di [OSCURATO:PERSONA], che l’assunzione eraavvenuta a seguito dell’affidamento da parte del ConsorzioNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026Nazionale [OSCURATO:PERSONA] (da ora [OSCURATO:PERSONA]), cui TrNeunmietroa dlii ara ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026aveva appaltato il servizio, alla consorziata [OSCURATO:PERSONA] del relativoappalto di pulizie presso [OSCURATO:SOCIETA], che il rapporto era cessatoin data 30 giugno 2020 a causa della cessazione dell’appalto,che la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva corrisposto laindennità sostitutiva del preavviso per cui era rimasto creditoredell’importo di euro 6.469,35, ha chiesto la condanna deiconvenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento della sommain oggetto, oltre accessori.

A fondamento della invocataresponsabilità solidale ha richiamato l’art. 29 comma 2 d. lgs.n. 276/2003 e comunque, quanto alla responsabilità solidale traappaltatore e subappaltatore, l’art. 105, comma 9 d. lgs. n.50/2016 e l’art. 118, comma 6 d. lgs. n. 163/2006.2.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda neiconfronti della sola datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA].3.

La Corte di appello di Roma, pronunciando sugli appelliriuniti di [OSCURATO:PERSONA] e del lavoratore, respinta la impugnazione dellasocietà datrice, in parziale riforma della sentenza di primogrado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].p.a. al pagamento in solido dell’importo della indennitàsostitutiva del preavviso, oltre accessori.3.1.

La Corte di merito, per quel che ancora rileva in questasede, premesso che alla stregua delle emergenze in atti lacessazione del rapporto di lavoro era ascrivibile alla iniziativadatoriale, ha ritenuto che in ragione della naturaretributiva/indennitaria dell’indennità sostitutiva del preavvisola stessa era dovuta a prescindere dalla effettiva dimostrazionedi un pregiudizio da parte del lavoratore; a nulla rilevava infattila pacifica continuità “di fatto” del rapporto di lavoro presso ilNumero registro generale 11946/2024medesimo appalto ed alle medesime condizioni economico-Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026normative quale conseguenze del “passaggio” alle dipendenzeData pubblicazione 21/07/2026del [OSCURATO:PERSONA] espressamente regolato dall’art. 16 bis delcontratto collettivo per l’ipotesi di cambio appalto; tantodeterminava la responsabilità solidale ex art. 29 d. lgs. n.276/2003 della committente [OSCURATO:SOCIETA] e del subappaltanteConsorzio; tale responsabilità concerneva tutte le obbligazioninascenti dal rapporto di lavoro e quindi anche l’indennitàsostitutiva del preavviso restando estranee le sole sanzioni civilie le obbligazioni di carattere risarcitorio; l’art. 29 d. lgs. n.276/2003 trovava applicazione infatti anche nei confronti diTrenitalia s.p.a., seppure ente aggiudicatore assoggettato alladisciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, in quanto l’esonero da tale responsabilità solidale concerneva le solepubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 d. lgs. n.165/2001; anche l’art. 118 comma 6 d. lgs. n. 163 del 2006,riprodotto dall’art. 109, comma 5 d. lgs. n. 50/2016 concorrevaalla configurazione della responsabilità solidale in capo aTrenitalia s.p.a. stante l’obbligo dell’affidatario di osservareintegralmente il trattamento economico e normativo stabilito daicontratti collettivi nei confronti dei propri dipendenti nell’ambitodel quale si annovera il diritto all’indennità di preavviso ai sensidell’art. 53 c.c.n.l. applicabile; infine, [OSCURATO:PERSONA] non potevaconsiderarsi esonerata nei confronti del lavoratore sulla basedell’accordo intervenuto con [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il dettoConsorzio si impegnava a provvedere in surroga a corrispondereagli ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] tutti i debiti dagli stessi maturatiin ragione dei rapporti di lavoro intercorsi – trattandosi diaccordo cui era rimasto estraneo il lavoratore e che pertantonon poteva limitare diritti a questi riconosciuti ex lege.Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/20264.

Con separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA] L.S. società cooperaNtuimvearo dii nra ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026liquidazione s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno chiesto lacassazione della decisione, ciascuna sulla base di tre motivi; illavoratore ha resistito con controricorso ad entrambi i ricorsi; ilCNCP e [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati in relazione alricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati in relazioneal ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]5.

Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per ilrigetto del ricorso.6. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria.7.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della sentenza nel termine di legge.[OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. sonoriassunti secondo la sintesi esposta da ciascuna parte ricorrente.Motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] L.S. societàcooperativa in liquidazione1.

Con il primo motivo di ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] denuncia: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2118, comma 2,c.c. - art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ; sostiene che nel caso dicessazione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delpreavviso spetta solo in caso di effettivo pregiudizio per illavoratore connesso ai tempi necessari per il reperimento di unanuova occupazione; nel caso di specie, viceversa, alcunconcreto pregiudizio di era verificato posto che in base alladisciplina collettiva regolante il cd. cambio appalto si eraNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026verificata una sostanziale continuazione dell’attività diN ulmaevroo dri ora ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026dello [OSCURATO:PERSONA], con il [OSCURATO:PERSONA] subentrato nel medesimoappalto, ed a parità di condizioni economiche e normative2.

Con il secondo motivo denuncia Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2118, comma 2, c.p.c.; violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c.nonché dell’art. 2697 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.:violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ; sullapremessa che il lavoratore, il quale reclami il diritto all’indennitàsostitutiva del preavviso, è tenuto a dimostrare che lacessazione del rapporto di lavoro è stata determinatadall’iniziativa unilaterale della parte datoriale, assume lainconfigurabilità in concreto di un licenziamento per essere,nello specifico, i lavoratori di cui agli elenchi trasmessi da essaLibra all’impresa subentrante nell’appalto ai sensi dell’art. 16bis c.c.n.l. transitati alle dipendenze di quest’ultima società,senza soluzione di continuità; né il lavoratore aveva maiprodotto in giudizio la lettera di licenziamento e/o unprovvedimento di interruzione del rapporto di lavoro inviatoglida [OSCURATO:PERSONA].3.

Con il terzo motivo di ricorso denuncia: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2118, comma 2, c.c. sotto altroprofilo: violazione dell’art. 1411 c.c. ; violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 16 Bis del CCNL della Mobilità, AreaContrattuale [OSCURATO:PERSONA] - art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.:violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ; deduceche in caso di cambio appalto, qualora i dipendenti dell’impresacessante transitino direttamente alle dipendenze di quellasubentrante, il datore di lavoro è esonerato dal pagamentodell’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 2118 c.c.,Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026ravvisandosi un’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavNourmoe rop dei rra c colta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026mutuo consenso; assume che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostratoper facta concludentia l’accettazione di prosecuzione delrapporto di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA] subentrato nel medesimoappalto e tanto escludeva la riconducibilità della cessazione delrapporto di lavoro con essa [OSCURATO:PERSONA] alla sola iniziativa datoriale.Esame dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] L.S.società cooperativa in liquidazione4.

Ragioni di ordine logico- giuridico impongono diesaminare in via prioritaria il secondo ed il terzo motivo diricorso, incentrati rispettivamente sulla violazione del criterio didistribuzione dell’onere della prova, assumendosi dall’odiernaricorrente che sul lavoratore ricadeva l’onere di provarel’esistenza di un atto di recesso datoriale, atto in concretoinesistente, e sulla configurabilità di una risoluzione per mutuoconsenso alla luce del passaggio del lavoratore, senza soluzionedi continuità, alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA], subentrato nelmedesimo appalto, secondo quanto negoziato dalle particollettive, ed in particolare dalle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative, con l’Accordo del 30 giugno2020.4.1.

Tali motivi sono infondati.4.2.

La sentenza impugnata, sulla base delle emergenze ingiugno 2020, ha accertato che la cessazione del rapporto dilavoro dello [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA] eraavvenuta alla data del 30 giugno 2020 e che tale cessazione erariconducibile a un fatto proprio ed esclusivo della parte datorialela quale, pur avendo perso l’appalto, ben avrebbe potutoNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026impiegare lo [OSCURATO:PERSONA] su altri appalti; pertanto, in diNfuemtetroo ddi rai ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026una manifestazione di volontà di far cessare il rapporto di lavorocon [OSCURATO:PERSONA], riferibile allo [OSCURATO:PERSONA], si configurava unafattispecie di recesso datoriale.4.3.

Quanto ora osservato esclude innanzitutto la violazionedel criterio di riparto dell’onere della prova denunziato con ilsecondo motivo; la riconducibilità della cessazione del rapportodi lavoro all’iniziativa datoriale non è infatti fruttodell’applicazione in via residuale della regola di cui all’art. 2697cc. (alla stregua della quale grava sulla parte non recedente eche chieda l’indennità di preavviso la dimostrazione del recessodella controparte, v Cass. 5345/1987) - ma del concretoaccertamento della esistenza di un atto di recesso datorialericostruito sulla scorta dalle emergenze in atti, accertamentoperaltro non più rivedibile in questa sede per la preclusionescaturente ai sensi dell’art. 360, quarto comma c.p.c. da doppia conforme ; a riguardo deve ribadirsi che laricognizione fattuale della concreta fattispecie è suscettibile diessere incrinata solo dalla deduzione del vizio di omessoesame ex art. art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nei terminirigorosi delineati dalla giurisprudenza di legittimità (v., pertutte, Cass. Sez.

Un. n.8053/2014), vizio, peraltro neppureformalmente dedotto dalla odierna ricorrente e comunqueprecluso non avendo parte ricorrente, come suo onere, indicatole ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n.5528/2014).Numero registro generale 11946/20244.4.

Quanto alla denunzia di violazione e falsa applicazioneN umero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026degli artt. 115 e 116 c.p.c. la stessa risulta inammissibile inData pubblicazione 21/07/2026quanto per costante giurisprudenza di legittimità la questionedella violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c.non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente,solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficioal di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, avalutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016;Cass. n. 13960 del 2014, censure queste estranee alle ragionidi critica concretamente formulate.5.

Per ragioni sostanzialmente analoghe deve essererespinto il terzo motivo di ricorso della società il quale, purformalmente denunziando violazione e falsa applicazione dinorme di diritto o ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., risulta inconcreto inteso a contrastare l’accertamento di fattoconcernente la esclusiva riferibilità alla parte datoriale dellainiziativa di risoluzione del rapporto di lavoro, prospettando laconfigurabilità di una concorde volontà risolutiva riconducibileall’ipotesi del cd. mutuo consenso allo scioglimento del rapportodi lavoro.

Anche in tema di mutuo consenso, come noto,l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una concordevolontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolocontrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabilenei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., tempoper tempo vigente. (Cass. 13661/2018) e quindi nello specificoNumero registro generale 11946/2024non più rivedibile in quanto, come sopra ricordato, sorretto daN umero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026 doppia conforme .Data pubblicazione 21/07/20266.

Tanto premesso, confermata alla luce del rigetto delsecondo e del terzo motivo di ricorso, la riconducibilitàall’iniziativa datoriale della cessazione del rapporto, va respintoanche il primo motivo di ricorso inteso a far valere, in sintesi,la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva del preavviso,implicante l’onere, a carico della parte non recedente, didimostrare il pregiudizio connesso al recesso di controparteavvenuto senza il rispetto del prescritto termine di preavviso.

Ariguardo ritiene il Collegio di dare continuità, in assenza dielementi di rimeditazione, al consolidato orientamento di questaCorte il quale ha costantemente ribadito la natura retributivo-indennitaria della indennità sostitutiva del preavviso (Cass. n.3247/2024, Cass. n. 12932/2021, Cass. n. 20647/2019, Cass.n. 18508/2016, Cass. n. 22322/2013 del 2013, e ciò anche inrelazione al profilo fiscale (v.

Cass. n. 6252/2004) eprevidenziale (v., fra le altre, Cass. 12932/2021, Cass. n. 9895del 2016, Cass. n. 13395/1999, Cass. n. 5974/1984).6.1.

Ad escludere la natura risarcitoria della indennità inquestione è del resto dirimente la considerazione che essa nontrova il presupposto nel fatto illecito della controparte bensì nel(legittimo) esercizio del diritto potestativo di recesso attribuitoa ciascuna delle parti contraenti nell’ambito di un rapporto didurata.

Come ripetutamente affermato dal giudice di legittimità,nella disciplina posta dall'art. 2118 c.c. il preavviso assolve aduna mera funzione economica di attenuare le conseguenze dellainterruzione del rapporto per chi subisce il recesso (v.Cassazione n. 18508/2016), con la conseguenza che ilpercipiente è esonerato dall'onere di provare il danno (tanto èNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026vero che il lavoratore ne ha diritto anche nel caso in cNuuim etrroo dvi rai ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026immediatamente altra occupazione) e che, nello stesso tempo,esclude la possibilità di ottenere un risarcimento per eventualidanni maggiori.

Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non alrisarcimento di un danno in senso giuridico ma ad un danno insenso economico (vedi in motivazione, Cass. n.7033/2011).6.2.

Da tanto consegue che alcun onere di prova eraconfigurabile a carico del lavoratore in tema di pregiudizioconnesso alla cessazione del rapporto senza il rispetto deltermine di preavviso.6.3.

Infine, per completezza, va ricordato che le questionisulla spettanza dell’indennità di preavviso in caso di cambioappalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzioneconsensuale, sulla causa del recesso sono già state tutte risolteda questa Corte con orientamento oramai consolidato (Cass. n.940/2024, Cass. n. 24429/2015, Cass. n. 1148/2014, Cass. n.9195/2012, Cass. n. 20192/2011, n. 940/2024), che qui sirichiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nel sensodella spettanza dell’indennità di preavviso pur nell’ipotesi dicambio appalto con “prosecuzione” del rapporto di lavoro, senzasoluzione di continuità con l’impresa subentrata nell’appalto.In base alle considerazioni che precedono il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere integralmente respinto.Motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:SOCIETA]I motivi di ricorso possono essere esposti secondo lerubriche e le sintesi offerte da [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/20267.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deNnuumnerco idai r:a ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026 Violazione e falsa applicazione dell’art. 29.

II comma, d.lgs.n. 276/03 in relazione all’ art. 360 n. 3 (pag. 8 e ss), per averela Corte di appello, in contrasto con l’indirizzo maggioritario diCodesto [OSCURATO:PERSONA], ritenuta applicabile la solidarietà exart. 29 d lgs 276/2003 all’indennità di mancato preavvisononostante la natura indennitaria e non rigorosamenteretributiva della stessa .8.

Con il secondo motivo denuncia: Violazione di legge-Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 cpc –violazione dell’art. 132 co 2 n. 4 cpc (pag. 14 e ss), per avereritenuto sussistente, pur in assenza di lettera di licenziamento afirma [OSCURATO:PERSONA], il recesso del datore di lavoro in forza di quantopattuito nel verbale di cambio appalto del 30.6.2020 .9.

Con il terzo motivo denuncia: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2118 c.c. in combinato disposto con gli art.115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma I, n. 3 (pag. 19 e ss), per aver ritenuto che illavoratore avesse assolto all’onere di provare che il recesso dalrapporto di lavoro fosse imputabile al datore di lavoro, pur nonavendo mai prodotto la lettera di licenziamento e pur gravandosul lavoratore che rivendica il pagamento della indennità ex art.2118 c.c. l’onere di provare che è stato licenziato senza rispettodel preavviso .Esame dei motivi di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]10.

Per ragioni di ordine logico giuridico vanno esaminati conpriorità il secondo ed il terzo motivo di ricorso.Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/202610.1.

Il secondo motivo, che denunzia appareNnuzmaer o ddi rai ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026motivazione in punto di ricostruzione della volontà datoriale direcedere dal rapporto, è infondato.

Invero, la motivazionemeramente apparente - che la giurisprudenza di legittimitàparifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione intutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur nonmancando un testo della motivazione in senso materiale, lostesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni allabase della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppatenon consentono di ricostruire il percorso logico -giuridicodestinato a sorreggere il decisum (Cass. n. 9105/2017, Cass.Sez.

Un. n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendoall’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.),il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetichecongetture; resta estranea al perimetro del controllo della S.C.sollecitato dal vizio denunziato la verifica sulla sufficienza erazionalità della motivazione medesima in raffronto con lerisultanze probatorie (Cass. Sez.

Un. n. 5888/1992).10.2.

La mancanza di motivazione, quale causa di nullità permancanza di un requisito indispensabile della sentenza, siconfigura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suoestrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratiodecidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di lorologicamente inconciliabili, o comunque perplesse odobiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi viziemergano dal provvedimento in sé, restando esclusa lariconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienzae razionalità della motivazione medesima in raffronto con lerisultanze probatorie” (Cass. [OSCURATO:PERSONA], n. 5888/1992 cit.).Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/202610.3.

Alla luce di quanto sopra osservato deve escluNduemresroi dli ara ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026nullità della sentenza impugnata per apparenza di motivazione;nel percorso motivazionale della Corte di merito non sono infattiravvisabili lacune o illogicità tali da non rendere percepibili leragioni della decisione.

Il giudice di appello ha infattipuntualmente esplicitato gli elementi di fatto sulla scorta deiquali ha ritenuto, in primo luogo e a prescindere dalla continuità di fatto del rapporto di lavoro presso ilmedesimo appalto ed alla medesime condizioni precedenti, ilricorrere di un’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro,seguita da nuova assunzione da parte del soggetto subentratonell’appalto, e quindi la riferibilità di tale cessazione a fattiimputabili esclusivamente alla originaria datrice di lavoro (v.sentenza, pag. 7, in particolare, 5° e 6° capoverso), la qualealla cessazione dell’appalto nel quale era impiegato loSpezzaferro ben avrebbe potuto utilizzare il detto lavoratore sualtri appalti.

Non vale ad incrinare tale accertamento del giudicedi merito, non più rivedibile in questa sede, secondo quanto giàin precedenza osservato ( v. punto 4.3.), il fatto della assenzadi una formale lettera di licenziamento, ben potendo, inrelazione ai fini di causa (vale a dire ai fini della verifica deldiritto alla indennità sostitutiva del preavviso), la volontà dellaparte datoriale di porre comunque fine al rapporto di lavoro,essere tratta, come avvenuto, in via presuntiva, sulla scorta diuna pluralità di elementi in tal senso convergenti, dei qualiinammissibilmente in questa sede parte ricorrente tende arimettere in discussione il significato probatorio agli stessi11.

Il terzo motivo di ricorso è anch’esso infondato, valendoa riguardo le considerazioni espresse in relazione al primo ed alNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per essere le questionNui mpeoros dti era ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026superate dall’accertamento di fatto, peraltro sorretto da doppia conforme , in ordine alla riferibilità della cessazionedel rapporto alla esclusiva volontà datoriale.12.

Quanto al primo motivo di ricorso si premette che laquestione dallo stesso posta ha giustificato la trattazione dellacausa in pubblica udienza per la necessità di comporre uncontrasto maturato all’interno della IV Sezione civile della S.C.in ordine alla riconducibilità o meno della indennità sostitutivadel preavviso nell’ambito dei trattamenti retributivi per iquali in via solidale è chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 29d. lgs. 276/2003 il committente.

Ed infatti a fronte di unorientamento che ritiene ricompresa nella solidarietà ex art. 29cit. anche la indennità sostitutiva del preavviso (v.

Cass. n.27140/2024 e giurisprudenza ivi richiamata) si pone la recentesentenza di Cass. n. 11577/2025 nella quale si è, viceversaaffermato, che la indennità sostitutiva esula dall’ambito d.ellagaranzia della solidarietà prefigurata dalla richiamatadisposizione.12.1.

Nel dare sintetico conto delle ragioni che sorreggonol’uno e l’altro orientamento, è sufficiente osservare che mentrele pronunzie che ricomprendono nell’ambito della responsabilitàsolidale del committente l’indennità sostitutiva del preavvisovalorizzano la natura retributiva che unitamente al profiloindennitario, connota l’emolumento in oggetto (Cass. n.27140/2024, Cass. 3247/2024, Cass. n. 12932/2021Cass. n.20647/2019 Cass. n. 22322/2013, Cass. Sez.

Un. 7914/1994),il secondo orientamento valorizza la affermazione – costante nelpanorama della giurisprudenza di legittimità - secondo la qualela espressione trattamenti retributivi ex art. 29 comma d.lgs.Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026cit. deve essere intesa maniera rigorosa, nel senso dellaN unmaetrou dri ara ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavororisulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, conconseguente esclusione, ad esempio, delle somme liquidate atitolo di risarcimento del danno per illegittima unilateraleriduzione dell’orario lavorativo da parte del datore di lavoro(Cass. n. 28517/2019), ovvero del valore dei pasti allorché ilservizio mensa rappresenti un’agevolazione di carattereassistenziale (Cass. n. 23303/2019).12.2.

Ciò posto, al fine del corretto inquadramento giuridicodella fattispecie occorre muovere, in linea generale, dallaconsiderazione che l’istituto del preavviso, comune alla maggiorparte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ades., l’art. 1569 cod. civ. per il contratto di somministrazione,l’art. 1750 cod. civ. per il contratto di agenzia, l’art. 1833 cod.civ. per il contratto di conto corrente etc.)., adempie allafunzione economica di attenuare per la parte che subisce ilrecesso – che è atto unilaterale recettizio di esercizio di undiritto potestativo – le conseguenze pregiudizievoli dellacessazione del contratto.

Costituisce comune affermazione chein tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l’istituto delrecesso – disciplinato dall’art. 2118 cod. civ.- adempie ad unafunzione destinata a variare in funzione della considerazionedella parte non recedente; in caso di licenziamento si ritiene cheil preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore lacontinuità della percezione della retribuzione in un certo lassodi tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuovaoccupazione; in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso hala finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessarioad operare la sostituzione del lavoratore recedente.

In tema diNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026efficacia del preavviso la giurisprudenza di legittimità èN umoerrmo dai rai ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026configurato quale mero obbligo (accessorio e alternativo)dell’esercizio del recesso; la parte recedente è infatti libera dioptare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo dipreavviso e la corresponsione a controparte di un’indennità (conimmediato effetto risolutivo del rapporto); in base a talericostruzione in capo alla parte non recedente si configura undiritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile.12.3.

La giurisprudenza di legittimità, dopo risalentipronunzie che configuravano la indennità sostitutiva delpreavviso come avente sostanziale funzione risarcitoria,ponendola in relazione con l’inadempimento contrattuale (v. trale altre, Cass. n. 4077/1974, Cass. n. 854/1980), è costantenell’escludere la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delpreavviso; tale approdo risulta in certo senso obbligato inquanto coerente con il fatto che il recesso dal rapporto di lavorocon effetto immediato costituisce (legittimo) esercizio di undiritto potestativo della parte recedente, comportante a caricodella stessa solo l’obbligo accessorio della indennità sostitutivadel preavviso.

L’indennità sostitutiva del preavviso rappresentainfatti il corrispettivo del diritto potestativo della parte recedentedi determinare la immediata cessazione del rapporto di lavoro,in assenza del quale il lavoratore avrebbe avuto diritto allaretribuzione.

Ed è proprio il nesso tra il mancato espletamentodella prestazione lavorativa (che avrebbe dato diritto allaretribuzione, pacificamente ricompresa nell’ambito dellasolidarietà ex art. 29 comma 2 d. lgs n. 276/2003 a carico delcommittente) ed esercizio del diritto di recesso con effettoimmediato da parte del datore di lavoro, che giustifica, ai fini diNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026causa, l’accentuazione del profilo retributivo dell’emolumNeumnetroo d ii nra ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026oggetto con riguardo alla responsabilità solidale del soggettocommittente.12.4.

Tale soluzione si rivela coerente con il disegnocomplessivo del legislatore del 2003 il quale, anche al fine discoraggiare forme occulte di illecita interposizione dimanodopera e comunque di sollecitare il committente allal’appalto, volle prefigurare in favore dei dipendenti del soggettoappaltatore una garanzia ulteriore e più ampia di quella giàsancita a livello codicistico dall’art. 1676 c.c..

In questaprospettiva non vi è ragione di escludere l’indennità sostitutivadall’ambito di tale garanzia venendo in rilievo un emolumentoche trova la sua origine nell’ordinario svolgersi del rapporto dilavoro e si pone in stretta connessione con la mancatapercezione della retribuzione.

Il connotato retributivo non èall’indennità in oggetto, funzione che va “ letta” incontrapposizione alle ipotesi di ristoro connesse ad unaillegittima condotta datoriale.13.

In conclusione, in base alle considerazioni cheprecedono, entrambi i ricorsi devono essere respinti.14.

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza eliquidate come da dispositivo a carico di ciascuna partericorrente.15.

Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso aNumero registro generale 11946/2024norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (CassN. umero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026Sez.

Un. n. 23535/2019).Data pubblicazione 21/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta entrambi i ricorsi.

Condanna ciascunaparte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida perciascuna in € 2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge.

Da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio2026La Consigliera est.Antonella PagettaLa PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026SPEZZAFERRO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2213GENNARO ZICCARDI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA].;- intimati -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11946/2024TRENITALIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante proN umero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ALESII;- ricorrente successivo -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiGENNARO ZICCARDI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso successivo -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], LIBRAL.S. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 928/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/03/2024 R.G.N. 1936/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la domanda di cui al ricorso di primo grado, SergioSpezzaferro, premesso di essere stato assunto in data 1 giugno2016 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] L.S. Soc. coop. (da ora [OSCURATO:PERSONA]) conmansioni di addetto alle pulizie del materiale rotabile pressol’impianto Ferroviario di [OSCURATO:PERSONA], che l’assunzione eraavvenuta a seguito dell’affidamento da parte del ConsorzioNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026Nazionale [OSCURATO:PERSONA] (da ora [OSCURATO:PERSONA]), cui TrNeunmietroa dlii ara ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026aveva appaltato il servizio, alla consorziata [OSCURATO:PERSONA] del relativoappalto di pulizie presso [OSCURATO:SOCIETA], che il rapporto era cessatoin data 30 giugno 2020 a causa della cessazione dell’appalto,che la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva corrisposto laindennità sostitutiva del preavviso per cui era rimasto creditoredell’importo di euro 6.469,35, ha chiesto la condanna deiconvenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento della sommain oggetto, oltre accessori. A fondamento della invocataresponsabilità solidale ha richiamato l’art. 29 comma 2 d. lgs.n. 276/2003 e comunque, quanto alla responsabilità solidale traappaltatore e subappaltatore, l’art. 105, comma 9 d. lgs. n.50/2016 e l’art. 118, comma 6 d. lgs. n. 163/2006.2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda neiconfronti della sola datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA].3. La Corte di appello di Roma, pronunciando sugli appelliriuniti di [OSCURATO:PERSONA] e del lavoratore, respinta la impugnazione dellasocietà datrice, in parziale riforma della sentenza di primogrado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].p.a. al pagamento in solido dell’importo della indennitàsostitutiva del preavviso, oltre accessori.3.1. La Corte di merito, per quel che ancora rileva in questasede, premesso che alla stregua delle emergenze in atti lacessazione del rapporto di lavoro era ascrivibile alla iniziativadatoriale, ha ritenuto che in ragione della naturaretributiva/indennitaria dell’indennità sostitutiva del preavvisola stessa era dovuta a prescindere dalla effettiva dimostrazionedi un pregiudizio da parte del lavoratore; a nulla rilevava infattila pacifica continuità “di fatto” del rapporto di lavoro presso ilNumero registro generale 11946/2024medesimo appalto ed alle medesime condizioni economico-Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026normative quale conseguenze del “passaggio” alle dipendenzeData pubblicazione 21/07/2026del [OSCURATO:PERSONA] espressamente regolato dall’art. 16 bis delcontratto collettivo per l’ipotesi di cambio appalto; tantodeterminava la responsabilità solidale ex art. 29 d. lgs. n.276/2003 della committente [OSCURATO:SOCIETA] e del subappaltanteConsorzio; tale responsabilità concerneva tutte le obbligazioninascenti dal rapporto di lavoro e quindi anche l’indennitàsostitutiva del preavviso restando estranee le sole sanzioni civilie le obbligazioni di carattere risarcitorio; l’art. 29 d. lgs. n.276/2003 trovava applicazione infatti anche nei confronti diTrenitalia s.p.a., seppure ente aggiudicatore assoggettato alladisciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, in quanto l’esonero da tale responsabilità solidale concerneva le solepubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 d. lgs. n.165/2001; anche l’art. 118 comma 6 d. lgs. n. 163 del 2006,riprodotto dall’art. 109, comma 5 d. lgs. n. 50/2016 concorrevaalla configurazione della responsabilità solidale in capo aTrenitalia s.p.a. stante l’obbligo dell’affidatario di osservareintegralmente il trattamento economico e normativo stabilito daicontratti collettivi nei confronti dei propri dipendenti nell’ambitodel quale si annovera il diritto all’indennità di preavviso ai sensidell’art. 53 c.c.n.l. applicabile; infine, [OSCURATO:PERSONA] non potevaconsiderarsi esonerata nei confronti del lavoratore sulla basedell’accordo intervenuto con [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il dettoConsorzio si impegnava a provvedere in surroga a corrispondereagli ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] tutti i debiti dagli stessi maturatiin ragione dei rapporti di lavoro intercorsi – trattandosi diaccordo cui era rimasto estraneo il lavoratore e che pertantonon poteva limitare diritti a questi riconosciuti ex lege.Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/20264. Con separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA] L.S. società cooperaNtuimvearo dii nra ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026liquidazione s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno chiesto lacassazione della decisione, ciascuna sulla base di tre motivi; illavoratore ha resistito con controricorso ad entrambi i ricorsi; ilCNCP e [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati in relazione alricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati in relazioneal ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]5. Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per ilrigetto del ricorso.6. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria.7. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della sentenza nel termine di legge.[OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. sonoriassunti secondo la sintesi esposta da ciascuna parte ricorrente.Motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] L.S. societàcooperativa in liquidazione1. Con il primo motivo di ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] denuncia: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2118, comma 2,c.c. - art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ; sostiene che nel caso dicessazione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delpreavviso spetta solo in caso di effettivo pregiudizio per illavoratore connesso ai tempi necessari per il reperimento di unanuova occupazione; nel caso di specie, viceversa, alcunconcreto pregiudizio di era verificato posto che in base alladisciplina collettiva regolante il cd. cambio appalto si eraNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026verificata una sostanziale continuazione dell’attività diN ulmaevroo dri ora ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026dello [OSCURATO:PERSONA], con il [OSCURATO:PERSONA] subentrato nel medesimoappalto, ed a parità di condizioni economiche e normative2. Con il secondo motivo denuncia Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2118, comma 2, c.p.c.; violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c.nonché dell’art. 2697 c.c. - art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.:violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ; sullapremessa che il lavoratore, il quale reclami il diritto all’indennitàsostitutiva del preavviso, è tenuto a dimostrare che lacessazione del rapporto di lavoro è stata determinatadall’iniziativa unilaterale della parte datoriale, assume lainconfigurabilità in concreto di un licenziamento per essere,nello specifico, i lavoratori di cui agli elenchi trasmessi da essaLibra all’impresa subentrante nell’appalto ai sensi dell’art. 16bis c.c.n.l. transitati alle dipendenze di quest’ultima società,senza soluzione di continuità; né il lavoratore aveva maiprodotto in giudizio la lettera di licenziamento e/o unprovvedimento di interruzione del rapporto di lavoro inviatoglida [OSCURATO:PERSONA].3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2118, comma 2, c.c. sotto altroprofilo: violazione dell’art. 1411 c.c. ; violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 16 Bis del CCNL della Mobilità, AreaContrattuale [OSCURATO:PERSONA] - art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.:violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ; deduceche in caso di cambio appalto, qualora i dipendenti dell’impresacessante transitino direttamente alle dipendenze di quellasubentrante, il datore di lavoro è esonerato dal pagamentodell’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 2118 c.c.,Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026ravvisandosi un’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavNourmoe rop dei rra c colta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026mutuo consenso; assume che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostratoper facta concludentia l’accettazione di prosecuzione delrapporto di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA] subentrato nel medesimoappalto e tanto escludeva la riconducibilità della cessazione delrapporto di lavoro con essa [OSCURATO:PERSONA] alla sola iniziativa datoriale.Esame dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] L.S.società cooperativa in liquidazione4. Ragioni di ordine logico- giuridico impongono diesaminare in via prioritaria il secondo ed il terzo motivo diricorso, incentrati rispettivamente sulla violazione del criterio didistribuzione dell’onere della prova, assumendosi dall’odiernaricorrente che sul lavoratore ricadeva l’onere di provarel’esistenza di un atto di recesso datoriale, atto in concretoinesistente, e sulla configurabilità di una risoluzione per mutuoconsenso alla luce del passaggio del lavoratore, senza soluzionedi continuità, alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA], subentrato nelmedesimo appalto, secondo quanto negoziato dalle particollettive, ed in particolare dalle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative, con l’Accordo del 30 giugno2020.4.1. Tali motivi sono infondati.4.2. La sentenza impugnata, sulla base delle emergenze ingiugno 2020, ha accertato che la cessazione del rapporto dilavoro dello [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA] eraavvenuta alla data del 30 giugno 2020 e che tale cessazione erariconducibile a un fatto proprio ed esclusivo della parte datorialela quale, pur avendo perso l’appalto, ben avrebbe potutoNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026impiegare lo [OSCURATO:PERSONA] su altri appalti; pertanto, in diNfuemtetroo ddi rai ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026una manifestazione di volontà di far cessare il rapporto di lavorocon [OSCURATO:PERSONA], riferibile allo [OSCURATO:PERSONA], si configurava unafattispecie di recesso datoriale.4.3. Quanto ora osservato esclude innanzitutto la violazionedel criterio di riparto dell’onere della prova denunziato con ilsecondo motivo; la riconducibilità della cessazione del rapportodi lavoro all’iniziativa datoriale non è infatti fruttodell’applicazione in via residuale della regola di cui all’art. 2697cc. (alla stregua della quale grava sulla parte non recedente eche chieda l’indennità di preavviso la dimostrazione del recessodella controparte, v Cass. 5345/1987) - ma del concretoaccertamento della esistenza di un atto di recesso datorialericostruito sulla scorta dalle emergenze in atti, accertamentoperaltro non più rivedibile in questa sede per la preclusionescaturente ai sensi dell’art. 360, quarto comma c.p.c. da doppia conforme ; a riguardo deve ribadirsi che laricognizione fattuale della concreta fattispecie è suscettibile diessere incrinata solo dalla deduzione del vizio di omessoesame ex art. art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nei terminirigorosi delineati dalla giurisprudenza di legittimità (v., pertutte, Cass. Sez. Un. n.8053/2014), vizio, peraltro neppureformalmente dedotto dalla odierna ricorrente e comunqueprecluso non avendo parte ricorrente, come suo onere, indicatole ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n.5528/2014).Numero registro generale 11946/20244.4. Quanto alla denunzia di violazione e falsa applicazioneN umero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026degli artt. 115 e 116 c.p.c. la stessa risulta inammissibile inData pubblicazione 21/07/2026quanto per costante giurisprudenza di legittimità la questionedella violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c.non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente,solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficioal di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, avalutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016;Cass. n. 13960 del 2014, censure queste estranee alle ragionidi critica concretamente formulate.5. Per ragioni sostanzialmente analoghe deve essererespinto il terzo motivo di ricorso della società il quale, purformalmente denunziando violazione e falsa applicazione dinorme di diritto o ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., risulta inconcreto inteso a contrastare l’accertamento di fattoconcernente la esclusiva riferibilità alla parte datoriale dellainiziativa di risoluzione del rapporto di lavoro, prospettando laconfigurabilità di una concorde volontà risolutiva riconducibileall’ipotesi del cd. mutuo consenso allo scioglimento del rapportodi lavoro. Anche in tema di mutuo consenso, come noto,l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una concordevolontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolocontrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabilenei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., tempoper tempo vigente. (Cass. 13661/2018) e quindi nello specificoNumero registro generale 11946/2024non più rivedibile in quanto, come sopra ricordato, sorretto daN umero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026 doppia conforme .Data pubblicazione 21/07/20266. Tanto premesso, confermata alla luce del rigetto delsecondo e del terzo motivo di ricorso, la riconducibilitàall’iniziativa datoriale della cessazione del rapporto, va respintoanche il primo motivo di ricorso inteso a far valere, in sintesi,la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva del preavviso,implicante l’onere, a carico della parte non recedente, didimostrare il pregiudizio connesso al recesso di controparteavvenuto senza il rispetto del prescritto termine di preavviso. Ariguardo ritiene il Collegio di dare continuità, in assenza dielementi di rimeditazione, al consolidato orientamento di questaCorte il quale ha costantemente ribadito la natura retributivo-indennitaria della indennità sostitutiva del preavviso (Cass. n.3247/2024, Cass. n. 12932/2021, Cass. n. 20647/2019, Cass.n. 18508/2016, Cass. n. 22322/2013 del 2013, e ciò anche inrelazione al profilo fiscale (v. Cass. n. 6252/2004) eprevidenziale (v., fra le altre, Cass. 12932/2021, Cass. n. 9895del 2016, Cass. n. 13395/1999, Cass. n. 5974/1984).6.1. Ad escludere la natura risarcitoria della indennità inquestione è del resto dirimente la considerazione che essa nontrova il presupposto nel fatto illecito della controparte bensì nel(legittimo) esercizio del diritto potestativo di recesso attribuitoa ciascuna delle parti contraenti nell’ambito di un rapporto didurata. Come ripetutamente affermato dal giudice di legittimità,nella disciplina posta dall'art. 2118 c.c. il preavviso assolve aduna mera funzione economica di attenuare le conseguenze dellainterruzione del rapporto per chi subisce il recesso (v.Cassazione n. 18508/2016), con la conseguenza che ilpercipiente è esonerato dall'onere di provare il danno (tanto èNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026vero che il lavoratore ne ha diritto anche nel caso in cNuuim etrroo dvi rai ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026immediatamente altra occupazione) e che, nello stesso tempo,esclude la possibilità di ottenere un risarcimento per eventualidanni maggiori. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non alrisarcimento di un danno in senso giuridico ma ad un danno insenso economico (vedi in motivazione, Cass. n.7033/2011).6.2. Da tanto consegue che alcun onere di prova eraconfigurabile a carico del lavoratore in tema di pregiudizioconnesso alla cessazione del rapporto senza il rispetto deltermine di preavviso.6.3. Infine, per completezza, va ricordato che le questionisulla spettanza dell’indennità di preavviso in caso di cambioappalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzioneconsensuale, sulla causa del recesso sono già state tutte risolteda questa Corte con orientamento oramai consolidato (Cass. n.940/2024, Cass. n. 24429/2015, Cass. n. 1148/2014, Cass. n.9195/2012, Cass. n. 20192/2011, n. 940/2024), che qui sirichiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nel sensodella spettanza dell’indennità di preavviso pur nell’ipotesi dicambio appalto con “prosecuzione” del rapporto di lavoro, senzasoluzione di continuità con l’impresa subentrata nell’appalto.In base alle considerazioni che precedono il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere integralmente respinto.Motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:SOCIETA]I motivi di ricorso possono essere esposti secondo lerubriche e le sintesi offerte da [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/20267. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deNnuumnerco idai r:a ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026 Violazione e falsa applicazione dell’art. 29. II comma, d.lgs.n. 276/03 in relazione all’ art. 360 n. 3 (pag. 8 e ss), per averela Corte di appello, in contrasto con l’indirizzo maggioritario diCodesto [OSCURATO:PERSONA], ritenuta applicabile la solidarietà exart. 29 d lgs 276/2003 all’indennità di mancato preavvisononostante la natura indennitaria e non rigorosamenteretributiva della stessa .8. Con il secondo motivo denuncia: Violazione di legge-Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 cpc –violazione dell’art. 132 co 2 n. 4 cpc (pag. 14 e ss), per avereritenuto sussistente, pur in assenza di lettera di licenziamento afirma [OSCURATO:PERSONA], il recesso del datore di lavoro in forza di quantopattuito nel verbale di cambio appalto del 30.6.2020 .9. Con il terzo motivo denuncia: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2118 c.c. in combinato disposto con gli art.115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma I, n. 3 (pag. 19 e ss), per aver ritenuto che illavoratore avesse assolto all’onere di provare che il recesso dalrapporto di lavoro fosse imputabile al datore di lavoro, pur nonavendo mai prodotto la lettera di licenziamento e pur gravandosul lavoratore che rivendica il pagamento della indennità ex art.2118 c.c. l’onere di provare che è stato licenziato senza rispettodel preavviso .Esame dei motivi di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]10. Per ragioni di ordine logico giuridico vanno esaminati conpriorità il secondo ed il terzo motivo di ricorso.Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/202610.1. Il secondo motivo, che denunzia appareNnuzmaer o ddi rai ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026motivazione in punto di ricostruzione della volontà datoriale direcedere dal rapporto, è infondato. Invero, la motivazionemeramente apparente - che la giurisprudenza di legittimitàparifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione intutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur nonmancando un testo della motivazione in senso materiale, lostesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni allabase della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppatenon consentono di ricostruire il percorso logico -giuridicodestinato a sorreggere il decisum (Cass. n. 9105/2017, Cass.Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendoall’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.),il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetichecongetture; resta estranea al perimetro del controllo della S.C.sollecitato dal vizio denunziato la verifica sulla sufficienza erazionalità della motivazione medesima in raffronto con lerisultanze probatorie (Cass. Sez. Un. n. 5888/1992).10.2. La mancanza di motivazione, quale causa di nullità permancanza di un requisito indispensabile della sentenza, siconfigura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suoestrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratiodecidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di lorologicamente inconciliabili, o comunque perplesse odobiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi viziemergano dal provvedimento in sé, restando esclusa lariconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienzae razionalità della motivazione medesima in raffronto con lerisultanze probatorie” (Cass. [OSCURATO:PERSONA], n. 5888/1992 cit.).Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/202610.3. Alla luce di quanto sopra osservato deve escluNduemresroi dli ara ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026nullità della sentenza impugnata per apparenza di motivazione;nel percorso motivazionale della Corte di merito non sono infattiravvisabili lacune o illogicità tali da non rendere percepibili leragioni della decisione. Il giudice di appello ha infattipuntualmente esplicitato gli elementi di fatto sulla scorta deiquali ha ritenuto, in primo luogo e a prescindere dalla continuità di fatto del rapporto di lavoro presso ilmedesimo appalto ed alla medesime condizioni precedenti, ilricorrere di un’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro,seguita da nuova assunzione da parte del soggetto subentratonell’appalto, e quindi la riferibilità di tale cessazione a fattiimputabili esclusivamente alla originaria datrice di lavoro (v.sentenza, pag. 7, in particolare, 5° e 6° capoverso), la qualealla cessazione dell’appalto nel quale era impiegato loSpezzaferro ben avrebbe potuto utilizzare il detto lavoratore sualtri appalti. Non vale ad incrinare tale accertamento del giudicedi merito, non più rivedibile in questa sede, secondo quanto giàin precedenza osservato ( v. punto 4.3.), il fatto della assenzadi una formale lettera di licenziamento, ben potendo, inrelazione ai fini di causa (vale a dire ai fini della verifica deldiritto alla indennità sostitutiva del preavviso), la volontà dellaparte datoriale di porre comunque fine al rapporto di lavoro,essere tratta, come avvenuto, in via presuntiva, sulla scorta diuna pluralità di elementi in tal senso convergenti, dei qualiinammissibilmente in questa sede parte ricorrente tende arimettere in discussione il significato probatorio agli stessi11. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso infondato, valendoa riguardo le considerazioni espresse in relazione al primo ed alNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per essere le questionNui mpeoros dti era ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026superate dall’accertamento di fatto, peraltro sorretto da doppia conforme , in ordine alla riferibilità della cessazionedel rapporto alla esclusiva volontà datoriale.12. Quanto al primo motivo di ricorso si premette che laquestione dallo stesso posta ha giustificato la trattazione dellacausa in pubblica udienza per la necessità di comporre uncontrasto maturato all’interno della IV Sezione civile della S.C.in ordine alla riconducibilità o meno della indennità sostitutivadel preavviso nell’ambito dei trattamenti retributivi per iquali in via solidale è chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 29d. lgs. 276/2003 il committente. Ed infatti a fronte di unorientamento che ritiene ricompresa nella solidarietà ex art. 29cit. anche la indennità sostitutiva del preavviso (v. Cass. n.27140/2024 e giurisprudenza ivi richiamata) si pone la recentesentenza di Cass. n. 11577/2025 nella quale si è, viceversaaffermato, che la indennità sostitutiva esula dall’ambito d.ellagaranzia della solidarietà prefigurata dalla richiamatadisposizione.12.1. Nel dare sintetico conto delle ragioni che sorreggonol’uno e l’altro orientamento, è sufficiente osservare che mentrele pronunzie che ricomprendono nell’ambito della responsabilitàsolidale del committente l’indennità sostitutiva del preavvisovalorizzano la natura retributiva che unitamente al profiloindennitario, connota l’emolumento in oggetto (Cass. n.27140/2024, Cass. 3247/2024, Cass. n. 12932/2021Cass. n.20647/2019 Cass. n. 22322/2013, Cass. Sez. Un. 7914/1994),il secondo orientamento valorizza la affermazione – costante nelpanorama della giurisprudenza di legittimità - secondo la qualela espressione trattamenti retributivi ex art. 29 comma d.lgs.Numero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026cit. deve essere intesa maniera rigorosa, nel senso dellaN unmaetrou dri ara ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavororisulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, conconseguente esclusione, ad esempio, delle somme liquidate atitolo di risarcimento del danno per illegittima unilateraleriduzione dell’orario lavorativo da parte del datore di lavoro(Cass. n. 28517/2019), ovvero del valore dei pasti allorché ilservizio mensa rappresenti un’agevolazione di carattereassistenziale (Cass. n. 23303/2019).12.2. Ciò posto, al fine del corretto inquadramento giuridicodella fattispecie occorre muovere, in linea generale, dallaconsiderazione che l’istituto del preavviso, comune alla maggiorparte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ades., l’art. 1569 cod. civ. per il contratto di somministrazione,l’art. 1750 cod. civ. per il contratto di agenzia, l’art. 1833 cod.civ. per il contratto di conto corrente etc.)., adempie allafunzione economica di attenuare per la parte che subisce ilrecesso – che è atto unilaterale recettizio di esercizio di undiritto potestativo – le conseguenze pregiudizievoli dellacessazione del contratto. Costituisce comune affermazione chein tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l’istituto delrecesso – disciplinato dall’art. 2118 cod. civ.- adempie ad unafunzione destinata a variare in funzione della considerazionedella parte non recedente; in caso di licenziamento si ritiene cheil preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore lacontinuità della percezione della retribuzione in un certo lassodi tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuovaoccupazione; in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso hala finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessarioad operare la sostituzione del lavoratore recedente. In tema diNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026efficacia del preavviso la giurisprudenza di legittimità èN umoerrmo dai rai ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026configurato quale mero obbligo (accessorio e alternativo)dell’esercizio del recesso; la parte recedente è infatti libera dioptare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo dipreavviso e la corresponsione a controparte di un’indennità (conimmediato effetto risolutivo del rapporto); in base a talericostruzione in capo alla parte non recedente si configura undiritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile.12.3. La giurisprudenza di legittimità, dopo risalentipronunzie che configuravano la indennità sostitutiva delpreavviso come avente sostanziale funzione risarcitoria,ponendola in relazione con l’inadempimento contrattuale (v. trale altre, Cass. n. 4077/1974, Cass. n. 854/1980), è costantenell’escludere la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delpreavviso; tale approdo risulta in certo senso obbligato inquanto coerente con il fatto che il recesso dal rapporto di lavorocon effetto immediato costituisce (legittimo) esercizio di undiritto potestativo della parte recedente, comportante a caricodella stessa solo l’obbligo accessorio della indennità sostitutivadel preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso rappresentainfatti il corrispettivo del diritto potestativo della parte recedentedi determinare la immediata cessazione del rapporto di lavoro,in assenza del quale il lavoratore avrebbe avuto diritto allaretribuzione. Ed è proprio il nesso tra il mancato espletamentodella prestazione lavorativa (che avrebbe dato diritto allaretribuzione, pacificamente ricompresa nell’ambito dellasolidarietà ex art. 29 comma 2 d. lgs n. 276/2003 a carico delcommittente) ed esercizio del diritto di recesso con effettoimmediato da parte del datore di lavoro, che giustifica, ai fini diNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026causa, l’accentuazione del profilo retributivo dell’emolumNeumnetroo d ii nra ccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026oggetto con riguardo alla responsabilità solidale del soggettocommittente.12.4. Tale soluzione si rivela coerente con il disegnocomplessivo del legislatore del 2003 il quale, anche al fine discoraggiare forme occulte di illecita interposizione dimanodopera e comunque di sollecitare il committente allal’appalto, volle prefigurare in favore dei dipendenti del soggettoappaltatore una garanzia ulteriore e più ampia di quella giàsancita a livello codicistico dall’art. 1676 c.c.. In questaprospettiva non vi è ragione di escludere l’indennità sostitutivadall’ambito di tale garanzia venendo in rilievo un emolumentoche trova la sua origine nell’ordinario svolgersi del rapporto dilavoro e si pone in stretta connessione con la mancatapercezione della retribuzione. Il connotato retributivo non èall’indennità in oggetto, funzione che va “ letta” incontrapposizione alle ipotesi di ristoro connesse ad unaillegittima condotta datoriale.13. In conclusione, in base alle considerazioni cheprecedono, entrambi i ricorsi devono essere respinti.14. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza eliquidate come da dispositivo a carico di ciascuna partericorrente.15. Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso aNumero registro generale 11946/2024norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (CassN. umero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026Sez. Un. n. 23535/2019).Data pubblicazione 21/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna ciascunaparte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida perciascuna in € 2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge. Da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio2026La Consigliera est.Antonella PagettaLa PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 11946/2024Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 23714/2026Data pubblicazione 21/07/2026