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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 09469/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato aggravato di guida in stato di ebbrezza, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, con la quale al predetto veniva applicata la pena di giorni 12 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, con sospensione ex art. 163 cod. pen. 2.

Due i motivi a sostegno del ricorso:

2.1. Violazione dell'art. 448 cod. proc. pen. per violazione dell'espressione della volontà dell'imputato, nonché per violazione degli artt. 1326, 1328 e 1353 cod. civ. perché, con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato aveva richiesto sentenza di applicazione della pena (subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena), riservandosi di "eventualmente revocare il consenso prestato", qualora, a seguito, di accesso agli atti presso gli uffici dell'ente accertatore, fosse riuscito a verificare un malfunzionamento dell'etilometro utilizzato.

Non riuscendo nell'intento, per la limitatezza del termine di quindici giorni, l'imputato chiedeva di revocare il consenso al patteggiamento.

2.2. Manifesta illogicità della motivazione per errata valutazione degli indizi, mancata pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. rettifica quantum un pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo di ricorso, la richiesta di applicazione della pena, per giurisprudenza pacifica, non è più revocabile dopo che la parte abbia espresso il proprio consenso, in quanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti determina effetti irreversibili già prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice (ex multis, Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009, Bevilacqua, Rv. 244892 —

01. Nello stesso senso, Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, P.G. in proc.

Parascenzo, Rv. 254371 - 01).

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Invero, contrariamente a quanto asserito in ricorso, il Giudice ha ampiamente motivato circa l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., evidenziando che l'etilometro, alla luce delle emergenze processuali, era stato sottoposto alla revisione periodica (dal libretto dell'apparecchio utilizzato per rilevare il tasso alcolemico all'imputato risulta che, appena due mesi prima dell'incidente, aveva avuto luogo la revisione periodica), con conseguente insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. 4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato aggravato di guida in stato di ebbrezza, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, con la quale al predetto veniva applicata la pena di giorni 12 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, con sospensione ex art. 163 cod. pen. 2. Due i motivi a sostegno del ricorso: 2.1. Violazione dell'art. 448 cod. proc. pen. per violazione dell'espressione della volontà dell'imputato, nonché per violazione degli artt. 1326, 1328 e 1353 cod. civ. perché, con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato aveva richiesto sentenza di applicazione della pena (subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena), riservandosi di "eventualmente revocare il consenso prestato", qualora, a seguito, di accesso agli atti presso gli uffici dell'ente accertatore, fosse riuscito a verificare un malfunzionamento dell'etilometro utilizzato. Non riuscendo nell'intento, per la limitatezza del termine di quindici giorni, l'imputato chiedeva di revocare il consenso al patteggiamento. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione per errata valutazione degli indizi, mancata pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. rettifica quantum un pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, la richiesta di applicazione della pena, per giurisprudenza pacifica, non è più revocabile dopo che la parte abbia espresso il proprio consenso, in quanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti determina effetti irreversibili già prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice (ex multis, Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009, Bevilacqua, Rv. 244892 — 01. Nello stesso senso, Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012, P.G. in proc. Parascenzo, Rv. 254371 - 01). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Invero, contrariamente a quanto asserito in ricorso, il Giudice ha ampiamente motivato circa l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., evidenziando che l'etilometro, alla luce delle emergenze processuali, era stato sottoposto alla revisione periodica (dal libretto dell'apparecchio utilizzato per rilevare il tasso alcolemico all'imputato risulta che, appena due mesi prima dell'incidente, aveva avuto luogo la revisione periodica), con conseguente insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
Decreto Cassazione n. 09469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris