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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 02762/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del TRIBUNALE DI CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che ha condannato il ricorrente alla pena di euro 500,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono c.fi assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 dei 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Il Tribunale ha offerto una valutazione esente da vizi logici ed ha specificamente motivato sul punto, fornendo un'ampia ricostruzione delle ragioni alla base del suo convincimento (Si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), fondando anche sulla deposizione del teste indicato in ricorso, cosicché per dimostrare la contraddittorietà della sentenza con un atto del processo il ricorso avrebbe dovuto formulare una denuncia specifica di travisamento in questo caso del tutto assente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 novembre 2025 li consighe e estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del TRIBUNALE DI CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che ha condannato il ricorrente alla pena di euro 500,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono c.fi assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 dei 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il Tribunale ha offerto una valutazione esente da vizi logici ed ha specificamente motivato sul punto, fornendo un'ampia ricostruzione delle ragioni alla base del suo convincimento (Si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), fondando anche sulla deposizione del teste indicato in ricorso, cosicché per dimostrare la contraddittorietà della sentenza con un atto del processo il ricorso avrebbe dovuto formulare una denuncia specifica di travisamento in questo caso del tutto assente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 li consighe e estensore
Sentenza Cassazione n. 02762/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris