CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 03188/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sulla istanza di correzione di errore materiale avanzata da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che nella sentenza di cui in epigrafe, conclusasi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato, per mero errore materiale non è stato disposto alcunché in favore della parte civile istante, che aveva tempestivamente depositato comparsa conclusionale e nota spese. P.Q.M. Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 28541/23, della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, emessa il 10 maggio 2023, R.G. n. 41796/2022, nel senso che alla fine del dispositivo, dopo la parola "Ammende", deve essere aggiunto: "Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.12.2023.