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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19636/2026

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inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2128 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocatoROSA SCAGLIONE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1472/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 299/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16982/2022Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 19636/2026Data pubblicazione 13/06/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia diprimo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebitoemesso dall’Inps e avente ad oggetto contributi dovuti inseguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata perl’anno 2009.

L’ulteriore avviso di addebito, pur oggettodella sentenza d’appello, è rimasto estraneoall’impugnazione.Riteneva la Corte d’appello che fosse maturata laprescrizione, in quanto l’atto interruttivo era del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il dies a quo della prescrizione quinquennaledoveva indicarsi nella data del 16.6.2010, come noncontestato dall’Inps.Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e qualeprocuratore speciale della Società di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., per un motivo.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionedegli artt.2935 c.c., 421 c.p.c., in relazione all’art.1, co.1d.P.C.m., nonché agli artt.2, co.26 l. n.335/95, 18, co.12d.l. n.98/11, conv. con modif. in l. n.111/11, per nonavere la Corte applicato il d.P.C.m. 10.6.2010, conconseguente individuazione del dies a quo dellaprescrizione al 6.7.2010.Numero registro generale 16982/2022Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 19636/2026Data pubblicazione 13/06/2026Va premesso che il ricorso non è inammissibile peromessa esposizione dei fatti di causa, poiché esso indica,sia tramite richiamo alla sentenza impugnata siamediante specificazione propria nel corpo del motivo,quale fosse l’oggetto dell’originaria domandad’opposizione e quale sia stato l’esito avuto dalla stessain primo e secondo grado.Ancora in via preliminare è da escludere che il ricorso siainammissibile per intervenuto giudicato interno sul diesa quo della prescrizione, individuato nel 16.6.2010, nonavendo l’Inps contestato in appello tale punto.Come ritenuto da questa Corte, il giudicato si forma suun’unità minima di decisione che ricollega a un fatto,qualificato da una norma, un determinato effetto, einveste la statuizione che dichiara prescritto un diritto enon le mere affermazioni, inidonee a costituire unadecisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecieestintiva, come la decorrenza del dies a quo(Cass.32683/22).Tanto premesso, il ricorso è fondato.Con orientamento consolidato cui va dato seguito,questa Corte ha affermato che la prescrizione deicontributi previdenziali dovuti alla gestione separataInps decorre dal momento in cui scadono i termini per illoro pagamento e si applica il differimento previstodall'art.1, co.1, d.P.C.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 (Cass.24584/24,Cass.10273/21).Nel caso di specie, l’interruzione si ebbe in data30.6.2015, e dunque entro il quinquennio decorrente dal6.7.2010, data di differimento fissata dal d.P.C.m.10.6.2010.Numero registro generale 16982/2022Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 19636/2026Data pubblicazione 13/06/2026La sentenza va dunque cassata, non essendosi attenutaal suesposto principio, con rinvio alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione, per i conseguentiaccertamenti e per la statuizione sulle spese di lite delpresente giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appellodi Palermo, in diversa composizione, anche per le spesedi lite del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 29.4.26La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2128 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocatoROSA SCAGLIONE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1472/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 299/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16982/2022Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 19636/2026Data pubblicazione 13/06/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia diprimo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebitoemesso dall’Inps e avente ad oggetto contributi dovuti inseguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata perl’anno 2009. L’ulteriore avviso di addebito, pur oggettodella sentenza d’appello, è rimasto estraneoall’impugnazione.Riteneva la Corte d’appello che fosse maturata laprescrizione, in quanto l’atto interruttivo era del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il dies a quo della prescrizione quinquennaledoveva indicarsi nella data del 16.6.2010, come noncontestato dall’Inps.Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e qualeprocuratore speciale della Società di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., per un motivo.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionedegli artt.2935 c.c., 421 c.p.c., in relazione all’art.1, co.1d.P.C.m., nonché agli artt.2, co.26 l. n.335/95, 18, co.12d.l. n.98/11, conv. con modif. in l. n.111/11, per nonavere la Corte applicato il d.P.C.m. 10.6.2010, conconseguente individuazione del dies a quo dellaprescrizione al 6.7.2010.Numero registro generale 16982/2022Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 19636/2026Data pubblicazione 13/06/2026Va premesso che il ricorso non è inammissibile peromessa esposizione dei fatti di causa, poiché esso indica,sia tramite richiamo alla sentenza impugnata siamediante specificazione propria nel corpo del motivo,quale fosse l’oggetto dell’originaria domandad’opposizione e quale sia stato l’esito avuto dalla stessain primo e secondo grado.Ancora in via preliminare è da escludere che il ricorso siainammissibile per intervenuto giudicato interno sul diesa quo della prescrizione, individuato nel 16.6.2010, nonavendo l’Inps contestato in appello tale punto.Come ritenuto da questa Corte, il giudicato si forma suun’unità minima di decisione che ricollega a un fatto,qualificato da una norma, un determinato effetto, einveste la statuizione che dichiara prescritto un diritto enon le mere affermazioni, inidonee a costituire unadecisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecieestintiva, come la decorrenza del dies a quo(Cass.32683/22).Tanto premesso, il ricorso è fondato.Con orientamento consolidato cui va dato seguito,questa Corte ha affermato che la prescrizione deicontributi previdenziali dovuti alla gestione separataInps decorre dal momento in cui scadono i termini per illoro pagamento e si applica il differimento previstodall'art.1, co.1, d.P.C.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 (Cass.24584/24,Cass.10273/21).Nel caso di specie, l’interruzione si ebbe in data30.6.2015, e dunque entro il quinquennio decorrente dal6.7.2010, data di differimento fissata dal d.P.C.m.10.6.2010.Numero registro generale 16982/2022Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 19636/2026Data pubblicazione 13/06/2026La sentenza va dunque cassata, non essendosi attenutaal suesposto principio, con rinvio alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione, per i conseguentiaccertamenti e per la statuizione sulle spese di lite delpresente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appellodi Palermo, in diversa composizione, anche per le spesedi lite del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 29.4.26La PresidenteLucia Esposito
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