CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 1429/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Cittanova, in [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 332/2020, mai notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1429/2021 Numero sezionale 698/2022 -il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17117/2022Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], e notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha respinto il di lei gravame; -la controversia riguarda l’azione di denuncia di danno temuto esperita dalla Carlino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -in particolare, la Carlino aveva convenuto in giudizio la Giardino, chiedendo la conferma del provvedimento cautelare di denuncia di danno temuto con cui era stato ordinato a quest’ultima di eliminare il pericolo di danno al fabbricato della ricorrente, provvedendo all’esecuzione delle opere indicate dal ctu, nonché la condanna della Giardino al risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dall’attrice nella misura da determinarsi in corso di causa; -la Giardino, costituitasi in giudizio, asserendo di non essersi mai sottratta ai propri obblighi risarcitori, chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento dei presunti danni morali e patrimoniali o, in subordine, la riduzione dell’ammontare degli stessi, -sulla scorta di quanto accertato dal ctu nel procedimento cautelare, il Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, con sentenza n. 146/2013, condannava la Giardino al pagamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali all’importo di euro 11.436,95, ha rigettato ogni altra domanda; -la sentenza è stata poi emendata, dallo stesso Tribunale, in sede di correzione di errori materiali, con provvedimento del 10/05/2013, per l’indicata somma di euro 11.436,95 a titolo di risarcimento dei danni veniva ridotta ad euro 7.256,90; -avverso detta sentenza, la Carlino ha proposto appello chiedendo, per quel che qui ancora rileva, che fosse espletata una nuova ctu, nonché lamentando l’erroneità della quantificazione del danno effettuata dal giudice di prime cure; -la Giardino, costituitasi in giudizio, resisteva deducendo l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, la sua infondatezza F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1429/2021 -la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. Numero sezionale 698/2022Numero di raccolta generale 17117/2022332/2020 del 20/04/2020, disattesa la richiesta di nuova ctu, dovendosi ritenere Data pubblicazione 26/05/2022 quella espletata in sede di procedimento cautelare completa ed attendibile, a differenza della ctp prodotta dall’appellante, ha rigettato l’appello confermando la quantificazione dei danni effettuati dal Tribunale, e, in particolare, del danno da perdita di valore locativo dell’immobile; -contro questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; -la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente rigettato la richiesta di ammissione di nuova ctu , sulla base delle risultanze della ctp prodotta in appello; -il secondo motivo è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; -la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver non avere ritenuto il danno locativo sussistente in re ipsa; ritenuto che: -in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, occorre dichiarare la inammissibilità del ricorso per difetto di procura ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ.; -infatti, al di là delle incongruenze delle indicazioni contenute nel ricorso –nell’intestazione, precisamente a pag.1, 4° rigo, la procura è indicata come rilasciata “in calce” a detto atto, mentre a pag.12 del medesimo ricorso, nell’indice dei documenti depositati, essa è indicata come rilasciata “a margine” – è decisivo il rilievo che l’atto non risulta né nell’originale del predetto ricorso inserito nel F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1429/2021 fascicolo di parte ricorrente, né nella copia notificata a controparteNumero sezionale 698/2022Numero di raccolta generale 17117/2022, né nel fascicolo di ufficio; Data pubblicazione 26/05/2022 -il ricorso è quindi inammissibile; -quanto alla regolamentazione delle spese, una volta accertato che manca la procura speciale — elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione (art.365 cpc) —, l'unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14474 del 2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021 Rv. 663013); Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006, cit.; Cass. n. 13055 del 2018, cit.; 20/11/2017, n. 27530; n. 58 del 2016; n. 11551 del 2015); -le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata in dispositivo; -ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale – se dovuto - va posto a carico, per le medesime ragioni, del predetto avvocato; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del predetto avvocato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1429/2021 Numero sezionale 698/2022 unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Numero di raccolta generale 17117/2022Data pubblicazione 26/05/2022 cit. art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A