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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18462/2026

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ta in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata STELLAVIGLIOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PECricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro temporeintimatoAvverso la sentenza n. 108 del 2023 della Corte d’appello di Bari,depositata il 27 gennaio 2023 (RG 1630/2021),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;nessuna pronuncia si deve adottare sulle spese, in quanto la parteevocata in causa non ha svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Numero registro generale 11836/2023Numero sezionale 622/2026Numero di raccolta generale 18462/2026Data pubblicazione 08/06/2026Roma, 6 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata STELLAVIGLIOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PECricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro temporeintimatoAvverso la sentenza n. 108 del 2023 della Corte d’appello di Bari,depositata il 27 gennaio 2023 (RG 1630/2021),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;nessuna pronuncia si deve adottare sulle spese, in quanto la parteevocata in causa non ha svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Numero registro generale 11836/2023Numero sezionale 622/2026Numero di raccolta generale 18462/2026Data pubblicazione 08/06/2026Roma, 6 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -
Sentenza Cassazione n. 18462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris