CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/00/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato-e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione (sentenza n. 47065 del 18/10/2019), ha parzial- mente riformato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 9/6/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei seguenti termini: riqualificato ai sensi degli artt. 81 cpv, 646 - 61 n. 11 cod. pen. il fatto di sottrazione delle bussole e degli aggregati, contestato al capo D) della rubrica; esclusa, quanto al furto di tutti i restanti beni contestato nel medesimo capo D), l'aggravante del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 cod. pen.) e ritenute sussistenti le aggravanti ex artt. 61 n. 1 e 625 n. 5 cod. pen., sono stati dichiarati estinti per prescrizione i fatti contestati ai capi C) ed I), nonché il fatto contestato al capo D) limitatamente alle bussole e agli aggregati; la pena per il reato di furto pluriaggravato sub D) relativamente a tutti i residui beni è stata rideterminata in anni tre di reclusione ed € 206 di multa; nel resto, la sentenza impugnata è stata confermata. 1.1. Per il primo punto rimesso da questa Corte di cassazione all'esame della Corte del rinvio, consistente nella verifica dell'estinzione dei reati procedibili a querela per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen., anziché per intervenuta prescrizione, l'impugnata sentenza ha preso atto della transazione del 12/1/2018, stipulata tra l'imputato e le società HSD e BIESSE (parti offese), ma ha ritenuto che detto atto riguardasse esclusivamente "i giudizi di cui in premessa", individuati in "n. 6 cause civili, n. 1 causa lavoro/previdenza, n. 2 procedure di esecuzione mobiliare (pignoramento presso terzi)", con esclusione quindi di valenza risarcitoria per i fatti di reato qui in valutazione. Pertanto, è stata confermata l'estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi C) ed I) della rubrica. 1.2. In ordine al furto pluriaggravato contestato al capo D) - riguardante "gli aggregati" contenuti in n. 27 valigette con marchio MC, n. 7 elettromandrini HSD, un rilevatore di vibrazioni SPM, e due colli contenenti migliaia di bussole prodotte o utilizzate dalla società MC per un valore complessivo di C 75.000 - la Corte del rinvio ha qualificato la sottrazione delle bussole e degli "aggregati", avvenuta quando l'Alessandrini era ancora amministratore unico della società MC, come appropriazione indebita aggravata dal rapporto di prestazione d'opera, reato prescritto al più tardi a settembre del 2016. Sono state confermate le statuizioni civili emesse in relazione a tali fatti. 1.3. In ordine ai residui beni indicati al capo D) - elettromandrini HSD e rilevatore di vibrazioni SPM - aventi provenienza diversa dalla società MC, confermata la qualificazione in termini di furto, è stata esclusa l'aggravante del mezzo fraudolento, ma sono state confermate le residue aggravanti ex artt. 61 n. 11 e 625 n. 5 cod. pen. così escludendosi la prescrizione di tali fatti di reato, per i quali la pena è stata rideterminata - con negazione delle circostanze attenuanti generiche - in tre anni di reclusione ed C 206 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. La prima censura attiene al mancato riconoscimento dell'estinzione dei reati di cui ai capi C) ed I) per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen., anziché per prescrizione. L'atto di transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intervenuto tra l'imputato e le società HSD e BIESSE, aveva evidenziato l'avvenuto integrale risarcimento dei danni, mediante versamento da parte dell'Alessandrini dell'importo di C 507.513,00, corrispondente alla quantificazione del danno effettuata dalle stesse società parti offese. Essendo stato tale danno risarcito dall'imputato nei termini di legge, egli avrebbe dovuto essere prosciolto per tale condotta riparatoria, con revoca delle statuizioni civili, e non per declaratoria di prescrizione dei reati. Sul punto, è errata l'osservazione della Corte del rinvio per cui non vi sarebbe prova che il danno definito transattivamente comprendesse quello causato dai reati sub C e I, in quanto detta transazione era da considerarsi tombale di tutte le cause civili intercorrenti tra le parti: infatti, le società danneggiate non si erano costituite nel giudizio di legittimità/né in quello di rinvio e l'importo fissato nella transazione era corrispondente al quantum richiesto dalle parti offese nel processo penale. Censura il ricorrente che la Corte territoriale abbia abdicato alla funzione di verifica della congruità delle somme versate dall'imputato, peraltro senza sentire le parti, come prevede la disposizione dell'art. 162 ter cod. pen., e senza considerare che nel primo processo di appello dinanzi alla Corte territoriale di Ancona, vi era stato un rinvio dell'udienza finalizzato proprio al perfezionamento della transazione ai fini dell'art. 162 ter cod. pen., rinvio al quale avevano aderito le stesse parti offese. 2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante ex art. 625 n. 5 cod. pen., che la sentenza rescindente aveva chiesto di verificare anche con riguardo all'individuazione del reato, tra quelli posti in continuazione, al quale essa andava riferita. Anche la motivazione resa dalla Corte del rinvio è di mera apparenza, vizio che era stato già stigmatizzato nella sentenza di annullamento, non essendosi indicato per ogni specifico fatto ormai cristallizzato - ossia il furto di elettromandrini e del rilevatore di vibrazioni - in qual modo si fosse concretizzato il concorso di tre o più persone.2.3. Negli ulteriori motivi di impugnazione si propongono nuovamente all'attenzione i motivi dichiarati assorbiti nella sentenza rescindente. Per il terzo motivo, si deduce violazione di legge ed omessa motivazione sul punto della negatoria delle circostanze attenuanti generiche, del bilancia- mento delle stesse con le ritenute aggravanti, nonché della rideterminazione della pena e del beneficio della sospensione condizionale. La riduzione ad una riga della motivazione sul tema delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. non ha dato conto degli indici rilevanti a tal fine, che erano stati illustrati e documentati nel gravame, con riferimento alla gravità del fatto, alla condizione di incensuratezza dell'imputato, ed alla condotta processuale del medesimo, con particolare riguardo all'integrale risarcimento del danno, effet- tuato soltanto dall'Alessandrini, unico imputato che invece non ha conseguito le invocate attenuanti generiche. 2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si affronta il tema dell'istanza ex art.599 bis cod. proc. pen. che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato per il reato sub D), incontrando però il dissenso del Procuratore generale di Ancona, ancorato a motivi (pena non congrua, ipotesi delittuosa ex art. 416 cod. pen. ostativa alla stregua delle direttive dello stesso Pg) che erano venuti meno con i successivi sviluppi processuali. La Corte del rinvio avrebbe potuto applicare la pena proposta se avesse ritenuto ingiustificato il dissenso del Procuratore generale, anche se il difensore non avesse rinnovato la richiesta nelle conclusioni. Invero, la proposta di pena quantificata in anni tre di reclusione ed C 900 di multa, ridotta ad anni due ed C 600, sarebbe stata in linea con le determinazioni finali della Corte di appello di Perugia, così da consentire di ritenere ingiustificato il dissenso della Procura generale e da accogliere la proposta di patteggiamento, con i conseguenti vantaggi premiali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. Il primo motivo di impugnazione lamenta l'esclusione della speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162 ter cod. pen. con riferimento ai reati procedibili a querela (soggetta a remissione) sub capi C) e I). Le ragioni indicate nell'impugnata sentenza sono sintetizzabili nel fatto che il richiamo contenuto nella transazione alle sole cause civili escluderebbe il credito derivante dal processo penale. Tuttavia, tale affermazione non raggiunge un sufficiente grado di tenuta logica, in quanto non tiene conto della circostanza che le condotte oggetto di risarcimento erano le medesime fondanti i crediti civilistici, che la transazione riguardava ogni oggetto di contenzioso, che il quantum originariamente richiesto dalle persone offese corrispondeva esatta- mente all'importo della transazione; infine, elemento altamente sintomatico, si sarebbe dovuto considerare che le medesime persone offese - presenti nel processo di secondo grado dinanzi alla Corte di appello di Ancona, in cui avevano assentito al rinvio dell'udienza per consentire il perfezionamento della transazione ai fini dell'art. 162 ter cod. pen. - non si erano costituite parte civile nel prosieguo del processo penale, dopo essere state destinatarie della somma di C 507.000,00 a tacitazione di ogni pretesa. 1.2. In termini generali, "In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato e non richiede, invece, il consenso della parte civile, le cui pretese potranno essere fatte valere in sede civile, ove la dichiarazione di estinzione non produce alcun effetto, in quanto volta ad eliminare esclusivamente l'interesse pubblico alla condanna" (Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021, Pg c/ Cannizzo, Rv. 282133). Nulla osta alla verifica dei requisiti per accedere alla speciale causa di estinzione del reato anche in momenti processuali diversi e più avanzati, essen- dosi ammessa l'eventualità di un rilievo in tal senso anche nel giudizio di legitti- mità, a determinate condizioni, restando imprescindibile la valutazione di con- gruità della somma offerta a tale titolo da parte del giudice che procede (Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021, Schopf, Rv. 282059; Sez. 6, n. 26285 del 4/5/2018, Comite, Rv. 273489: "La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina, purché le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso del giudizio di merito."). Sotto tale profilo, la sentenza deve essere annullata onde consentire una più approfondita verifica circa la ricorrenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162 ter cod. pen., esito processuale di più ampio favore per l'imputato in quanto eventualmente estintivo anche delle pretese civilistiche che permarrebbero pur a seguito della dichiarata prescrizione dei reati sub C) e I). 2. Nel secondo motivo di ricorso si chiede di verificare la sussistenza di un concorso, morale o materiale, di almeno tre persone con riferimento al furto degli elettromandrini e del rilevatore di vibrazioni, residui beni indicati al capo D), onde valutare l'effettiva ricorrenza dell'aggravante ex art. 625 n. 5 cod. pen. Il dato di rilievo è infatti che la maggior parte degli originari imputati a tale titolo sono stati assolti, residuando quindi [OSCURATO:PERSONA] che a suo tempo aveva patteggiato la condanna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L'impugnata sentenza ha omesso ogni considerazione su detta tematica, sia sotto il profilo del concorso materiale sia sotto quello del concorso morale, omettendo di evidenziare quali sarebbero state le condotte di reato e da quale imputato sarebbero state commesse con riferimento specifico ai beni oggetti dell'annullamento con rinvio. Pertanto, anche su tale profilo deve pronunciarsi nuovo annullamento al fine di colmare l'indicata lacuna motivazionale. 3. Gli ulteriori motivi di impugnazione, attinenti alle invocate circostanze attenuanti generiche, alla rideterminazione della pena e al beneficio della sospensione condizionale (terzo motivo), nonché quello riguardante l'eventualità di accedere all'istanza ex art. 599 bis cod. proc. pen. (quarto motivo), restano assorbiti dall'intervenuto annullamento, e dovranno essere oggetto di esame all'esito della decisione sui punti logicamente pregiudiziali, in particolare l'eventualità di considerare in termini positivi l'intervenuto ristoro dei danni cagionati alle parti offese, ai fini della valutazione sul riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo esame dei temi indicati in motivazione, oltre che di quelli rimasti assorbiti e comunque oggetto di necessaria valutazione conseguenziale. Il rinvio va effettuato in favore della Corte di appello di Firenze, autorità giudiziaria più vicina, competente ai sensi dell'art. 623, lett. c) ultima ipotesi, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impu