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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 23319/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI. 004A7WP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /6-e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. prevalente sull'aggravante ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 7 cod, pen., in mesi 10 di reclusione ed C 400 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale Bogdan deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con una delle nuove sanzioni sostitutive previste dal novellato art. 20 bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la relativa richiesta non risulta essere stata formulata nel corso del giudizio di merito; va infatti data continuità al principio di diritto per cui «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de 1,4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI. 004A7WP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /6-e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. prevalente sull'aggravante ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 7 cod, pen., in mesi 10 di reclusione ed C 400 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale Bogdan deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con una delle nuove sanzioni sostitutive previste dal novellato art. 20 bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la relativa richiesta non risulta essere stata formulata nel corso del giudizio di merito; va infatti data continuità al principio di diritto per cui «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 2 n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de 1,4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 23319/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris