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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16544/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente–avverso la sentenza n. 2491/2/2019 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 18.4.2019, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello daesso proposto avverso la sentenza 16421/12/2017della C.T.P. diRoma, che aveva accolto parzialmente il ricorso avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

TK7011004962/2013,con il quale l'Agenzia delle Entrate - previa richiesta diNumero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/2026documentazione contabile e bancaria, prodotta parzialmente dopo lanotifica del p.v.c. ed in sede di accertamento con adesione -,recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, versamenti eprelevamenti effettuati sui conti correnti intestati al contribuente, asoggetti terzi (familiari e società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e cointestatia familiari ( moglie e fratello) per il periodo di imposta 2008.2.

Riteneva la C.T.R., dopo aver elencato i motivi di gravame,insussistente il difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato, atteso cheesso era stato firmato da funzionario a terza area su delega deldirettore provinciale; che la notifica dell’avviso di accertamento eravalida, in quanto il messo speciale aveva consegnato l’atto alla mogliee spedito la raccomandata informativa e che, in ogni caso ilcontribuente aveva tempestivamente impugnato l’atto; infondato eraanche il motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 12 comma7 dello Statuto del contribuente, in quanto la notifica era avvenutadopo i sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni e l’Ufficio avevatenuto conto delle osservazioni del contribuente; nel merito, era oneredel contribuente fornire le giustificazioni delle operazioni bancariecontestate ed infatti l’Ufficio aveva già tenuto conto dellegiustificazioni supportate dalla documentazione prodotta in sede diautotutela.3.

L’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.4.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. per viziodi ultrapetizione», il ricorrente censura la sentenza per avere i giudicidi appello pronunciato su questioni coperte da giudicato interno, indifetto di appello incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/20261.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso conriferimento: (a) a tutte le movimentazioni bancarie dei conti intestatiai familiari che l'Ufficio medesimo aveva riconosciuto giustificate,disponendone lo stralcio; e (b) alle movimentazioni del conto intestatoalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..L’appello è stato proposto dal contribuente e non poteva dunque cheriguardare le domande non accolte.

Il rigetto dell’appello non hapertanto in alcun modo inciso sull’accoglimento parziale del ricorso,avendo la C.T.R. confermato la sentenza di primo grado.2.

Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza perché fornitadi motivazione meramente apparente, in violazione degli articoli 36comma 2, numero 4 e 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, degliarticoli 112, 132 comma 2, numero 4 cpc e 118 disposizioni dil'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, nonché deiprincipi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali,anche con riferimento all'articolo 111, commi 6 e 7, dellaCostituzione, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.»,deduce che la motivazione è inesistente, in quanto la C.T.R. si eralimitata a rigettare l’appello, facendo esclusivo riferimento all’avvisodi accertamento, senza tener conto né dello stralcio parzialedell’Ufficio né dell’accoglimento parziale del giudice di primo grado.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno letto lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità incassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta inNumero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di'sufficienza' della motivazione.

Come più recentemente ribadito dalleSezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture.2.3.

Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata èpienamente rispettosa del parametro del “minimo costituzionale”,avendo la C.T.R., dopo aver chiaramente spiegato l’esito del giudizio diprimo grado, partitamente affrontato i motivi di gravame (difetto disottoscrizione, difetto di motivazione, difetto di notifica, violazionedell’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, contestazione delmerito della pretesa).

A proposito delle movimentazioni bancarierimaste in contestazione (ossia quelle non annullate dall’Ufficio inautotutela e neppure dal giudice di primo grado), ha osservato cheera onere dell’appellante fornire le giustificazioni, evidenziando chel’Ufficio aveva infatti ritenuto giustificate quelle per le quali ladocumentazione era stata prodotta.Numero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/20263.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta «Violazione e falsaapplicazione dell'articolo 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600/73, inrelazione all'articolo 360 comma 1, numero 3, cpc».

Deduce, alriguardo, che la sentenza impugnata sarebbe altresì viziata perché igiudici di appello avevano fatto malgoverno della disciplina che regolal'interposizione fittizia, di cui all'articolo 37, terzo comma, del d.P.R. n.600/73, a mente del quale in sede di rettifica o di accertamentod'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolarialtri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzionigravi precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore perinterposta persona.

Questa Corte ha ribadito, anche di recente, chel'utilizzazione delle risultanze dei conti correnti bancari intestatiesclusivamente a soggetti diversi, ancorché legati da vincoli familiari,è illegittimo, salvo che l'Ufficio alleghi e comprovi in relazione allecircostanze del caso concreto il carattere fittizio dell’intestazione.Come già illustrato, sia lo stesso soggetto attivo del rapporto,accoglimento parziale, avevano espressamente riconosciuto che ilcontribuente aveva pienamente dimostrato la giustificabilità dellemovimentazioni bancarie dei conti del signor Polidori, dei familiari edella società [OSCURATO:PERSONA] srl, con l'effetto che le stesse nonpotevano andare a comporre la base imponibile.

Non solo, dunque,mancava la dimostrazione piena o presuntiva secondo cui il signorPolidori sarebbe stato l'effettivo possessore per interposta persona deicitati conti correnti, ma addirittura vi era la dimostrazione contraria,reputata convincente sia dall'Ufficio, sia dalla commissione tributariaprovinciale di Roma.3.1.

La doglianza è inammissibile.

Il ricorrente, in disparte l’impropriorichiamo dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600/73, persevera nelnon tener conto del fatto che la C.T.R., avendo rigettato l’appello, haNumero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/2026confermato la sentenza di primo grado, senza pertanto rimettere indiscussione né le operazioni del conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., né le operazioni già ritenute giustificatedall’Ufficio.3.2.

Il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., non trascrive ilcontenuto dell’atto d’appello, né specifica quali movimentazionibancarie ne fossero oggetto, al fine di consentire a questa Corte diverificare “ex actis” e dunque prima di esaminare il merito delladoglianza, se, come afferma, il giudice di appello abbia violato leregole di riparto dell’onere della prova, che, in caso di accertamentibancari ex art. 32 del d.p.r. 600/73, pongono a carico delcontribuente, come appunto affermato dalla C.T.R., l’onere digiustificare documentalmente ogni singola movimentazione bancariaoggetto di contestazione (ex multis, Cass. n. 26014/2024) e, qualora ilcontribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazionisugli esiti delle predette indagini, le operazioni effettuate dalcontribuente su conti correnti intestati a terzi ( e a maggior ragione suquelli cointestati) legittimamente confluiscono nell'accertamentodell’imponibile, con la conseguenza che l'Amministrazione non ègravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità deiconti al contribuente e delle somme di cui alle suddette operazioni,spettando invece allo stesso contribuente l'onere di fornire rigorosaprova contraria (Cass. n. 7360/2024).4.

In conclusione, il ricorso va rigettato.5.

Spese secondo soccombenza.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoNumero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/2026per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente–avverso la sentenza n. 2491/2/2019 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 18.4.2019, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello daesso proposto avverso la sentenza 16421/12/2017della C.T.P. diRoma, che aveva accolto parzialmente il ricorso avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TK7011004962/2013,con il quale l'Agenzia delle Entrate - previa richiesta diNumero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/2026documentazione contabile e bancaria, prodotta parzialmente dopo lanotifica del p.v.c. ed in sede di accertamento con adesione -,recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, versamenti eprelevamenti effettuati sui conti correnti intestati al contribuente, asoggetti terzi (familiari e società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e cointestatia familiari ( moglie e fratello) per il periodo di imposta 2008.2. Riteneva la C.T.R., dopo aver elencato i motivi di gravame,insussistente il difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato, atteso cheesso era stato firmato da funzionario a terza area su delega deldirettore provinciale; che la notifica dell’avviso di accertamento eravalida, in quanto il messo speciale aveva consegnato l’atto alla mogliee spedito la raccomandata informativa e che, in ogni caso ilcontribuente aveva tempestivamente impugnato l’atto; infondato eraanche il motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 12 comma7 dello Statuto del contribuente, in quanto la notifica era avvenutadopo i sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni e l’Ufficio avevatenuto conto delle osservazioni del contribuente; nel merito, era oneredel contribuente fornire le giustificazioni delle operazioni bancariecontestate ed infatti l’Ufficio aveva già tenuto conto dellegiustificazioni supportate dalla documentazione prodotta in sede diautotutela.3. L’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. per viziodi ultrapetizione», il ricorrente censura la sentenza per avere i giudicidi appello pronunciato su questioni coperte da giudicato interno, indifetto di appello incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/20261.1. Il motivo è infondato.1.2. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso conriferimento: (a) a tutte le movimentazioni bancarie dei conti intestatiai familiari che l'Ufficio medesimo aveva riconosciuto giustificate,disponendone lo stralcio; e (b) alle movimentazioni del conto intestatoalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..L’appello è stato proposto dal contribuente e non poteva dunque cheriguardare le domande non accolte. Il rigetto dell’appello non hapertanto in alcun modo inciso sull’accoglimento parziale del ricorso,avendo la C.T.R. confermato la sentenza di primo grado.2. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza perché fornitadi motivazione meramente apparente, in violazione degli articoli 36comma 2, numero 4 e 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, degliarticoli 112, 132 comma 2, numero 4 cpc e 118 disposizioni dil'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, nonché deiprincipi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali,anche con riferimento all'articolo 111, commi 6 e 7, dellaCostituzione, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.»,deduce che la motivazione è inesistente, in quanto la C.T.R. si eralimitata a rigettare l’appello, facendo esclusivo riferimento all’avvisodi accertamento, senza tener conto né dello stralcio parzialedell’Ufficio né dell’accoglimento parziale del giudice di primo grado.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno letto lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità incassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta inNumero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di'sufficienza' della motivazione. Come più recentemente ribadito dalleSezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture.2.3. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata èpienamente rispettosa del parametro del “minimo costituzionale”,avendo la C.T.R., dopo aver chiaramente spiegato l’esito del giudizio diprimo grado, partitamente affrontato i motivi di gravame (difetto disottoscrizione, difetto di motivazione, difetto di notifica, violazionedell’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, contestazione delmerito della pretesa). A proposito delle movimentazioni bancarierimaste in contestazione (ossia quelle non annullate dall’Ufficio inautotutela e neppure dal giudice di primo grado), ha osservato cheera onere dell’appellante fornire le giustificazioni, evidenziando chel’Ufficio aveva infatti ritenuto giustificate quelle per le quali ladocumentazione era stata prodotta.Numero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/20263. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta «Violazione e falsaapplicazione dell'articolo 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600/73, inrelazione all'articolo 360 comma 1, numero 3, cpc». Deduce, alriguardo, che la sentenza impugnata sarebbe altresì viziata perché igiudici di appello avevano fatto malgoverno della disciplina che regolal'interposizione fittizia, di cui all'articolo 37, terzo comma, del d.P.R. n.600/73, a mente del quale in sede di rettifica o di accertamentod'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolarialtri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzionigravi precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore perinterposta persona. Questa Corte ha ribadito, anche di recente, chel'utilizzazione delle risultanze dei conti correnti bancari intestatiesclusivamente a soggetti diversi, ancorché legati da vincoli familiari,è illegittimo, salvo che l'Ufficio alleghi e comprovi in relazione allecircostanze del caso concreto il carattere fittizio dell’intestazione.Come già illustrato, sia lo stesso soggetto attivo del rapporto,accoglimento parziale, avevano espressamente riconosciuto che ilcontribuente aveva pienamente dimostrato la giustificabilità dellemovimentazioni bancarie dei conti del signor Polidori, dei familiari edella società [OSCURATO:PERSONA] srl, con l'effetto che le stesse nonpotevano andare a comporre la base imponibile. Non solo, dunque,mancava la dimostrazione piena o presuntiva secondo cui il signorPolidori sarebbe stato l'effettivo possessore per interposta persona deicitati conti correnti, ma addirittura vi era la dimostrazione contraria,reputata convincente sia dall'Ufficio, sia dalla commissione tributariaprovinciale di Roma.3.1. La doglianza è inammissibile. Il ricorrente, in disparte l’impropriorichiamo dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600/73, persevera nelnon tener conto del fatto che la C.T.R., avendo rigettato l’appello, haNumero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/2026confermato la sentenza di primo grado, senza pertanto rimettere indiscussione né le operazioni del conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., né le operazioni già ritenute giustificatedall’Ufficio.3.2. Il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., non trascrive ilcontenuto dell’atto d’appello, né specifica quali movimentazionibancarie ne fossero oggetto, al fine di consentire a questa Corte diverificare “ex actis” e dunque prima di esaminare il merito delladoglianza, se, come afferma, il giudice di appello abbia violato leregole di riparto dell’onere della prova, che, in caso di accertamentibancari ex art. 32 del d.p.r. 600/73, pongono a carico delcontribuente, come appunto affermato dalla C.T.R., l’onere digiustificare documentalmente ogni singola movimentazione bancariaoggetto di contestazione (ex multis, Cass. n. 26014/2024) e, qualora ilcontribuente sia stato vanamente invitato a rendere giustificazionisugli esiti delle predette indagini, le operazioni effettuate dalcontribuente su conti correnti intestati a terzi ( e a maggior ragione suquelli cointestati) legittimamente confluiscono nell'accertamentodell’imponibile, con la conseguenza che l'Amministrazione non ègravata di alcun ulteriore onere probatorio in punto di riferibilità deiconti al contribuente e delle somme di cui alle suddette operazioni,spettando invece allo stesso contribuente l'onere di fornire rigorosaprova contraria (Cass. n. 7360/2024).4. In conclusione, il ricorso va rigettato.5. Spese secondo soccombenza.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoNumero registro generale 35896/2019Numero sezionale 4306/2026Numero di raccolta generale 16544/2026Data pubblicazione 27/05/2026per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])