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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20535/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RELLI; RG 42514/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato, con recidiva reiterata specifica infraqui nq uenna le; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge in riferimento al mancato giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva — è aspecifico in quanto predica un giudizio di bilanciamento senza avvedersi che, nella realtà, le predette attenuanti non sono state neanche concesse, con motivazione peraltro non attinta dalle critiche del ricorrente (si veda, in particolare, il punto 4.1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è fatto solo di considerazioni teoriche, prive del benché minimo affiato critico rispetto alla decisione avversata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RELLI; RG 42514/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato, con recidiva reiterata specifica infraqui nq uenna le; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge in riferimento al mancato giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva — è aspecifico in quanto predica un giudizio di bilanciamento senza avvedersi che, nella realtà, le predette attenuanti non sono state neanche concesse, con motivazione peraltro non attinta dalle critiche del ricorrente (si veda, in particolare, il punto 4.1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è fatto solo di considerazioni teoriche, prive del benché minimo affiato critico rispetto alla decisione avversata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 a
Sentenza Cassazione n. 20535/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris