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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25632/2026

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tati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.469/2019 depositata il 29/7/2019.Numero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che l’Agenziadelle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], già socia della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto titolare di una quota pari all’80% del capitale,avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2008 ai sensi dell’art. 36d.P.R. 602/1973; la società si era estinta, infatti, il 23/4/2010 con unresiduo debito nei confronti dell’Erario di € 23.485 ed aveva beneficiato,nell’anno precedente, di costi illegittimamente dedotti – in quantoprovenienti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emessedalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - per complessivi € 48.507,30 daritenersi distribuiti tra i soci quali utili occulti.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Isernia accoglieva il ricorsoe l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza.

La contribuenteproponeva appello incidentale onde devolvere al giudice di secondo gradole questioni già sollevate nel giudizio innanzi alla CTP e rimaste assorbite.Il giudizio d’appello veniva interrotto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aseguito del decesso della Quarantini e poi riassunto dall’Amministrazionein data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Si costituivano Felice, Danilo e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi dellaQuarantini, che eccepivano l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 45d.lgs. 546/1992.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributariaregionale del Molise dichiarava l’estinzione del processo d’appello, inquanto la riassunzione era intervenuta oltre il termine di cui all’art. 43,comma 2°, d.lgs. 546/1992.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Numero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026Hanno resistito con controricorso i contribuenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 6,comma 11, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119 conv. in l. n. 136/2018.

La ricorrenteha dedotto che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto di quantostabilito dalla norma richiamata circa la sospensione dei termini per leimpugnazioni e per la riassunzione che scadevano tra l’entrata in vigoredel decreto (il 24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019.1.2 Il motivo è infondato.Questa Corte ha infatti affermato, in subiecta materia, il seguenteprincipio dal quale non vi è ragione di discostarsi: «In tema di giudiziotributario, la sospensione legale del termine "di riassunzione", disposta perle controversie definibili dall' art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018,riguarda il termine per la "riassunzione della causa davanti al giudice delrinvio", di cui agli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 392 c.p.c., e non siapplica al termine per la presentazione dell'istanza di trattazionenecessaria per la ripresa del processo di merito, sospeso o interrotto, dicui agli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. n. 8627/2022).1.3 Al riguardo, va infatti osservato che i primi due commi dell’art. 40d.lgs. n. 546/1992 stabiliscono che: «1.

Il processo è interrotto se, dopola proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altrecause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti,diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o lacessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione osospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensidell'art. 12.2.

L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta ingiudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b).

In ogniNumero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o inpubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensoredella parte a cui l'evento si riferisce».Il successivo art. 41 prevede che l’interruzione è dichiarata dalpresidente della sezione con decreto (reclamabile) o dalla commissionecon ordinanza.

Stabilisce inoltre l’art. 43, comma 2°, che «se entro seimesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la partecolpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentanoistanza di trattazione al presidente di sezione della commissione,quest'ultimo provvede a norma del comma precedente», ovvero «a normadell'art. 30».

Nell’interpretare quest’ultima disposizione, questa Corte hagià avuto modo di chiarire che essa, in tema di interruzione del processotributario, disciplina la fase della prosecuzione a prescindere dallemodalità, automatica o su iniziativa della parte interessata, con la quale siè determinato l’effetto interruttivo, in quanto prevede la decorrenza deltermine sempre dal momento della dichiarazione dell'interruzione,dovendosi così ritenere che un provvedimento del giudice, dichiarativodell'evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo deltermine per la riassunzione del giudizio (Cass. n. 21108/2011; Cass.22967/2025).Infine, il primo comma dell’art. 45 dispone che «Il processo si estinguenei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere ointegrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentoriostabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato afissarlo».1.4 Nel caso di specie non è in discussione che il termine semestraleper il deposito dell’istanza di trattazione per la ripresa del processo,andava computato dal 16/7/2018; tuttavia, ad avviso della ricorrente,l’estinzione del giudizio andrebbe esclusa, sebbene la riassunzione siaNumero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026intervenuta solo il 5/4/2019, per effetto della sospensione previstadall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018.Sennonché tale norma non può trovare applicazione alla fattispecie inesame.La stessa infatti stabilisce che «Per le controversie definibili sonosospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, dellepronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore delpresente decreto e il 31 luglio 2019».Il dato letterale dell’inserimento del termine «riassunzione» in unperiodo che si apre con il riferimento ai «termini di impugnazione, ancheincidentale, delle pronunce giurisdizionali», e si chiude con la menzionedella «proposizione del controricorso in Cassazione», supporta, di per sésolo, l’interpretazione secondo cui la sospensione riguarda i termini entro iquali la controversia può transitare tra i diversi gradi di giudizio, a seguitodella proposizione delle impugnazioni principali e di quelle incidentali.Pertanto, la «riassunzione» i cui termini sono sospesi dalla norma inesame non può che essere la «riassunzione della causa davanti al giudicedel rinvio», di cui agli artt. 392 c.p.c. e 63 d.lgs. n. 546/992, a seguitodella cassazione con rinvio al giudice a quo disposta da questa Corte.Non può, invece, ritenersi che la sospensione riguardi anche le ipotesi,disciplinate dall’art. 59 d.lgs. n. 546/1992, di rimessione della causa, daparte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già Commissionetributaria regionale), quale giudice dell’appello, a quella di primo grado(già Commissione tributaria provinciale), giacché il terzo comma di talenorma dispone espressamente che in tali ipotesi il giudizio prosegueinnanzi il giudice di primo grado «senza necessità di riassunzione adistanza di parte».Resta altresì esclusa dalla sospensione disciplinata dall’art. 6, comma11, d.l. n. 119/2018, la fattispecie processuale dell’istanza di trattazioneNumero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026conseguente alla dichiarazione di interruzione del giudizio, che costituisceun’eventuale fase incidentale ed interna al medesimo grado di giudizio.

Inquesto senso depone anche la disciplina processuale specifica del giudiziotributario, che nell’art. 43 d.lgs. n. 546/1992 non utilizza il termine«riassunzione», ma parla di «ripresa del processo sospeso o interrotto» edi «istanza di trattazione», espressioni che trovano corrispondenza, nelsuccessivo art. 45 nel quale viene impiegata la formula «[…] proseguire ilgiudizio […]» in luogo di «riassumere».Ciò a differenza dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992 che, analogamenteall’art. 392 c.p.c., utilizza il termine «riassunzione» a proposito dellanecessaria attività processuale della parte, interessata alla prosecuzionedel giudizio, dopo che questa Corte abbia cassato con rinvio la sentenzaimpugnata; non può quindi dubitarsi che la sospensione di cui all’art. 6comma 11, d.l. n. 119/2018 sia limitata all’ambito delle impugnazioni.1.5 Non potrebbe pervenirsi ad una diversa conclusione inconsiderazione di quanto stabilito dall’art. 5, comma 5°, d.lgs. n.546/1992, in tema di prosecuzione del giudizio a seguito di sentenzadeclinatoria della competenza; il riferimento in questo caso alla«riassunzione del processo» davanti al giudice dichiarato competente, nonautorizza un’interpretazione diversa da quella fin qui sostenuta, attesoche, comunque, si tratta di fattispecie processuale nella quale il giudiziotransita ad altro giudice (quello dichiarato competente) e non di unincidente di rito interno al giudizio incardinato di fronte al medesimoorgano giudicante, quale l’interruzione.Pertanto, l’art. 5, comma 5°, d.lgs. n. 546/1992 non solo esula dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, essendo estraneo alla materia delleimpugnazioni; ma neppure contribuisce a determinare l’interpretazione ditale ultima disposizione, nel senso di includervi anche la sospensione deltermine per la ripresa del giudizio dichiarato interrotto.2.

Il ricorso va quindi rigettato.Numero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Amministrazione alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.Non occorre invece dichiarare la sussistenza dei presupposti per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, inquanto la ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dalversamento dello stesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain € 2.400 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento del compenso, agli esborsi, che liquida in € 200,00, ed agliaccessori di legge, con attribuzione al difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rossi, che si è dichiarato antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.469/2019 depositata il 29/7/2019.Numero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che l’Agenziadelle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], già socia della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto titolare di una quota pari all’80% del capitale,avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2008 ai sensi dell’art. 36d.P.R. 602/1973; la società si era estinta, infatti, il 23/4/2010 con unresiduo debito nei confronti dell’Erario di € 23.485 ed aveva beneficiato,nell’anno precedente, di costi illegittimamente dedotti – in quantoprovenienti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emessedalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - per complessivi € 48.507,30 daritenersi distribuiti tra i soci quali utili occulti.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Isernia accoglieva il ricorsoe l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza. La contribuenteproponeva appello incidentale onde devolvere al giudice di secondo gradole questioni già sollevate nel giudizio innanzi alla CTP e rimaste assorbite.Il giudizio d’appello veniva interrotto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aseguito del decesso della Quarantini e poi riassunto dall’Amministrazionein data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Si costituivano Felice, Danilo e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi dellaQuarantini, che eccepivano l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 45d.lgs. 546/1992.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributariaregionale del Molise dichiarava l’estinzione del processo d’appello, inquanto la riassunzione era intervenuta oltre il termine di cui all’art. 43,comma 2°, d.lgs. 546/1992.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Numero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026Hanno resistito con controricorso i contribuenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 6,comma 11, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119 conv. in l. n. 136/2018. La ricorrenteha dedotto che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto di quantostabilito dalla norma richiamata circa la sospensione dei termini per leimpugnazioni e per la riassunzione che scadevano tra l’entrata in vigoredel decreto (il 24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019.1.2 Il motivo è infondato.Questa Corte ha infatti affermato, in subiecta materia, il seguenteprincipio dal quale non vi è ragione di discostarsi: «In tema di giudiziotributario, la sospensione legale del termine "di riassunzione", disposta perle controversie definibili dall' art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018,riguarda il termine per la "riassunzione della causa davanti al giudice delrinvio", di cui agli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 392 c.p.c., e non siapplica al termine per la presentazione dell'istanza di trattazionenecessaria per la ripresa del processo di merito, sospeso o interrotto, dicui agli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. n. 8627/2022).1.3 Al riguardo, va infatti osservato che i primi due commi dell’art. 40d.lgs. n. 546/1992 stabiliscono che: «1. Il processo è interrotto se, dopola proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altrecause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti,diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o lacessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione osospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensidell'art. 12.2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta ingiudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogniNumero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o inpubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensoredella parte a cui l'evento si riferisce».Il successivo art. 41 prevede che l’interruzione è dichiarata dalpresidente della sezione con decreto (reclamabile) o dalla commissionecon ordinanza. Stabilisce inoltre l’art. 43, comma 2°, che «se entro seimesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la partecolpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentanoistanza di trattazione al presidente di sezione della commissione,quest'ultimo provvede a norma del comma precedente», ovvero «a normadell'art. 30». Nell’interpretare quest’ultima disposizione, questa Corte hagià avuto modo di chiarire che essa, in tema di interruzione del processotributario, disciplina la fase della prosecuzione a prescindere dallemodalità, automatica o su iniziativa della parte interessata, con la quale siè determinato l’effetto interruttivo, in quanto prevede la decorrenza deltermine sempre dal momento della dichiarazione dell'interruzione,dovendosi così ritenere che un provvedimento del giudice, dichiarativodell'evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo deltermine per la riassunzione del giudizio (Cass. n. 21108/2011; Cass.22967/2025).Infine, il primo comma dell’art. 45 dispone che «Il processo si estinguenei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere ointegrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentoriostabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato afissarlo».1.4 Nel caso di specie non è in discussione che il termine semestraleper il deposito dell’istanza di trattazione per la ripresa del processo,andava computato dal 16/7/2018; tuttavia, ad avviso della ricorrente,l’estinzione del giudizio andrebbe esclusa, sebbene la riassunzione siaNumero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026intervenuta solo il 5/4/2019, per effetto della sospensione previstadall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018.Sennonché tale norma non può trovare applicazione alla fattispecie inesame.La stessa infatti stabilisce che «Per le controversie definibili sonosospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, dellepronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore delpresente decreto e il 31 luglio 2019».Il dato letterale dell’inserimento del termine «riassunzione» in unperiodo che si apre con il riferimento ai «termini di impugnazione, ancheincidentale, delle pronunce giurisdizionali», e si chiude con la menzionedella «proposizione del controricorso in Cassazione», supporta, di per sésolo, l’interpretazione secondo cui la sospensione riguarda i termini entro iquali la controversia può transitare tra i diversi gradi di giudizio, a seguitodella proposizione delle impugnazioni principali e di quelle incidentali.Pertanto, la «riassunzione» i cui termini sono sospesi dalla norma inesame non può che essere la «riassunzione della causa davanti al giudicedel rinvio», di cui agli artt. 392 c.p.c. e 63 d.lgs. n. 546/992, a seguitodella cassazione con rinvio al giudice a quo disposta da questa Corte.Non può, invece, ritenersi che la sospensione riguardi anche le ipotesi,disciplinate dall’art. 59 d.lgs. n. 546/1992, di rimessione della causa, daparte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già Commissionetributaria regionale), quale giudice dell’appello, a quella di primo grado(già Commissione tributaria provinciale), giacché il terzo comma di talenorma dispone espressamente che in tali ipotesi il giudizio prosegueinnanzi il giudice di primo grado «senza necessità di riassunzione adistanza di parte».Resta altresì esclusa dalla sospensione disciplinata dall’art. 6, comma11, d.l. n. 119/2018, la fattispecie processuale dell’istanza di trattazioneNumero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026conseguente alla dichiarazione di interruzione del giudizio, che costituisceun’eventuale fase incidentale ed interna al medesimo grado di giudizio. Inquesto senso depone anche la disciplina processuale specifica del giudiziotributario, che nell’art. 43 d.lgs. n. 546/1992 non utilizza il termine«riassunzione», ma parla di «ripresa del processo sospeso o interrotto» edi «istanza di trattazione», espressioni che trovano corrispondenza, nelsuccessivo art. 45 nel quale viene impiegata la formula «[…] proseguire ilgiudizio […]» in luogo di «riassumere».Ciò a differenza dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992 che, analogamenteall’art. 392 c.p.c., utilizza il termine «riassunzione» a proposito dellanecessaria attività processuale della parte, interessata alla prosecuzionedel giudizio, dopo che questa Corte abbia cassato con rinvio la sentenzaimpugnata; non può quindi dubitarsi che la sospensione di cui all’art. 6comma 11, d.l. n. 119/2018 sia limitata all’ambito delle impugnazioni.1.5 Non potrebbe pervenirsi ad una diversa conclusione inconsiderazione di quanto stabilito dall’art. 5, comma 5°, d.lgs. n.546/1992, in tema di prosecuzione del giudizio a seguito di sentenzadeclinatoria della competenza; il riferimento in questo caso alla«riassunzione del processo» davanti al giudice dichiarato competente, nonautorizza un’interpretazione diversa da quella fin qui sostenuta, attesoche, comunque, si tratta di fattispecie processuale nella quale il giudiziotransita ad altro giudice (quello dichiarato competente) e non di unincidente di rito interno al giudizio incardinato di fronte al medesimoorgano giudicante, quale l’interruzione.Pertanto, l’art. 5, comma 5°, d.lgs. n. 546/1992 non solo esula dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, essendo estraneo alla materia delleimpugnazioni; ma neppure contribuisce a determinare l’interpretazione ditale ultima disposizione, nel senso di includervi anche la sospensione deltermine per la ripresa del giudizio dichiarato interrotto.2. Il ricorso va quindi rigettato.Numero registro generale 7435/2020Numero sezionale 5611/2026Numero di raccolta generale 25632/2026Data pubblicazione 21/09/2026Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Amministrazione alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.Non occorre invece dichiarare la sussistenza dei presupposti per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, inquanto la ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dalversamento dello stesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain € 2.400 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento del compenso, agli esborsi, che liquida in € 200,00, ed agliaccessori di legge, con attribuzione al difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rossi, che si è dichiarato antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]