CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 42808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto fallimentare, perché l'indisponibilità delle scritture contabili sarebbe dovuta ad un incendio, oltre ad essere pedissequamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, risulta anche versato in fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la valutazione dei quali è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in definitiva, l'episodio della distruzione delle scritture contabili per via di un incendio, che avrebbe coinvolto l'automobile dell'odierno ricorrente, non ha trovato altro riscontro che quello fornito dalla difesa apodittica dell'imputato, priva di elementi a conforto, logicamente ritenuta inverosimile dal giudice di merito, in confronto con le diverse e coerenti prove valutate; 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219 comma terzo I. fall, è manifestamente infondato perché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità "in tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare (in ipotesi di bancarotta semplice documentale, cfr. Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019 dep. 2020, Rv. 279098 - 01); nel caso di specie, per negare la tenuità del fatto, il ricorrente ha utilizzato argomenti aspecifici, insufficienti a scalfire una doppia pronuncia conforme che, come ha spiegato il giudice d'appello, si caratterizza per una consistente motivazione della sentenza di primo grado. Peraltro, è sufficiente notare che il volume d'affari della società non era certo di modeste dimensioni; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensc re D E POIITATA rPreside