CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 22425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale A. COSTANTINI che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione impugnando la sentenza, indicatain epigrafe, con la quale la Corte di appello di Brescia ha respinto l'istanza direvisione, proposta dal ricorrente, avverso la sentenza emessa dal Tribunale diMonza, in data 4 febbraio 2021, irrevocabile, con la quale l'istante era statocondannato, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il reato previstodall'art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di fatto della societàcooperativa [OSCURATO:PERSONA], negli anni dal 2010 al 2014.2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite ildifensore, deduce un unico articolato motivo di gravame di violazione dell’art. 606comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per avere la sentenza impugnata illogicamente econtraddittoriamente motivato la sussistenza di una mera diversa valutazione deifatti. Secondo il ricorrente sussisterebbe l’inconciliabilità̀ dei fatti oggetto dellasentenza di condanna, da revocare, con quelli oggetto di altra sentenza (Corte diappello di Milano n. 2754 del 2023, irrevocabile) che aveva escluso il fatto storicodella qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] in capo al [OSCURATO:PERSONA],qualifica su cui si fonda l’affermazione della responsabilità nella sentenza dicondanna del Tribunale di Monza, confermata dalla Corte d’appello di Milano, dicui si chiede la revisione. Assume il ricorrente che non si tratterebbe di una diversavalutazione operata dal giudicante degli stessi fatti ricostruiti nello stesso modo,ma di un contrasto insanabile in merito alla sussistenza dello stesso fatto storicosul quale si fondano le violazioni contestate al [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i procedimenti.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO4. Deve preliminarmente darsi atto che il ricorso, originariamente fissatoex art. 611 cod.proc.pen, è stato nuovamente fissato per la pubblica udienza del4/06/2026, con regolare avviso al difensore che, comparso, ha rassegnato leconclusioni sopra riportate.5. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato. È utile esporrebrevemente le coordinate interpretative del mezzo straordinario di impugnazionedella revisione, per la decisione del caso sottoposto a scrutinio. L'articolo 630,comma 1, lettera a) cod. proc. pen., autorizza la richiesta di revisione qualora ifatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi conquelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile di assoluzione. La giurisprudenzadella Corte di legittimità ha chiarito che per fatti stabiliti a fondamento dellasentenza di condanna, la legge si riferisce agli elementi storici adottati per laricostruzione del fatto - reato, ritenuto a carico di chi formula la richiesta (Sez. 5,n. 8462 del 09/07/1997, Garrone, Rv. 208608) e, per "fatti stabiliti a fondamento",devono intendersi i "fatti" ritenuti essenziali per la decisione e, quindi, posti a basedelle rispettive pronunce (Sez. 3, n. 12320 del 03/11/1994, Masi, Rv. 200729).La giurisprudenza di legittimità̀ è ferma nel ritenere che l'inconciliabilità frasentenze irrevocabili non vada intesa quale semplice contraddittorietà logica tra levalutazioni effettuate nelle pronunce, ma come oggettiva incompatibilità tra i fattisu cui si fondano le rispettive sentenze (ex multis, Sez. 1, n. 36121 del09/06/2004, Fursov, Rv. 229531). E ciò in quanto, come chiarito in modoaltrettanto netto, l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazionetardiva, che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo,definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisceun mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, dirimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustiziarispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzionedel giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedottood un'inedita disamina del deducibile (cfr. Sez. 6, n. 32384 del 18/06/2003 - dep.31/07/2003, Fasiello, Rv. 22629101; conforme Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016,dep. 8/07/2016, Frescura, Rv. 267531). Né legittima la revisione, ai sensi dell’art.630 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. la diversa interpretazione delle normeprocessuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Sez. 4,n. 43871 del 15/05/2018, Mancini, Rv. 274267 – 01; Sez. 6, n. 25110 del09/01/2009, Cifariello, Rv. 244519 - 01, Fattispecie di revisione che riguardavauna sentenza di condanna basata su intercettazioni telefoniche ritenuteinutilizzabili da una sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di coimputatiper insussistenza del fatto)6. Quanto al caso concreto, la sentenza impugnata ha argomentatol’insussistenza dei presupposti per fondare l’inconcibliabilità dei due giudicati(quello di condanna pronunciata dal Tribunale di Monza in sede di giudizioabbreviato e quello di proscioglimento della Corte d’appello di Milano all’esito delgiudizio dibattimentale) in merito alla qualifica di amministratore di fatto dellacooperativa [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente sul rilievo che il diverso epilogo diproscioglimento, che secondo la tesi difensiva giustificherebbe la revisione, derivadalla ritenuta inutilizzabilità della documentazione acquisita, tra cui le mail, e delladiversa valutazione delle sommarie informazioni testimoniali di Angelotti e Vetrò.Segnatamente il Tribunale di Monza, all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenutoresponsabile il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di dichiarazione infedele, quale amministratoredi fatto della società progetto servizi, sentenza confermata dalla Corte d'appello diMilano che ha ritenuto che il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] inequivocabilmente desumibile dalle mail e dalle sommarie informazioni diAngelotti e Vetrò.Nel diverso procedimento, celebrato con giudizio ordinario, la Corted'appello di Milano ha prosciolto il [OSCURATO:PERSONA] dal capo 38) (unico capo che rileva nelpresente giudizio) con sentenza di non doversi procedere per intervenutaprescrizione, accogliendo in via preliminare l'eccezione di inutilizzabilità, sollevatadai difensori, delle acquisizioni documentali ivi comprese le email estrapolate daisupporti informatici e dai computer in uso al personale del consorzio ExpoJob,elementi di prova su cui, nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano avevafondato la propria decisione, ed ha diversamente valutato le dichiarazioni rese daitesti che ha ritenuto che non destituivano di verosimiglianza le affermazioni delladifesa circa il ruolo di mero consulente del [OSCURATO:PERSONA], concludendo che non ricorrevaun'ipotesi di inconciliabilità tra i fatti oggetto della pronuncia di condanna delTribunale di Monza e quelli oggetto della pronuncia assolutoria della Corted'appello di Milano, ma solo una diversa valutazione degli stessi condizionata dalladichiarata inutilizzabilità, nel secondo processo, di gran parte delladocumentazione acquisita nel corso delle indagini che, invece, era stata posta abase dell’affermazione di responsabilità nel giudizio abbreviato davanti al [OSCURATO:PERSONA].In conclusione, a fronte di un diverso regime probatorio del giudizioabbreviato, rispetto a quello dibattimentale, non ricorrono i presupposti applicatividell’art. 630 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. in quanto la norma non prevede lapossibilità di rivalutare lo stesso fatto per via di una difforme interpretazione dellapiattaforma probatoria, per effetto del diverso regime di utilizzabilità della prova,come nel caso di procedimenti conclusi con riti diversi, ovvero nel caso di diversavalutazione operata in altra sentenza a carico dei correi.Ciò che è emendabile in sede di revisione è l'errore di fatto e non lavalutazione del fatto o l'interpretazione della norma giuridica posta a presuppostodi tale valutazione, considerato che queste due ultime evenienze costituisconol'essenza stessa della giurisdizione.Proprio in applicazione di tali principi, la giurisprudenza di legittimità (Sez.6, n. 25110 del 09/01/2009, Rv. 244519; Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018,Mancini, Rv. 274267 – 01) ha statuito che, in tema di revisione per contrasto digiudicati, l'art. 630, comma 1, lett.a) cod. proc. pen. non prevede la possibilità dirivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condannautilizzabilità di una determinata fonte di prova operata in una sentenza diassoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento/ o dellostesso imputato sempre nell’ambito di un diverso procedimento svolto con ritodiverso.8. Orbene, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi applicabiliin subiecta materia e con motivazione congrua ha rigettato l’istanza di revisione.La corte territoriale ha ritenuto che non si ravvisasse affatto un'ipotesi dicontrasto tra giudicati riconducibile all'art. 630 comma 1 lett.a) cod. proc. pen. inquanto, non vi era una vera e propria inconciliabilità dei fatti storici accertati nellerispettive sentenze di merito stante il diverso regime probatorio e la sanzionedell’inutilizzabilità degli atti che avevano fondato il proscioglimento.In tale ambito, il ricorso è diretto a sollecitare una tardiva rivalutazione delmerito che non è consentita con tale mezzo di impugnazione.9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]