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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41664/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ARGENTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINO ICIato avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, del 5 novembre 2018, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 613 cod. proc. pen. prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a decorrere dal 3 agosto 2017, da un difensore iscritto nell'albo speciale presso la Corte di cassazione.

Il presente ricorso è pertanto inammissibile e tale inammissibilità va dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ARGENTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINO ICIato avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, del 5 novembre 2018, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, personalmente, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 613 cod. proc. pen. prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a decorrere dal 3 agosto 2017, da un difensore iscritto nell'albo speciale presso la Corte di cassazione. Il presente ricorso è pertanto inammissibile e tale inammissibilità va dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]