CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23434/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Strambi;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 928/2023 depositatail 05/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il 21 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VincenzaManzione proponevano opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615,primo comma, c.p.c., avverso alcune cartelle di pagamento relative,quanto a tre di esse, agli importi di euro 15.007,83, euro 184.010,28 edeuro 141.404,28, notificate a tutti gli opponenti, e, quanto ad una quarta,all’importo di euro 95.919,48, notificata al solo [OSCURATO:PERSONA].A fondamento dell’opposizione esponevano che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva beneficiato di finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualegestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; che essiavevano prestato fideiussioni a garanzia delle obbligazioni della società;che, a seguito dell’inadempimento di quest’ultima, l’istituto finanziatoreaveva escusso la garanzia del Fondo, con conseguente pagamento, daparte del Mediocredito, delle somme garantite e successiva comunicazionedi avvenuta surrogazione nella posizione creditoria di [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 1203 c.c., con richiesta di restituzione delle somme erogate.Gli opponenti contestavano la legittimità dell’iscrizione a ruolo e dellaconseguente riscossione coattiva, assumendo la natura privatistica delcredito azionato e la necessità, ai fini dell’esecuzione, della previaformazione di un titolo esecutivo, chiedendo pertanto l’annullamento dellecartelle.Numero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,sostenendo la legittimità del ricorso alla procedura esattoriale in forzadella normativa di settore relativa al Fondo di garanzia, nonché delcombinato disposto delle norme che disciplinano la surrogazione e ilrecupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo, e chiedendo il rigettodell’opposizione.Si costituiva altresì l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA], deducendo ildifetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni attinenti almerito della pretesa creditoria e insistendo per la legittimità del propriooperato.Con sentenza n. 3274/2021, il Tribunale di Torino accoglieva l’opposizionee, per l’effetto, annullava le cartelle di pagamento, compensando le spesedi lite.2. Avverso tale decisione proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto notificato il 22 dicembre 2021,chiedendone la riforma integrale e il rigetto dell’opposizione.Si costituivano gli appellati Colonna e Manzione, eccependo, in viapreliminare, l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, chiedendone ilrigetto; non si costituiva l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA], dichiaratacontumace.2.1. Con sentenza n. 928/2023, pubblicata il 5 ottobre 2023, la Corted’appello di Torino accoglieva l’impugnazione, in riforma della decisione diprimo grado respingeva l’opposizione avverso le cartelle di pagamento,confermandone la legittimità e ponendo a carico degli opponenti le spesedi entrambi i gradi di giudizio.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e VincenzaManzione, ma non anche [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso,affidato a un unico motivo, illustrato da memoria.3.1. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno -MedioCredito CentraleNumero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026S.p.A.), mentre l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione prospettata dai ricorrenti conla memoria ex art. 378 c.p.c., concernente la sopravvenuta pubblicazionedella sentenza del Tribunale di Torino n. 3833/2026, alla quale essigiudizio.4.1. L’eccezione non è fondata.La sentenza richiamata dai ricorrenti non risulta, allo stato, passata ingiudicato e, pertanto, è priva di efficacia vincolante nel presente giudiziodi legittimità. Ne consegue che la stessa non è idonea a determinarealcuna preclusione in ordine all’esame dei motivi di ricorso, né puòdecisione della controversia.In difetto del passaggio in giudicato, la pronuncia invocata costituisceinfatti unicamente una decisione di merito resa nell’ambito di un distintoprocedimento, di cui non si predica e tanto meno si prova il passaggio ingiudicato, pertanto non idonea a produrre effetti conformativi o preclusivirispetto alle questioni devolute all’esame di questa Corte.Deve, pertanto, escludersi che la sopravvenienza dedotta dai ricorrentiassuma rilievo pregiudiziale o possa determinare una sopravvenutacarenza di interesse alla decisione, permanendo integro l’interesse delleparti all’accertamento delle questioni oggetto del ricorso.5. Il ricorso, pur affidato formalmente a un unico motivo, cumula unapluralità di censure eterogenee, non sempre agevolmente riconducibili aun unitario vizio di legittimità, con possibili ricadute sul piano dellaNumero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026specificità richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. Nondimeno,dal complessivo tenore delle doglianze possono essere, sia pur nemmenoagevolmente, isolati tre nuclei argomentativi dotati di sufficienteautonomia concettuale, suscettibili di distinto scrutinio secondo il loroordine logico.5.1. Con l’unico motivo, infatti, i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1203 c.c., degli artt. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123del 1998, 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, 17 e 21 del d.lgs. n. 46 del 1999,nonché degli artt. 36 del d.lgs. n. 206 del 2005, 1421 e 1957 c.c.censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, aseguito del pagamento eseguito dal gestore del Fondo di garanzia e dellaconseguente surrogazione, il credito azionato non conservi la naturaprivatistica originaria, ma assuma natura pubblicistica, con conseguentelegittimità della riscossione mediante ruolo senza previa formazione di untitolo esecutivo.I ricorrenti sostengono, invece, che la surrogazione dia luogo a una merasuccessione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, senza alterarne lanatura, sicché il credito derivante dal contratto di finanziamento bancarioe dalle connesse fideiussioni resterebbe di diritto privato anche dopo ilpagamento del Fondo.5.2. Assumono, inoltre, che né l’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 né l’art.8-bis del d.l. n. 3 del 2015 introdurrebbero una disciplina derogatoriarispetto al sistema generale della riscossione mediante ruolo, ma silimiterebbero ad attribuire al credito del Fondo natura privilegiata e arichiamare la disciplina del d.lgs. n. 46 del 1999, da interpretarsi nel suocomplesso e, quindi, anche alla luce dell’art. 21, che esige, per le entrateaventi causa in rapporti di diritto privato, la previa sussistenza di un titoloavente efficacia esecutiva. Da ciò i ricorrenti fanno discendere l’illegittimitàdella cartella esattoriale emessa senza previo accertamento giudiziale delcredito, nonché l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui haNumero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026reputato irrilevanti i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del1999.5.3. Sotto altro profilo, i ricorrenti deducono che la Corte territorialeavrebbe omesso di considerare che la procedura seguita, consentendo laformazione del titolo esecutivo sulla sola base delle determinazioni delgestore del Fondo e dell’istituto bancario, si porrebbe in contrasto con iprincipi di effettività della tutela del consumatore desumibili dall’art. 38della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con il dovere delgiudice di rilevare d’ufficio la nullità delle clausole abusive oanticoncorrenziali inserite nelle fideiussioni omnibus. In tale prospettiva, iricorrenti censurano la sentenza impugnata anche per non avereesaminato la dedotta nullità parziale delle clausole conformi al modelloABI censurato dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e per non avere tratto da tale nullità leconseguenze in punto di liberazione dei fideiussori ai sensi dell’art. 1957c.c.5.4. Infine, i ricorrenti censurano la regolazione delle spese, assumendoche la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la sussistenza di unquadro giurisprudenziale incerto, là dove la questione relativa allapossibilità di riscossione mediante ruolo, senza previo titolo esecutivo, deicrediti derivanti da finanziamenti bancari garantiti dal Fondo di garanziasarebbe, a loro dire, tutt’altro che pacifica; ne conseguirebbe l’erroneamancata applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.6. Il primo nucleo di censure, concernente la natura del credito azionatodal gestore del Fondo e la legittimità della riscossione mediante ruolo, èinfondato.La questione devoluta concerne la natura del credito vantato dal gestoredel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a seguitodell’escussione della garanzia e del pagamento eseguito in favore delsoggetto finanziatore, nonché le conseguenti modalità di recupero di talecredito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta a unNumero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026approdo ormai consolidato, nel senso che il credito azionato dal gestoredel Fondo, pur traendo origine da un rapporto contrattuale inizialmentericonducibile all’autonomia privata, non si esaurisce nella meraprosecuzione del credito originariamente facente capo all’istitutofinanziatore, ma assume una distinta connotazione pubblicistica, inragione della funzione e della causa dell’intervento del Fondo. In taleprospettiva si collocano, da ultimo, Cass., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n.5619, secondo cui il gestore del Fondo che abbia soddisfatto il finanziatoreacquisisce un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, volto ariacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, nonché Cass.,Sez. III, ord. 4 marzo 2025, n. 5786, che ribadisce come la surrogazionenel credito originario incida sulla natura e sulle caratteristiche del creditostesso, rendendolo di natura pubblica e recuperabile attraverso laprocedura esattoriale.Né può condividersi l’assunto secondo cui la surrogazione ex art. 1203 c.c.comporterebbe, in ogni caso, la permanenza della natura privatistica delcredito originario. La richiamata giurisprudenza di legittimità, infatti,valorizza il fatto che il pagamento eseguito dal gestore del Fondo non èfunzionale al mero recupero del credito di diritto comune della banca, maalla ricostituzione di una provvista pubblica destinata al sostegno dellegennaio 2023, n. 1005, richiamata anche dalla sentenza impugnata, làdove afferma che l’intervenuto pagamento, per effetto della garanziapubblica, genera una surrogazione non più volta al recupero del credito didiritto comune dell’istituto bancario privato, bensì a riacquisire risorse dinatura pubblica alla disponibilità del Fondo. Coerentemente, lagiurisprudenza successiva ha confermato che il credito del Fondo non puòpiù essere qualificato come meramente privatistico, proprio in ragionedella sua causa pubblicistica.Numero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026Da tale qualificazione discende la legittimità del recupero medianteiscrizione a ruolo, senza necessità di previa formazione di un titoloesecutivo giudiziale. Invero, la giurisprudenza di legittimità ritiene che ladisciplina dettata dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 edall’art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015 introduca un regime speciale diriscossione, fondato proprio sulla natura pubblicistica del credito del5786, nonché Cass., Sez. III, ord. 4 dicembre 2025, n. 31619, la quale,con specifico riferimento all’azione del gestore del Fondo verso ilfideiussore, afferma che al diritto di credito restitutorio sorto in capo algestore che ha soddisfatto il finanziatore è applicabile la procedura diriscossione coattiva dei crediti agevolati ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999,anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Nello stesso solco sicolloca Cass., Sez. III, ord. 2024, n. 34674, la quale, secondo il contenutodel relativo estratto, ribadisce che la surrogazione dell’ente pubblico neldiritto della banca trasforma la natura del credito, finalizzandolo alripristino di risorse pubbliche e legittimando l’uso degli strumenti diriscossione coattiva.In tale prospettiva, correttamente viene esclusa l’applicazione dell’art. 21del d.lgs. n. 46 del 1999, il quale presuppone che l’entrata da riscuoteretragga causa da un rapporto di diritto privato. La giurisprudenza dilegittimità, infatti, muove dal rilievo che il credito del Fondo, una voltaintervenuto il pagamento in favore del finanziatore, non può più esserericondotto alle entrate patrimoniali di derivazione privatistica cui fariferimento l’art. 21 cit., proprio perché la surrogazione dà luogo a unapretesa restitutoria funzionalizzata al recupero di risorse pubbliche. In talsenso depone anche il percorso argomentativo già recepito nella sentenzaimpugnata, che richiama Cass. n. 2664 del 2019, Cass. n. 6508 del 2020,Cass. n. 23114 del 2022 e Cass. n. 1005 del 2023 per affermare che ilrinvio all’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 deve essere inteso quale rinvioNumero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026alla procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, senza necessità diprevio titolo giudiziale.Parimenti, la procedura speciale di riscossione è ritenuta esperibile anchenei confronti dei terzi garanti. In tal senso, oltre alla lettera dell’art. 8-bisdel d.l. n. 3 del 2015, che contempla espressamente i “terzi prestatori digaranzie”, rilevano Cass., Sez. III, ord. 4 dicembre 2025, n. 31619, laquale afferma che la riscossione coattiva ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 siapplica anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, e Cass., Sez. I,ord. 29 dicembre 2023, n. 36495, che conferma, nel diverso ambitodell’insinuazione al passivo, la specialità del credito del Fondo e la suaautonomia rispetto al credito dell’originario finanziatore.Infine, quanto alla portata dell’art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, lagiurisprudenza di legittimità ne esclude il carattere innovativo,vigente. In questa direzione si muovono sia Cass. n. 14915 del 2019,richiamata nella sentenza impugnata, sia Cass., Sez. III, ord. 4 dicembre2025, n. 31619, da cui si desume chiaramente che la disposizione è intesaquale conferma della possibilità di utilizzare il procedimento esattoriale peril recupero del credito del Fondo anche nei confronti dei garanti.Ne deriva che, secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte dicassazione, il credito del gestore del Fondo di garanzia, sorto a seguito delpagamento eseguito in favore dell’istituto finanziatore e della conseguentesurrogazione, assume natura pubblicistica; tale qualificazione giustifical’applicazione della disciplina speciale di recupero mediante iscrizione aruolo, senza necessità di previa formazione di un titolo esecutivogiudiziale, sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti deiterzi garanti.La Corte d’appello ha correttamente escluso la natura privatistica delcredito, rilevando che, a seguito dell’escussione della garanzia e delpagamento effettuato dal Fondo, la pretesa azionata è diretta al recuperoNumero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026di risorse pubbliche e assume quindi natura pubblicistica; da ciò hacoerentemente fatto discendere l’applicazione della disciplina speciale dicui all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 e all’art. 8-bis d.l. n. 3/2015, che consentela riscossione mediante iscrizione a ruolo senza previa formazione di untitolo esecutivo giudiziale, escludendo l’operatività dell’art. 21 d.lgs. n.46/1999.6.1. Anche le altre censure, che attengono al rapporto tra il rilievod’ufficio della nullità delle clausole fideiussorie per violazione dellanormativa antitrust e l’onere del fideiussore di eccepire tempestivamentela decadenza dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c., sono infondate.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con orientamentoormai consolidato, che la nullità delle clausole di fideiussione riproduttivedello schema ABI censurato integra nullità per violazione di normeimperative, come tale rilevabile anche d’ufficio, purché i fatti costitutivirisultino ritualmente acquisiti al processo (Cass., Sez. II, ord. 3 aprile2025, n. 8872; Cass., Sez. I, ord. 25 gennaio 2025, n. 1851).Tale potere officioso non elimina, tuttavia, gli oneri di allegazione e provagravanti sulla parte, né consente di superare le preclusioni processuali,restando precluso il rilievo della nullità ove la deduzione e la relativadocumentazione siano state tardivamente introdotte (Cass., Sez. I, ord.1° aprile 2025, n. 8655; Cass., Sez. I, ord. 29 novembre 2024, n. 30719;Cass., Sez. III, ord. 5 novembre 2024, n. 28455).In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte opera una netta distinzionetra il piano della validità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e quello,autonomo, dell’eccezione di estinzione della garanzia per decorso deltermine ivi previsto. Quest’ultima, infatti, ha natura di eccezione in sensostretto e, in quanto tale, non è rilevabile d’ufficio, ma deve esseretempestivamente dedotta dal fideiussore, restando soggetta alle ordinariepreclusioni processuali (Cass., Sez. III, ord. 21 luglio 2025, n. 20550;Numero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026Cass., Sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 663; Cass., Sez. III, ord. 20maggio 2024, n. 14011).Ne consegue che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroganon interferisce con la eventuale preclusione dell’eccezione di decadenzafondata sulla medesima, poiché la declaratoria di nullità si limita aripristinare il regime legale, ma non vale a supplire alla mancata etempestiva proposizione dell’eccezione di estinzione della garanzia (Cass.,Sez. I, ord. 25 gennaio 2025, n. 1851; Cass., Sez. II, ord. 3 aprile 2025,n. 8872).Parimenti, va ribadito che la nullità derivante dalla violazione dellanormativa antitrust è, di regola, parziale e limitata alle clausole illecite,senza estendersi all’intero contratto di fideiussione, salvo che la parteinteressata alleghi e provi, ai sensi dell’art. 1419 c.c., che il contratto nonsarebbe stato concluso senza di esse (Cass., Sez. I, ord. 19 gennaio 2026,n. 1136; Cass., Sez. III, ord. 13 marzo 2024, n. 6685; Cass., Sez. III,sent. 5 settembre 2023, n. 25911).Non assumono rilievo dirimente, in senso contrario, i prospettati profili diincompatibilità con il diritto dell’Unione, atteso che, allo stato, l’indirizzoprevalente della giurisprudenza interna continua a ritenere operanti lepreclusioni processuali anche in presenza di nullità rilevabili d’ufficio,ferma la diversa valutazione che potrebbe discendere da specifiche epuntuali allegazioni in ordine alla qualità di consumatore e alla concretaincidenza delle clausole abusive.La Corte d’appello ha correttamente ritenuto irrilevante la dedotta nullitàdelle clausole fideiussorie, sul rilievo che gli opponenti si erano limitati aprospettarla in modo generico, senza allegarne gli effetti concreti e, inparticolare, senza eccepire la loro liberazione dalla garanzia ai sensidell’art. 1957 c.c.Tale impostazione è conforme all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui:Numero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026la nullità delle clausole anticoncorrenziali è, di regola, parziale e nontravolge l’intero contratto;l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto,che deve essere tempestivamente proposta dalla parte;il rilievo della nullità della clausola di deroga non supplisce alla mancatadeduzione dell’eccezione di decadenza e non produce effetti in assenza diuna specifica allegazione in tal senso.Ne consegue che la decisione impugnata si sottrae alle censure, avendocorrettamente distinto il piano della validità della clausola da quello,autonomo, della proponibilità dell’eccezione di estinzione della garanzia erilevato la mancanza, nel caso concreto, di una deduzione utile a incideresulla pretesa azionata.6.2. La censura concernente la regolazione delle spese è infondata.La doglianza investe la regolazione delle spese di lite, sotto il profilo delmancato esercizio del potere di compensazione in presenza, secondo laprospettazione dei ricorrenti, di un quadro giurisprudenziale non univoco.Va preliminarmente ribadito che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., neltesto applicabile ratione temporis, l’oggettiva incertezza su una questionedi diritto può integrare una delle “gravi ed eccezionali ragioni” checonsentono al giudice di disporre la compensazione delle spese (Cass.,Sez. U., 27 marzo 2023, n. 8557; Cass., Sez. lav., 23 agosto 2024, n.23051). Tale incertezza va apprezzata con riferimento al momento diinstaurazione della lite ed è ravvisabile, in particolare, in presenza diorientamenti giurisprudenziali contrastanti o non ancora consolidati(Cass., Sez. VI, 24 settembre 2014, n. 20111; Cass., Sez. V, ord. 22gennaio 2021, n. 1275).Tuttavia, la ricorrenza di una situazione di incertezza non determina alcundovere di compensazione, atteso che la norma attribuisce al giudice dimerito un potere discrezionale, il cui esercizio - in senso positivo onegativo - non è - mai, quello negativo; di regola quello positivo -Numero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. III, ord. 9 dicembre 2025, n.32048; Cass., Sez. VI, ord. 9 febbraio 2022, n. 4207; Cass., Sez. VI, ord.4 marzo 2021, n. 5871).Il suddetto potere incontra, tuttavia, un limite nella correttezza dellamotivazione, sicché la statuizione sulle spese è suscettibile di censura overisulti fondata su un presupposto manifestamente erroneo o su unamotivazione illogica o apparente (Cass., Sez. lav., ord. 6 marzo 2026, n.5105; Cass., Sez. lav., ord. 25 ottobre 2025, n. 28348; Cass., Sez. III,ord. 6 dicembre 2023, n. 34233; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2014, n.14591).In particolare, si è affermato che il giudice di merito incorre in violazionedi legge quando esclude la compensazione delle spese sul presupposto -esplicitato in motivazione - della pretesa univocità dell’orientamentogiurisprudenziale, ove tale presupposto si riveli in concreto inesistente,risolvendosi la motivazione in un’affermazione non rispondente al realestato della giurisprudenza (Cass., Sez. lav., ord. 6 marzo 2026, n. 5105;Cass., Sez. lav., ord. 25 ottobre 2025, n. 28348).Ciò posto, nel caso in esame la censura non coglie nel segno. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti escluso la sussistenza di un quadro giurisprudenzialeincerto e ha, conseguentemente, ritenuto di non fare applicazione dell’art.92, comma 2, c.p.c., esercitando una valutazione che rientra nell’ambitodel potere discrezionale rimesso al giudice di merito.Né i ricorrenti indicano un contrasto giurisprudenziale effettivo equalificato tale da evidenziare l’erroneità del presupposto valorizzato dalgiudice di merito, risolvendosi la censura in una diversa valutazione, infatto, del grado di consolidamento dell’orientamento applicabile allafattispecie, come tale inammissibile in sede di legittimità: e fermorestando che, quando pure fosse stato provato un tale contrasto, neppuresarebbe sorto un dovere, per il giudice del merito, di disporre lacompensazione.Numero registro generale 9072/2024Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 23434/2026Data pubblicazione 17/07/2026Pertanto, non viola alcuna norma la qui impugnata sentenza nel nondisporla.7. Il ricorso va, pertanto, rigettato.7.1. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida incomplessivi Euro 10.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come perlegge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 9 luglio 2026.Il Presidente