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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02884/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] Riqualificato l'appello in ricorso per Cassazione, il PG chiede che si dichiari l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice di Pace di Genova lo aveva condannato alla pena di 6.700,00 euro di multa, concesse le attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter D.L.vo n. 286 del 1998, accertato il 6.04.2017; dato atto che la sentenza di'primo grado era inappellabile ex art. 37 D.L.vo n. 274 del 2000 perché recante condanna a sola pena pecuniaria in assenza di statuizioni risarcitorie, il Tribunale rilevava che dal contenuto e dalle conclusioni dell'atto di impugnazione, censurante il merito della decisione impugnata e sollecitante l'assoluzione dell'imputato, si evinceva che l'interessato aveva voluto proporre proprio il mezzo di gravame non consentito dalla legge, che doveva perciò essere dichiarato inammissibile, senza possibilità di riqualificazione ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen. nell'unico mezzo di impugnazione consentito, costituito dal ricorso per cassazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen. e vizio di motivazione; chiede che, previa riqualificazione dell'impugnazione, la stessa sia accolta.

3. Il ricorso è fondato nella sola parte in cui censura l'omessa riqualificazione dell'impugnazione proposta dall'imputato nel mezzo consentito dalla legge.

3.1. Pur nella consapevolezza dell'esistenza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale di Genova a supporto della propria decisione, ritiene la Corte di seguire, e ribadire, il diverso indirizzo secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi a trasmettere gli atti al giudice competente, senza essere tenuto, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, ad esaminare l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Sez. 5 n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280168; Sez. 3 n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934).

Detta lettura interpretativa appare infatti la più coerente alla lettera e alla ratio della norma contenuta nel comma 5 dell'art. 568 cod.proc.pen, il cui incipit stabilisce testualmente che "L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta", senza distinguere se l'erronea qualificazione attribuita costituisca oggetto di un refuso o di una consapevole - quanto processualmente errata - determinazione della parte impugnante.

Da ciò consegue che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, qui impugnata, deve essere annullata senza rinvio e, previa qualificazione dell'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado come ricorso per cassazione, questa Corte deve procedere all'esame di detta impugnazione, da effettuarsi alla stregua della disciplina del ricorso per cassazione, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione sancito dall'art. 568 comma 5 cod.proc.pen. non può consentire alcuna deroga alle norme che regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U n. 31297 del 28/04/2004, Rv. 228119).

3.2. L'appello convertito in ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di Pace è inammissibile, perché si esaurisce nel sollecitare una rivalutazione, in punto di fatto, della condotta del Djerri (che si sarebbe limitato a transitare in territorio italiano, senza trattenervisi), secondo lo schema tipico del gravame di merito che l'interessato riteneva erroneamente di essere legittimato a proporre, ma che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

4. All'inammissibilità, sotto tale profilo, dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata in 3.000 euro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso, così qualificato l'appello proposto dal difensore dell'imputato; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] Riqualificato l'appello in ricorso per Cassazione, il PG chiede che si dichiari l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice di Pace di Genova lo aveva condannato alla pena di 6.700,00 euro di multa, concesse le attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter D.L.vo n. 286 del 1998, accertato il 6.04.2017; dato atto che la sentenza di'primo grado era inappellabile ex art. 37 D.L.vo n. 274 del 2000 perché recante condanna a sola pena pecuniaria in assenza di statuizioni risarcitorie, il Tribunale rilevava che dal contenuto e dalle conclusioni dell'atto di impugnazione, censurante il merito della decisione impugnata e sollecitante l'assoluzione dell'imputato, si evinceva che l'interessato aveva voluto proporre proprio il mezzo di gravame non consentito dalla legge, che doveva perciò essere dichiarato inammissibile, senza possibilità di riqualificazione ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen. nell'unico mezzo di impugnazione consentito, costituito dal ricorso per cassazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen. e vizio di motivazione; chiede che, previa riqualificazione dell'impugnazione, la stessa sia accolta. 3. Il ricorso è fondato nella sola parte in cui censura l'omessa riqualificazione dell'impugnazione proposta dall'imputato nel mezzo consentito dalla legge. 3.1. Pur nella consapevolezza dell'esistenza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale di Genova a supporto della propria decisione, ritiene la Corte di seguire, e ribadire, il diverso indirizzo secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi a trasmettere gli atti al giudice competente, senza essere tenuto, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, ad esaminare l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Sez. 5 n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280168; Sez. 3 n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934). Detta lettura interpretativa appare infatti la più coerente alla lettera e alla ratio della norma contenuta nel comma 5 dell'art. 568 cod.proc.pen, il cui incipit stabilisce testualmente che "L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta", senza distinguere se l'erronea qualificazione attribuita costituisca oggetto di un refuso o di una consapevole - quanto processualmente errata - determinazione della parte impugnante. Da ciò consegue che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, qui impugnata, deve essere annullata senza rinvio e, previa qualificazione dell'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado come ricorso per cassazione, questa Corte deve procedere all'esame di detta impugnazione, da effettuarsi alla stregua della disciplina del ricorso per cassazione, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione sancito dall'art. 568 comma 5 cod.proc.pen. non può consentire alcuna deroga alle norme che regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U n. 31297 del 28/04/2004, Rv. 228119). 3.2. L'appello convertito in ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di Pace è inammissibile, perché si esaurisce nel sollecitare una rivalutazione, in punto di fatto, della condotta del Djerri (che si sarebbe limitato a transitare in territorio italiano, senza trattenervisi), secondo lo schema tipico del gravame di merito che l'interessato riteneva erroneamente di essere legittimato a proporre, ma che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 4. All'inammissibilità, sotto tale profilo, dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata in 3.000 euro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso, così qualificato l'appello proposto dal difensore dell'imputato; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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