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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08944/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona della Procuratrice pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 944/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] SRL, perché dichiarasse risolto il contratto di somministrazione per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna al pagamento della somma complessiva di euro 22.365,00, oltre agli interessi ex dlgs. n. 231/2002 ed alla refusione delle spese di lite.

A tal fine assumeva che la società [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata per tutta la durata del contratto ad acquistare un minimo di 100 hl di birra per anno e comunque un quantitativo minimo di 400 hl per l'intera durata del contratto (4 anni), a fronte dell'impegno di [OSCURATO:PERSONA] di anticipare, in due tranche, il contributo per finanziare l'attività commerciale della convenuta, pari ad euro 45,00 per ogni hl di birra acquistato.

Il contratto prevedeva che ove la somministrata avesse acquistato un minor quantitativo di birra, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto alla restituzione del contributo corrisposto in eccedenza, nell'eventualità opposta, cioè ove la società [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato un quantitativo maggiore rispetto al minimo avrebbe avuto diritto ad un conguaglio.

A carico della somministrata era altresì prevista una clausola penale pari ad euro 45,00 per ogni hl di birra non consumato rispetto al quantitativo minimo pattuito.

Competente per le controversie derivanti dal contratto era il Tribunale di Roma.

A fronte del versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di euro 10.800,00 e di 6366,00, [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato 117,9 hl di birra, il primo anno, e 33,5 hl, nel secondo.

Di conseguenza era debitrice di euro 22.365,00, euro 11.182,50 a titolo di Ric. 2020 n. 28919 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- parziale rimborso del contributo ricevuto ed euro 11.182.50 a titolo di penale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23956/14, rigettata l'incompetenza territoriale formulata dalla convenuta, accoglieva parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA], determinava in euro 18.670,00 la somma dovuta dalla convenuta, al netto degli interessi legali. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, lamentando che il giudice di prime cure non avesse considerato che la clausola di determinazione del foro competente non era da ritenersi esclusiva, ex art. 29 cod.proc.civ., che avesse erroneamente ritenuto di essere competente, mentre invece sussisteva la competenza del Tribunale di Salerno, ove aveva sede legale - foro generale delle persone giuridiche - e ove era stato stipulato il contratto - foro facoltativo del luogo in cui era sorta l'obbligazione o era stato stipulato il contratto - che avesse errato nel determinare la competenza, basandosi sulla qualificazione dei crediti vantati dall'attrice come pagabili presso il domicilio del creditore e che non avesse tenuto conto che ciò che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto era la risoluzione per inadempimento del contratto di somministrazione e che pertanto avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 20 cod.proc.civ.; contestava l'an ed il quantum debeatur e si doleva dell'erronea ed omessa valutazione della documentazione prodotta e della mancata ammissione di mezzi istruttori.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza m. 944/2020, pubblicata il 6 febbraio 2020, rigettava l'appello, ritenendo che la statuizione con cui il Tribunale di Roma aveva ritenuto che l'elezione del foro contenuta in contratto non necessitava di essere esclusiva per legittimare le parti ad adire il giudice del Ric. 2020 n. 28919 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -3- luogo prescelto non fosse stata censurata e fosse, quindi, passata in giudicato la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Riteneva che spettasse al convenuto dimostrare l'avvenuto adempimento o l'esatto adempimento della prestazione.

La società [OSCURATO:PERSONA] ricorre, formulano due motivi, per la cassazione di detta sentenza.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta «vizio ex art. 360 comma 1 n. 2 cod.proc.civ. per violazione delle norme sulla competenza», perché la statuizione di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale non si concilierebbe con tutte le proprie difese, avendo non solo aderito al principio secondo cui l'indicazione del foro competente all'interno di un contratto non ne decreta l'esclusività, ma avendo anche contestato l'incompetenza del Tribunale di Roma sia nella comparsa di costituzione in primo grado che nell'atto di citazione in appello, ritenendo la clausola del contratto che attribuiva la competenza territoriale al Tribunale di Roma generica e non escludente l'applicazione delle regole ordinarie in materia di competenza, ex artt. 18, 19 e 20 cod.proc.civ.

Il motivo non merita accoglimento.

La Corte d'Appello ha ritenuto non impugnata la ratio decidendi circa la non necessità che l'elezione convenzionale del foro lo indichi come esclusivo per legittimare le parti ad adire il giudice prescelto.

Le censure della ricorrente non Ric. 2020 n. 28919 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -4- aggrediscono tale statuizione, limitandosi ad indicare le ragioni con cui era stata contestata la competenza (peraltro, dalla sommaria esposizione dei fatti di causa, dove si indicano i motivi di appello, in effetti non emerge l'impugnazione della statuizione di primo grado).

2. Con il secondo motivo di ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] imputa alla sentenza gravata di essere incorsa nel vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.

Oggetto di censura sono le statuizioni con cui la sentenza gravata ha ritenuto che spettasse alla debitrice l'onere di provare il proprio adempimento o l'esattezza dell'adempimento e che la mancata ammissione di mezzi istruttori da parte del Tribunale era stata corretta perché la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva insistito nella richiesta delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni e non aveva argomentato in appello circa la rilevanza dei mezzi istruttori ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione.

Secondo la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] aveva l'onere di provare documentalmente gli ordinativi di birra eseguiti durante il periodo di vigenza del contratto di somministrazione e i mezzi di prova richiesti, non concessi dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte d'Appello, avrebbero consentito di dimostrare, senza invertire l'onere della prova, che gli ordinativi eseguiti non erano inferiori a quelli specificati nel contratto di somministrazione.

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso le censure alla sentenza impugnata sono eccentriche rispetto alla ratio decidendi.

La sentenza gravata, infatti, non ha mai affermato che la fornitrice aveva l'onere di provare gli ordinativi richiesti dalla somministrata, né Ric. 2020 n. 28919 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -5- dalla sommaria esposizione dei fatti di causa risulta indiceto (- , ( . /motivo di appello avente tale contenuto. ( La censura è inammissibile anche relativamente alla denuncia di mancata ammissione di mezzi istruttori, perché accogliere o non accogliere le istanze istruttorie rientra nell'area delle valutazioni riservate al giudice di merito, il quale ha solo l'onere, qui soddisfatto, di motivare la propria determinazione.

3. Il ricorso è, quindi, inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona della Procuratrice pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 944/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] SRL, perché dichiarasse risolto il contratto di somministrazione per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna al pagamento della somma complessiva di euro 22.365,00, oltre agli interessi ex dlgs. n. 231/2002 ed alla refusione delle spese di lite. A tal fine assumeva che la società [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata per tutta la durata del contratto ad acquistare un minimo di 100 hl di birra per anno e comunque un quantitativo minimo di 400 hl per l'intera durata del contratto (4 anni), a fronte dell'impegno di [OSCURATO:PERSONA] di anticipare, in due tranche, il contributo per finanziare l'attività commerciale della convenuta, pari ad euro 45,00 per ogni hl di birra acquistato. Il contratto prevedeva che ove la somministrata avesse acquistato un minor quantitativo di birra, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto alla restituzione del contributo corrisposto in eccedenza, nell'eventualità opposta, cioè ove la società [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato un quantitativo maggiore rispetto al minimo avrebbe avuto diritto ad un conguaglio. A carico della somministrata era altresì prevista una clausola penale pari ad euro 45,00 per ogni hl di birra non consumato rispetto al quantitativo minimo pattuito. Competente per le controversie derivanti dal contratto era il Tribunale di Roma. A fronte del versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di euro 10.800,00 e di 6366,00, [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato 117,9 hl di birra, il primo anno, e 33,5 hl, nel secondo. Di conseguenza era debitrice di euro 22.365,00, euro 11.182,50 a titolo di Ric. 2020 n. 28919 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- parziale rimborso del contributo ricevuto ed euro 11.182.50 a titolo di penale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23956/14, rigettata l'incompetenza territoriale formulata dalla convenuta, accoglieva parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA], determinava in euro 18.670,00 la somma dovuta dalla convenuta, al netto degli interessi legali. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, lamentando che il giudice di prime cure non avesse considerato che la clausola di determinazione del foro competente non era da ritenersi esclusiva, ex art. 29 cod.proc.civ., che avesse erroneamente ritenuto di essere competente, mentre invece sussisteva la competenza del Tribunale di Salerno, ove aveva sede legale - foro generale delle persone giuridiche - e ove era stato stipulato il contratto - foro facoltativo del luogo in cui era sorta l'obbligazione o era stato stipulato il contratto - che avesse errato nel determinare la competenza, basandosi sulla qualificazione dei crediti vantati dall'attrice come pagabili presso il domicilio del creditore e che non avesse tenuto conto che ciò che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto era la risoluzione per inadempimento del contratto di somministrazione e che pertanto avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 20 cod.proc.civ.; contestava l'an ed il quantum debeatur e si doleva dell'erronea ed omessa valutazione della documentazione prodotta e della mancata ammissione di mezzi istruttori. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza m. 944/2020, pubblicata il 6 febbraio 2020, rigettava l'appello, ritenendo che la statuizione con cui il Tribunale di Roma aveva ritenuto che l'elezione del foro contenuta in contratto non necessitava di essere esclusiva per legittimare le parti ad adire il giudice del Ric. 2020 n. 28919 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- luogo prescelto non fosse stata censurata e fosse, quindi, passata in giudicato la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Riteneva che spettasse al convenuto dimostrare l'avvenuto adempimento o l'esatto adempimento della prestazione. La società [OSCURATO:PERSONA] ricorre, formulano due motivi, per la cassazione di detta sentenza. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta «vizio ex art. 360 comma 1 n. 2 cod.proc.civ. per violazione delle norme sulla competenza», perché la statuizione di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale non si concilierebbe con tutte le proprie difese, avendo non solo aderito al principio secondo cui l'indicazione del foro competente all'interno di un contratto non ne decreta l'esclusività, ma avendo anche contestato l'incompetenza del Tribunale di Roma sia nella comparsa di costituzione in primo grado che nell'atto di citazione in appello, ritenendo la clausola del contratto che attribuiva la competenza territoriale al Tribunale di Roma generica e non escludente l'applicazione delle regole ordinarie in materia di competenza, ex artt. 18, 19 e 20 cod.proc.civ. Il motivo non merita accoglimento. La Corte d'Appello ha ritenuto non impugnata la ratio decidendi circa la non necessità che l'elezione convenzionale del foro lo indichi come esclusivo per legittimare le parti ad adire il giudice prescelto. Le censure della ricorrente non Ric. 2020 n. 28919 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- aggrediscono tale statuizione, limitandosi ad indicare le ragioni con cui era stata contestata la competenza (peraltro, dalla sommaria esposizione dei fatti di causa, dove si indicano i motivi di appello, in effetti non emerge l'impugnazione della statuizione di primo grado). 2. Con il secondo motivo di ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] imputa alla sentenza gravata di essere incorsa nel vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ. Oggetto di censura sono le statuizioni con cui la sentenza gravata ha ritenuto che spettasse alla debitrice l'onere di provare il proprio adempimento o l'esattezza dell'adempimento e che la mancata ammissione di mezzi istruttori da parte del Tribunale era stata corretta perché la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva insistito nella richiesta delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni e non aveva argomentato in appello circa la rilevanza dei mezzi istruttori ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione. Secondo la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] aveva l'onere di provare documentalmente gli ordinativi di birra eseguiti durante il periodo di vigenza del contratto di somministrazione e i mezzi di prova richiesti, non concessi dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte d'Appello, avrebbero consentito di dimostrare, senza invertire l'onere della prova, che gli ordinativi eseguiti non erano inferiori a quelli specificati nel contratto di somministrazione. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso le censure alla sentenza impugnata sono eccentriche rispetto alla ratio decidendi. La sentenza gravata, infatti, non ha mai affermato che la fornitrice aveva l'onere di provare gli ordinativi richiesti dalla somministrata, né Ric. 2020 n. 28919 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -5- dalla sommaria esposizione dei fatti di causa risulta indiceto (- , ( . /motivo di appello avente tale contenuto. ( La censura è inammissibile anche relativamente alla denuncia di mancata ammissione di mezzi istruttori, perché accogliere o non accogliere le istanze istruttorie rientra nell'area delle valutazioni riservate al giudice di merito, il quale ha solo l'onere, qui soddisfatto, di motivare la propria determinazione. 3. Il ricorso è, quindi, inammissibile. 4. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della C
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