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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 46127/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato l'affermazione di responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'esclusione della declaratoria di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,l1 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato l'affermazione di responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'esclusione della declaratoria di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso,l1 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris