CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, in data 24 maggio 2021, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 12 giugno 2018, il Tribunale di Teramo aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) dal delitto di omicidio colposo, contestato con violazione di norme sulla circolazione stradale, in danno di [OSCURATO:PERSONA], deceduto a seguito di un incidente verificatosi in Teramo il 29 luglio 2013. Giova considerare, per mera completezza, che il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per il delitto p. e p. dall'art. 483 cod. pen., per avere falsamente denunciato alla Questura di Teramo, il 23 giugno 2013, lo smarrimento della propria patente di guida, che gli era stata invece ritirata dalla polizia rumena. Tale condanna non ha formato oggetto di appello ed é pertanto divenuta irrevocabile. 1.1. L'imputazione relativa al delitto di omicidio colposo si riferiva al fatto che i tre imputati, occupanti dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 166 tg. TX2315XH, fermavano il veicolo sulla corsia di marcia normale della strada statale 80 Racc. "del [OSCURATO:PERSONA] d'Italia", in località S. Atto del Comune di Teramo, in un tratto posto all'apice di una curva, in luogo privo di illuminazione pubblica e in orario notturno, senza apporre il segnale mobile di preavviso del veicolo fermo (c.d. triangolo) e scendendo dalla vettura senza indossare il prescritto giubbotto o le bretelle retroriflettenti. In tal modo, l'ingombro lasciato sulla carreggiata provocava l'impatto, contro il veicolo, dell'autoarticolato condotto dal Fiorito, che per l'effetto decedeva. 1.2. La pronunzia assolutoria di primo grado era stata motivata, in estrema sintesi, dalla ritenuta impossibilità di identificare con univoca certezza chi dei tre conducesse la vettura o, comunque, avesse adottato la decisione di fermarla in quel tratto di strada; avverso tale decisione aveva proposto appello il Procuratore della Repubblica di Teramo. La Corte di merito, dopo aver proceduto ex art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen., alla parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (procedendo a nuovo esame dei testi operanti [OSCURATO:PERSONA] e Bernardi), ha ritenuto doversi individuare il responsabile dell'accaduto nel [OSCURATO:PERSONA]: dopo avere riportato testualmente le deposizioni in appello dei due testi operanti, la Corte aquilana ha sovvertito quanto al Petrica il giudizio assolutorio di primo grado, atteso che costui risultava l'unico ad avere riportato nell'urto lesioni con sanguinamento, a fronte del reperimento di tracce di sangue sullo sterzo e sul tappetino lato guida; tanto ha condotto al convincimento che il conducente del veicolo fosse lo stesso [OSCURATO:PERSONA], ritenuto perciò responsabile dell'arresto del veicolo e del successivo incidente mortale, con violazione degli articoli del codice della strada indicati in rubrica.2. Avverso la prefata sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente medesimo: la presenza del Petrica al posto di guida, sulla quale il Tribunale aveva concluso in termini dubitativi escludendo perciò la possibilità di affermarne la colpevolezza, non poteva essere affermata, avuto riguardo alle dichiarazioni confusionarie rese dagli agenti intervenuti sul posto durante il giudizio di primo grado; tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate in appello, sia dal teste Bernardi, sia dal teste [OSCURATO:PERSONA]; di tal che, conclude l'esponente, non vi erano nuovi elementi o ragioni per addivenire a una diversa valutazione rispetto alle argomentazioni esposte dal Tribunale, caratterizzate dal ragionevole dubbio sull'identità del conducente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancanza, nella sentenza impugnata, di una motivazione rafforzata, obbligatoria nel caso di ribaltamento del giudizio di primo grado: il giudice dell'appello non poteva limitarsi a una critica della prima decisione, dovendone invece dimostrare l'incompletezza o la non correttezza ovvero l'incongruenza delle relative argomentazioni; pertanto, richiamati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il deducente insiste per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile in ambedue i motivi, perché manifestamente infondato e, in larga parte, volto a sottoporre allo scrutinio di legittimità questioni di fatto e argomentazioni inerenti a una valutazione delle prove ritenuta preferibile, di stretta pertinenza dei giudici di merito. Si richiamano, in proposito, i principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza anche apicale di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Va ricordato, in particolare, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); del pari sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.1. Venendo al caso di specie, con riguardo al primo motivo del ricorso in esame, la sentenza impugnata si sottrae a censure in punto di logicità, coerenza e completezza, sia perché fonda il proprio convincimento su un dato oggettivo, sottovalutato dal giudice di primo grado (ossia sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] era l'unico dei tre occupanti del veicolo a presentare ferite sanguinanti, a fronte della presenza di tracce di sangue sul volante e sul tappetino lato guida), ed aggiunge un ulteriore elemento, non adeguatamente valutato dal giudice di primo grado: ossia che l'impatto tra l'autoarticolato a la vettura dell'imputato fu sì violento, ma non determinò danni particolarmente gravi all'abitacolo della parte anteriore dell'[OSCURATO:PERSONA]. E' evidente che, con tale precisazione (pag. 10 sentenza impugnata), la Corte di merito ha inteso fornire spiegazione logica agli esiti lesivi relativamente contenuti a carico del [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell'opinione espressa dal Tribunale teramano, secondo cui "se qualcuno si fosse trovato all'interno della vettura (in qualsiasi posizione) probabilmente non sarebbe sopravvissuto". 1.2. Sotto il profilo della motivazione rafforzata, di cui il deducente lamenta l'assenza con il secondo motivo di doglianza, appare evidente che il percorso argomentativo della sentenza impugnata - conseguente a una parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - soddisfa appieno i requisiti motivazionali, confrontandosi in modo specifico e diretto con gli elementi posti a base della difforme valutazione del giudice di primo grado, disattendendone le conclusioni sulla base di valutazioni altrettanto logiche e dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio c. Vollero, Rv. 281404). Di tal che la denuncia del ricorrente circa la lamentata carenza argomentativa della ricorsa pronunzia risulta, anche sotto questo profilo, affatto priva di pregio. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila