CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 24208/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23501-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e anche quale accomandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 467/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/08/2022 R.G.N. 777/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] danni rapporto privato R.G.N.23501/2022 Cron. Rep. Ud.25/06/2025 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stata assunto, come impiegata amministrativa, il 21.8.1980 dalla Ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], poi passata a partire dal 1988 alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (nell’ambito della quale [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandante e [OSCURATO:PERSONA], sua moglie, socia accomandataria) e, in seguito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il rapporto lavorativo era cessato per licenziamento, ha chiesto al Tribunale di Venezia che fosse accertata e dichiarata la successione ex art. 2112 cod. civ. tra le varie ditte nonché la unicità del rapporto nonostante le dimissioni presentate con decorrenza 31.12.2009 cui era seguita la riassunzione l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre al pagamento di tutti gli arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, differenze di TFR e mancato godimento delle ferie. 2. L’adito Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, ha accolto la domanda riguardante la sussistenza di un unitario rapporto di lavoro intercorso anche nei periodi non asseritamente regolarizzati; ha condannato, poi, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della cessata omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandataria della cessata [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, l’importo di euro 39.398,65 per retribuzione ed euro 3.069,59 per TFR, oltre accessori, [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandataria e [OSCURATO:PERSONA].l. al pagamento, in solido tra loro, dell’importo di euro 109.060,74 per retribuzione ed euro 8.360,84 per TFR, oltre accessori; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a corrispondere l’ulteriore importo di euro 23.053,38 per retribuzione ed euro 1.817,52 per TFR, oltre sempre accessori. 3. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 467/2022, in riforma della pronuncia di primo grado, ha invece rigettato tutte le originarie domanda proposte dalla Toffano evidenziando che la lavoratrice non aveva dimostrato che le dimissioni del 31.12.2009, a seguito delle quali aveva avuto accesso al trattamento pensionistico, fossero simulate e che quello del febbraio 2010 non fosse un nuovo rapporto, con la conseguenza che le differenze retributive per l’asserito lavoro “in nero” anteriore al 31.12.2009, erano da ritenersi prescritte e, forse, neanche fondate atteso il tenore contenutistico della lettera di dimissioni, mentre, per il periodo successivo, non era ravvisabile alcun contrasto tra il “dare” e “l’avere” tra le parti. 4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito, con un unico controricorso, i tre intimati. 5. Le parti hanno depositato memorie. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 2094 cod. civ., per avere la Corte distrettuale ritenuto non proseguito il rapporto di lavoro subordinato tra il 31.12.2009 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonostante il riscontro di fatti “gravi, precisi e concordanti” circa la prosecuzione del rapporto e la simulazione delle dimissioni rappresentati da: a) la formalizzazione della prosecuzione dopo meno di 40 gg. dal dies a quo di efficacia delle dimissioni; b) dalla attività svolta da essa ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di affiancamento della stessa che doveva presumersi sinallagmatico ed avente le stesse caratteristiche del rapporto apparentemente concluso il 31.12.2009; c) il capo non riformato dalla sentenza di secondo grado che, riscontrata la dissimulazione dell’orario full time prestato dal 2010 al 2017, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento delle differenze retributive per tale periodo. 3. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, si eccepisce la violazione dell’art. 2948 cod. civ. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966, per avere la Corte territoriale ritenuto prescritto ogni credito retributivo maturato in corso di rapporto prima delle asserite dimissioni del 31.12.2009, senza avere considerato sospeso il decorso della prescrizione dalla ripresa del rapporto di lavoro avvenuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 2112 cod. civ., per il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità maturato nell’ambito dell’unico rapporto di lavoro, come sostenuto in sede di appello incidentaleproposto da essa Toffano. 5. Il primo motivo non è fondato. 6. Con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 2729 cod. civ., deve osservarsi che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi, tuttavia, rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass.29781/2017 cit., Cass. 27/10/2010 n. 21961; Cass.02/04/2009 n. 8023; Cass. 21/10/2003 n. 15737); è stato ulteriormente puntualizzato che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass.18/7/2007 n. 16993; Cass. 23/2/2010 n. 4306; Cass.31/10/2011 n. 22656; Cass. 8/10/2013 n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 13/3/2014 n. 5787); nel caso di specie l'inferenza tratta dal giudice di appello sulla base degli elementi indicati nella motivazione della gravata sentenza, non evidenzia alcun elemento di illogicità ed implausibilità della ricostruzione fattuale al quale la Corte distrettuale è pervenuta in punto della ritenuta non continuazione di fatto del rapporto di lavoro intercorrente tra la data di efficacia delle dimissioni (31.12.2009) della lavoratrice e la data di formale riassunzione (8.2.2010). 7. Il giudice del gravame si è attenuto, quindi, a tali principi nel conferire, attraverso un esame delle affermazioni, sostanzialmente concordi rese dai testimoni e dall’esame dei documenti prodotti, che la Toffano, maturati i requisiti per l’accesso a trattamento pensionistico, avesse voluto effettivamente dimettersi per percepire il trattamento medesimo e solo in un secondo tempo avesse chiesto all’ex datore di lavoro di riprendere l’attività lavorativa e che, a quel punto, sia stato stipulato un nuovo contratto di lavoro. 8. Si tratta di un accertamento di merito, adeguatamente motivato attraverso una valutazione degli elementi probatori e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità. 9. Il secondo motivo è parimenti infondato. 10. Il principio di diritto, invocato dalla ricorrente, secondo cui, ove nel corso del rapporto di lavoro non dotato di stabilità siano maturati crediti retributivi non prescritti, pur cessando la sospensione della prescrizione in caso di cessazione del rapporto, una successiva instaurazione di rapporto dipendente instabile con il medesimo datore di lavoro determinerebbe una nuova sospensione della prescrizione dei crediti retributivi anche relativi al precedente rapporto, non è, a parere di questo Collegio, condivisibile. 11. Invero, da un lato, deve evidenziarsi che le cause di sospensione della prescrizione, in ambito civile, sono tassative e, quindi, insuscettibili di applicazione analogica o di interpretazione estensiva (Cass. n. 11004/2018) in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto: la ipotesi su indicata non è espressamente prevista dalla legge. Dall’altro, va osservato che, nella fattispecie, per quanto accertato dalla Corte territoriale (cfr. ricostruzione dei fatti scrutinata con il primo motivo), non è ravvisabile neanche l’ipotesi di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ. perché il debitore non ha attuato un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza della obbligazione. 12. Infine, anche il terzo motivo non merita accoglimento. 13. Una volta accertata l’effettività delle dimissioni al 31.12.2009, nonché l’ulteriore circostanza sottolineata dalla Corte territoriale secondo cui, nella lettera di dimissioni del 2009, la Toffano non aveva rivendicato nulla, anzi ringraziava per l’opportunità che le era stata offerta, e che era senza dubbio significativo che, nei sette/otto anni successivi alla nuova assunzione, non avesse nulla rivendicato in merito al pregresso rapporto di lavoro, va rilevato che la ritenuta prescrizione di tutti gli eventuali pregressi crediti ovvero la loro infondatezza è la logica conseguenza delle rationes decidendi(prescrizione dei diritti e non contestazione della lavoratrice) dei giudici di seconde cure limitatamente a tutte le vicende del rapporto lavorativo ex art. 2112 cod. civ. fino al 31.12.2009. 14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 15. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterio