Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 1983

Cassazione n. 44453/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/03/1983 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di re- clusione ed euro mille di multa, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo tre mo- tivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'individuazione dell'imputato.

2.2. Vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze at- tenuanti generiche.

2.3. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione congrua ed adeguata, ha ritenuto corretta l'identificazione del Man- souri, in quanto gli organi di P.G. che lo avevano monitorato durante le operazioni di osservazione avevano descritto dettagliatamente il suo abbigliamento; ha poi dato atto della circostanza che uno degli acquirenti dello stupefacente lo aveva ricono- sciuto con certezza dopo aver visionato un album fotografico formato dai CC e lo aveva identificato per tale "Simo", lo pseudonimo utilizzato per chiamarlo all'interno della zona di spaccio.

Lo stupefacente contenuto nel sacchetto di cellophane si trovava nel luogo in cui era gestita l'attività di spaccio, per cui la Corte distrettuale lo ha logicamente ricon- dotto al gruppo di spacciatori in questione.

Da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito perviene alle conclusioni del coinvolgimento del Mansouri nell'attività di spaccio e alla riferibilità a lui della droga reperita dalle forze dell'ordine.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato e - nel rispetto dei consolidati orientamenti di questa Corte - ha escluso ogni rilevanza allo svolgimento di attività lavorativa lecita da parte del Mansouri e alla scelta di chiedere il giudizio abbreviato.

5. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia • valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giu- dice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla diversa tipologia delle sostanze oggetto di cessione e alle modalità dell'azione indicative dell'inserimento del Mansouri in un contesto di spaccio.

Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Il ricorrente si limita ad indicare alcuni elementi a sé favorevoli, ma ritenuti cor- rettamente dalla Corte distrettuale irrilevanti ai fini dell'irrogazione di una pena più mite.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/03/1983 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di re- clusione ed euro mille di multa, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo tre mo- tivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'individuazione dell'imputato. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze at- tenuanti generiche. 2.3. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione congrua ed adeguata, ha ritenuto corretta l'identificazione del Man- souri, in quanto gli organi di P.G. che lo avevano monitorato durante le operazioni di osservazione avevano descritto dettagliatamente il suo abbigliamento; ha poi dato atto della circostanza che uno degli acquirenti dello stupefacente lo aveva ricono- sciuto con certezza dopo aver visionato un album fotografico formato dai CC e lo aveva identificato per tale "Simo", lo pseudonimo utilizzato per chiamarlo all'interno della zona di spaccio. Lo stupefacente contenuto nel sacchetto di cellophane si trovava nel luogo in cui era gestita l'attività di spaccio, per cui la Corte distrettuale lo ha logicamente ricon- dotto al gruppo di spacciatori in questione. Da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito perviene alle conclusioni del coinvolgimento del Mansouri nell'attività di spaccio e alla riferibilità a lui della droga reperita dalle forze dell'ordine. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato e - nel rispetto dei consolidati orientamenti di questa Corte - ha escluso ogni rilevanza allo svolgimento di attività lavorativa lecita da parte del Mansouri e alla scelta di chiedere il giudizio abbreviato. 5. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia • valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giu- dice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla diversa tipologia delle sostanze oggetto di cessione e alle modalità dell'azione indicative dell'inserimento del Mansouri in un contesto di spaccio. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Il ricorrente si limita ad indicare alcuni elementi a sé favorevoli, ma ritenuti cor- rettamente dalla Corte distrettuale irrilevanti ai fini dell'irrogazione di una pena più mite. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla
Sentenza Cassazione n. 44453/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris