CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROSlNI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la difesa si duole soltanto dell'errore materiale della sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima indicava erroneamente il giudice di primo grado nel GUP presso il Tribunale di Venezia invece che nel Tribunale di Venezia in composizione monocratica - comporta l'applicazione dell'art. 619 cod. proc. pen. in matela di rettificazione degli errori ai sensi del quale l'eliminazione di tali errori non produce l'annullamento della sentenza oggetto di correzione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Va corretto, ai sensi del citato art. 619 cod. proc. pen., l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata lì dove indicata il giudice di primo grado come GUP presso il Tribunale di Venezia anziché come Tribunale di Venezia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 619 cod. proc. pen., dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, eliminando dopo e parole "conferma la sentenza del" le parole "GUP presso il". Così d