CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 24060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; In particolare, la Corte di merito, nel motivare in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, ha valorizzato la testimonianza della persona offesa, la quale, non costituitasi parte civile nel relativo giudizio, in sede dibattimentale ha confermato, seppur a fatica visto il rilevante lasso temporale intercorso fra i fatti oggetto di giudizio e la sua deposizione, il riconoscimento dell'imputato effettuato con estrema certezza durante le indagini preliminari. Infatti, dall'esame del verbale di udienza del 18-11-2022 dinnanzi al Tribunale di Fermo e dal contenuto della querela, acquisita dopo l'esame della persona offesa limitatamente al contenuto della individuazione fotografica operata, si ricava che essa abbia compiutamente riconosciuto l'imputato come autore del reato tra diversi soggetti a lei sottoposti, allo stesso modo di quanto effettuato in udienza, potendosi così escludere una qualsiasi interferenza esterna sull'attendibilità dell'operato riconoscimento anche in punto di spontaneità; che, pertanto, si è fatta corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui "ove la persona offesa non si sia costituita parte civile, le sue dichiarazioni devono ritenersi a maggior ragione da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, purché siano valutate con il particolare rigore richiesto dall'orientamento dominante in sede di legittimità e sempre che, dall'esame critico delle risultanze processuali - che il giudice di merito deve pur sempre compiere ai fini della verifica della credibilità personale della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni -, non emergano risultanze processuali in grado di smentirle, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo" (recente, Sez. 5, n. 27892 del 09/042021, [OSCURATO:PERSONA], non mass. e la giurisprudenza ivi richiamata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025