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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 11911/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22064/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 262/264; – controricorrente – RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 22064/2015 Numero sezionale 355/2022 Numero di raccolta generale 11911/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1048/02/15, depositata 19 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], acquirente di un terreno sito nel Comune di Guidonia, impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate rettificava il valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro elevandolo da euro 52.000 a euro

850.000. Il contribuente contestava sia la mancanza di motivazione dell’atto impugnato, sia l’infondatezza della valutazione operata dall’Ufficio e produceva perizia giurata dalla quale risultava che si trattava di terreno scosceso, sul quale insisteva un elettrodotto e gravato da una fascia di rispetto, sicché esso risultava di fatto inedificabile.

L’Agenzia contestava tali affermazioni osservando che la stima effettuata mediante sopralluogo, pur evidenziando tali aspetti negativi, confermava l’edificabilità del terreno. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso ritenendo sussistente il denunciato vizio di motivazione dell’atto impugnato.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo rigettava ritenendo che le perizie di stima su cui l’Ufficio aveva basato le proprie determinazioni dovessero essere disattese in quanto la potenzialità edificatoria del RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 22064/2015 Numero sezionale 355/2022 Numero di raccolta generale 11911/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 terreno sulla quale esse erano basate doveva ritenersi frutto di una mera supposizione.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente si è costituito in giudizio depositando controricorso e successiva memoria.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

La CTR, aderendo alla tesi di parte contribuente, avrebbe completamente ignorato i fatti evidenziati dall’Ufficio e in particolare: 1) la circostanza che, benché l’edificabilità del terreno fosse senz’altro incisa in senso negativo dalla sua conformazione nonché dalla presenza di un elettrodotto, tuttavia, essendo l’acquirente del terreno già proprietario del fondo limitrofo, egli ben poteva trasferire la potenzialità edificatoria del terreno sul lotto già edificato di cui era proprietario; 2) l’elettrodotto insisteva anche su altre particelle che erano edificate, sicché non ne precludeva l’edificabilità; 3) nell’atto di compravendita l’acquirente si impegnava espressamente all’utilizzo edificatorio del terreno entro cinque anni dall’acquisto.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

I giudici d’appello avrebbero basato la decisione sulla asserita dimostrazione, da parte dei giudici di primo grado, della inadeguatezza dei valori determinati dall’Ufficio, laddove invece essi si erano limitati a ritenere sussistente il vizio di motivazione.

Pertanto, incombeva sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria rispetto a quella dell’Ufficio, mentre egli si era limitato RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 22064/2015 Numero sezionale 355/2022 Numero di raccolta generale 11911/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 a produrre una perizia giurata di cui la successiva relazione di stima depositata dall’Agenzia avrebbe dimostrato l’inattendibilità.

Il primo motivo è infondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il vizio in parola si sostanzia nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e deve pertanto riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche, come nella specie, nell'omesso esame o nell'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 7/4/2014; n. 19312 del 29/9/2016).

Il predetto vizio sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, dal momento che l’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti idee del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 5643 del 2020; n. 14161 del 24/5/2019; n. 6288 del 18/03/2011).

Nel caso in esame, la CTR ha dato conto di tutti gli elementi considerati dalle perizie di entrambe le parti, considerando non solo il RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 22064/2015 Numero sezionale 355/2022 Numero di raccolta generale 11911/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 fatto che si trattava di terreno in gran parte scosceso, attraversato da elettrodotto e relativa fascia di rispetto, ma altresì la sua destinazione urbanistica, essendo inserito in sottozona B4 con parte a completamento ed edificabile.

I giudici d’appello hanno altresì tenuto conto della «trasferibilità della potenzialità edificatoria» indicata dalla relazione di stima dell’Ufficio come incidente sul valore dell’immobile, ritenendo tuttavia che si trattasse di «una mera supposizione» e dunque ininfluente al fine della stima del medesimo.

Il secondo motivo è inammissibile.

La CTR, discostandosi dalla valutazione effettuata dalla CTP, ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso impugnato ed è quindi entrata nel merito della stima effettuata dall’Ufficio ritenendo di discostarsi dalla stessa.

E tanto ben poteva fare atteso che, come affermato da questa Corte, «Nel processo tributario, pur essendovi un maggiore spazio di operatività delle prove cd. atipiche, la relazione di stima dell'Ufficio non ha efficacia dimostrativa "ex se" della fondatezza della pretesa impositiva, stante la posizione paritaria delle parti davanti al giudice» (Cass., Sez. 5, n. 4864 del 2020, Rv. 657351-01).

Pertanto, la relazione di stima di un immobile, prodotta dall'Amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte al pari delle perizie redatte dal contribuente, sicché ogni perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., Sez. 5, n. 25260 del 2019; n. 8890 del 2007; Cass. n. 7932 del 2002).

Nella specie la CTR ha esplicitato le ragioni per cui ha disatteso la valutazione dell’Ufficio affermando che la valutazione della «trasferibilità della potenzialità edificatoria del lotto in parola su un RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 22064/2015 Numero sezionale 355/2022 Numero di raccolta generale 11911/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 altro terreno» su cui essa si fondava era basata «su una mera supposizione».

A ben vedere la censura in esame tende ad una inammissibile valutazione di apprezzamenti in fatto operati dal giudice di appello, i quali tuttavia non sono sindacabili dinanzi al giudice di legittimità.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01; Sez.

Un., n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492 – 03).

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge e oltre euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022.

Il giudice estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22064/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 262/264; – controricorrente – RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 22064/2015 Numero sezionale 355/2022 Numero di raccolta generale 11911/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1048/02/15, depositata 19 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], acquirente di un terreno sito nel Comune di Guidonia, impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate rettificava il valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro elevandolo da euro 52.000 a euro 850.000. Il contribuente contestava sia la mancanza di motivazione dell’atto impugnato, sia l’infondatezza della valutazione operata dall’Ufficio e produceva perizia giurata dalla quale risultava che si trattava di terreno scosceso, sul quale insisteva un elettrodotto e gravato da una fascia di rispetto, sicché esso risultava di fatto inedificabile. L’Agenzia contestava tali affermazioni osservando che la stima effettuata mediante sopralluogo, pur evidenziando tali aspetti negativi, confermava l’edificabilità del terreno. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso ritenendo sussistente il denunciato vizio di motivazione dell’atto impugnato. L’Agenzia delle entrate proponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo rigettava ritenendo che le perizie di stima su cui l’Ufficio aveva basato le proprie determinazioni dovessero essere disattese in quanto la potenzialità edificatoria del RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 22064/2015 Numero sezionale 355/2022 Numero di raccolta generale 11911/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 terreno sulla quale esse erano basate doveva ritenersi frutto di una mera supposizione. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio depositando controricorso e successiva memoria. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. La CTR, aderendo alla tesi di parte contribuente, avrebbe completamente ignorato i fatti evidenziati dall’Ufficio e in particolare: 1) la circostanza che, benché l’edificabilità del terreno fosse senz’altro incisa in senso negativo dalla sua conformazione nonché dalla presenza di un elettrodotto, tuttavia, essendo l’acquirente del terreno già proprietario del fondo limitrofo, egli ben poteva trasferire la potenzialità edificatoria del terreno sul lotto già edificato di cui era proprietario; 2) l’elettrodotto insisteva anche su altre particelle che erano edificate, sicché non ne precludeva l’edificabilità; 3) nell’atto di compravendita l’acquirente si impegnava espressamente all’utilizzo edificatorio del terreno entro cinque anni dall’acquisto. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. I giudici d’appello avrebbero basato la decisione sulla asserita dimostrazione, da parte dei giudici di primo grado, della inadeguatezza dei valori determinati dall’Ufficio, laddove invece essi si erano limitati a ritenere sussistente il vizio di motivazione. Pertanto, incombeva sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria rispetto a quella dell’Ufficio, mentre egli si era limitato RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 22064/2015 Numero sezionale 355/2022 Numero di raccolta generale 11911/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 a produrre una perizia giurata di cui la successiva relazione di stima depositata dall’Agenzia avrebbe dimostrato l’inattendibilità. Il primo motivo è infondato. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il vizio in parola si sostanzia nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e deve pertanto riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche, come nella specie, nell'omesso esame o nell'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7/4/2014; n. 19312 del 29/9/2016). Il predetto vizio sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, dal momento che l’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti idee del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 5643 del 2020; n. 14161 del 24/5/2019; n. 6288 del 18/03/2011). Nel caso in esame, la CTR ha dato conto di tutti gli elementi considerati dalle perizie di entrambe le parti, considerando non solo il RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 22064/2015 Numero sezionale 355/2022 Numero di raccolta generale 11911/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 fatto che si trattava di terreno in gran parte scosceso, attraversato da elettrodotto e relativa fascia di rispetto, ma altresì la sua destinazione urbanistica, essendo inserito in sottozona B4 con parte a completamento ed edificabile. I giudici d’appello hanno altresì tenuto conto della «trasferibilità della potenzialità edificatoria» indicata dalla relazione di stima dell’Ufficio come incidente sul valore dell’immobile, ritenendo tuttavia che si trattasse di «una mera supposizione» e dunque ininfluente al fine della stima del medesimo. Il secondo motivo è inammissibile. La CTR, discostandosi dalla valutazione effettuata dalla CTP, ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso impugnato ed è quindi entrata nel merito della stima effettuata dall’Ufficio ritenendo di discostarsi dalla stessa. E tanto ben poteva fare atteso che, come affermato da questa Corte, «Nel processo tributario, pur essendovi un maggiore spazio di operatività delle prove cd. atipiche, la relazione di stima dell'Ufficio non ha efficacia dimostrativa "ex se" della fondatezza della pretesa impositiva, stante la posizione paritaria delle parti davanti al giudice» (Cass., Sez. 5, n. 4864 del 2020, Rv. 657351-01). Pertanto, la relazione di stima di un immobile, prodotta dall'Amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte al pari delle perizie redatte dal contribuente, sicché ogni perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., Sez. 5, n. 25260 del 2019; n. 8890 del 2007; Cass. n. 7932 del 2002). Nella specie la CTR ha esplicitato le ragioni per cui ha disatteso la valutazione dell’Ufficio affermando che la valutazione della «trasferibilità della potenzialità edificatoria del lotto in parola su un RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 22064/2015 Numero sezionale 355/2022 Numero di raccolta generale 11911/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 altro terreno» su cui essa si fondava era basata «su una mera supposizione». A ben vedere la censura in esame tende ad una inammissibile valutazione di apprezzamenti in fatto operati dal giudice di appello, i quali tuttavia non sono sindacabili dinanzi al giudice di legittimità. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01; Sez. Un., n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492 – 03). Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge e oltre euro 200 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022. Il giudice estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] RGN 22064/15 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 F i
Sentenza Cassazione n. 11911/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris