CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 31771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Gela applicava al ricorrente, per il reato ascritto al capo A, la pena concordata con il Pubblico Ministero di giorni 20 di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e operata la diminuzione per la scelta del rito. 2. Avverso tale sentenza, il LAURICELLA propone ricorso, mediante il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale perché la determinazione della pena finale sarebbe stata errata nella specie e nella quantità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie con il ricorso si denuncia, invece, un errore - la cui portata non è neppure precisata con conseguente apoditticità della censura - nella determinazione della pena, errore che comunque non attiene, neppure sul piano deduttivo all'illegalità della stessa sicché la doglianza, sulla base della disposizione appena citata, incorre nella sanzione dell'inammissibilità (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Rv. 279117 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 giugno 2023 Il Consigliere Estensore