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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 08382/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 585/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 42944/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8382/2025 Roma, lì, 28/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro confermava quella emessa il 25 ottobre 2023 dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quattro semestri di pena espiata compresi tra il luglio 2019 e il luglio 2021.

Osservava il Tribunale come l’ultimo dei semestri in discorso fosse inficiato da un’infrazione disciplinare accertata e sanzionata a carico del richiedente, autore di una brutale aggressione ai danni di altro detenuto, violentemente riverberatasi anche sul personale di polizia penitenziaria accorso per riportare l’ordine.

Trattavasi di condotta di particolare gravità, tale da escludere, anche in chiave retrospettiva, la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione, censurando il mancato rispetto del principio di c.d. semestralizzazione della valutazione, che avrebbe dovuto precludere l’operato giudizio retrospettivo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio ulteriore di motivazione, dolendosi dell’enfatizzazione, a suo dire esagerata, dell’episodio disciplinare sopra indicato, nonché dell’omesso rilievo della bontà del suo percorso trattamentale sotto ogni altro profilo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è infondato.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comporta- mento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non escluda che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, perfino non immediatamente contigui a quello inficiato, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406-01; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, Barbi, Rv. 250906-01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, Guillemet, Rv. 205176- 01), rivelandone a posteriori il carattere meramente formale e apparente.

L’ordinanza impugnata è dunque conforme al paradigma legale, e la sua motivazione risponde allo standard richiesto, nel momento in cui essa, a seguito di disamina logica, diffusa e approfondita del comportamento trasgressivo, in tutta evidenza non banale – disamina che, stanti queste caratteristiche, sfugge a censura in sede di legittimità – eleva il comportamento stesso ad indice rivelatore di una personalità dimostratasi, sino a quel momento, restia ad avviare un reale e proficuo processo di risocializzazione.

2. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 585/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 42944/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8382/2025 Roma, lì, 28/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro confermava quella emessa il 25 ottobre 2023 dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quattro semestri di pena espiata compresi tra il luglio 2019 e il luglio 2021. Osservava il Tribunale come l’ultimo dei semestri in discorso fosse inficiato da un’infrazione disciplinare accertata e sanzionata a carico del richiedente, autore di una brutale aggressione ai danni di altro detenuto, violentemente riverberatasi anche sul personale di polizia penitenziaria accorso per riportare l’ordine. Trattavasi di condotta di particolare gravità, tale da escludere, anche in chiave retrospettiva, la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione, censurando il mancato rispetto del principio di c.d. semestralizzazione della valutazione, che avrebbe dovuto precludere l’operato giudizio retrospettivo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio ulteriore di motivazione, dolendosi dell’enfatizzazione, a suo dire esagerata, dell’episodio disciplinare sopra indicato, nonché dell’omesso rilievo della bontà del suo percorso trattamentale sotto ogni altro profilo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è infondato. E’ giurisprudenza costante di questa Corte che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comporta- mento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non escluda che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, perfino non immediatamente contigui a quello inficiato, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406-01; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, Barbi, Rv. 250906-01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, Guillemet, Rv. 205176- 01), rivelandone a posteriori il carattere meramente formale e apparente. L’ordinanza impugnata è dunque conforme al paradigma legale, e la sua motivazione risponde allo standard richiesto, nel momento in cui essa, a seguito di disamina logica, diffusa e approfondita del comportamento trasgressivo, in tutta evidenza non banale – disamina che, stanti queste caratteristiche, sfugge a censura in sede di legittimità – eleva il comportamento stesso ad indice rivelatore di una personalità dimostratasi, sino a quel momento, restia ad avviare un reale e proficuo processo di risocializzazione. 2. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi
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