CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 08526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 5072/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ella, rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] T a varell i ( ) e domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avverso la sentenza n. 3219/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva dal Tribunale di Lecco decreto ingiuntivo di euro 198.724,61, oltre interessi e spese, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], garante a prima richiesta di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -di cui era amministratore -. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva, e controparte insisteva; il Tribunale rigettava l’opposizione con sentenza del 10 maggio 2019. IlChelli proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Milano rigettava con sentenza del 9 dicembre 2020. IlChelli ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, depositando atto che non può considerarsi memoria, difettando dei relativi requisiti di legge. Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. 1.1 Esposti i “fatti storici” della vicenda (ricorso, pagine 3-6), si afferma che, “se è così, ed al riguardo non può porsi dubbio alcuno (trattandosi di circostanze di fatto documentali … pacifiche, nonché ex art. 115 c.p.c. espressamente riconosciute … ancheda parte avversa)”, sarebbe certo che il ricorrente abbia garantito per ottenere “concessione del rinvio dell’udienza prefallimentare da Ensider” (ricorso, pagina 6); si prosegue con argomentazioni che ciò sosterrebbero (ricorso, pagine 6ss.) e invocando in particolare “l’esistenza di un collegamento negoziale … già … accertato” dal primo giudice (ricorso, pagina 8). Si contesta poi, perché sarebbe “infondata in fatto e di diritto” , l’affermazione della corte territoriale volta a negare tale collegamento, per cui “manca il requisito della pluralità di contratti”, e l’ulteriore riconoscimento da parte della corte della “causa … usuale del tipo di contratto stipulato” di garanzia, ancora argomentandosull’ottenimento del rinvio dell’udienza prefallimentare. 1.2 Il motivo, ictu oculi, consiste integralmente in una ricostruzione fattuale alternativa rispetto all’accertamento dei fatti espletato dal giudice d’appello, per di più conformi al primo giudice. È pertanto inammissibile. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] afferma che “non v’è prova … che il vincolo della società di chiedere il differimento dell’udienza prefallimentare fosse coordinato alla sola concessione della garanzia personale … del Chelli”, anziché correlato pure all’ottenimento da parte de l Chelli di una proroga del termine di “diffida ad adempiere intimata dal Concordato”(il riferimento è al concordato preventivo di Tecnologia del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., altra società coinvolt a nella vicenda: si veda nel ricorso, a pagina 3). Ciò viene contestato (“non può essere assolutamente condiviso!”: così in ricorso, pagina 11) attraverso una ricostruzione dei fatti (pagine 11-16 del ricorso), invocandovi pure l’articolo 1439 c.c. -per il dolo con cui la controparte avrebbe agito nei confronti del ricorrente -e l’abuso del diritto a fronte della buona fede e della correttezza del ricorrente, riferendosi anche all’articolo 42 Cost. Si conclude (pagina 15s. del ricorso) imputando a Ensider di aver eluso i “principi generali della buona fede, della lealtà e della correttezza … ingenerando artatamente in capo a Chelli … la prospettiva” che, se rilasciava garanzia personale del debito della società Smaltiflex, controparte “avrebbe concesso il rinvio dell’udienza di fallimento”.2.2 Si tratta, evidentemente, di una ricostruzione fattuale alternativarispetto a quella per cui ha optato il giudice di merito, propria quindi di un gravame: il che conduce il motivo alla inammissibilità. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 115, 116 e 132 per nullità della sentenza. 3.1 Si trascrive un ampio passo della sentenza (ricorso, pagine 16-18) ove il giudice d’appello fornisce la sua ricostruzione dei fatti, per dichiarare che “non può essere assolutamente condiviso”, avendo la corte territoriale esaminato i documenti “in modo assolutamente apodittico ed erroneo, giungendo, pertanto, a conclusioni del tutto illogiche ed incomprensibili” (ricorso, pagina 18). Premesso che su tutto questo l’onere della prova sarebbe statodella controparte, il ricorrente prosegue con una sua ricostruzione della vicenda (ricorso, pagine 18-20), criticando affermazioni su di essa rese dal giudice d’appello. 3.3 Anche qui si è dinanzi ad una ricostruzione che in realtà, nonostante alcuni riferimenti giuridici, ha sostanza fattuale,ed è palesemente alternativa a quella svolta dal giudice d’appello. Il motivo è dunque inammissibile. 4. Il ricorso in conclusione è inammissibile; il ricorrente deve perciò rifondere a controparte le spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 4 . 200 , 00 di cui € 4.000,00 per onorari,oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma