CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio in relazione alla pena pecuniaria ed inammissibilità nel resto. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze confermava la condanna del ricorrente per il reato di estorsione, aggravato dalla presenza di più persone riunite e per il reato di lesioni. Si contestava allo stesso di avere minacciato la Mosca, dipendente della ditta, affinché la stessa firmasse le quietanze relative alla rinuncia del trattamento di fine rapporto ed alle competenze spettanti per il mese di settembre 2013. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: entrambe le sentenze di merito non avrebbero motivato in ordine al ruolo del ricorrente nell'ambito dell'azienda, che sarebbe subordinato a quello del fratello Marinio; dalla parificazione, ritenuta in modo assertivo ed apodittico, discenderebbero rilevanti conseguenze sia in ordine al riconoscimento della sussistenza del reato dì estorsione, sia in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio con riguardo all'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.. 2.2. Violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine il riconoscimento dell'elemento soggettivo dell'estorsione: la Corte di appello avrebbe valorizzato il comportamento offensivo tenuto dall'imputato nei confronti della persona offesa, nonostante lo stesso fosse risalente nel tempo e, dunque, irrilevante; inoltre entrambi i giudici avrebbero contraddittoriamente rilevato che [OSCURATO:PERSONA]°, fratello del ricorrente, aveva affermato che il trattamento di fine rapporto non dovesse essere versato all'offesa perché quest'ultima stava continuando a lavorare, circostanza che sarebbe incompatibile con il riconoscimento della responsabilità; a ciò si aggiungeva che il ricorrente non sarebbe stato presente alla firma delle quietanze della persona offesa; infine non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine alla conoscenza da parte del ricorrente delle caratteristiche del rapporto di lavoro della persona offesa con la ditta dei Carni. 2.3. Violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza del male ingiusto: non sarebbe stato considerato che il rapporto di lavoro della offesa con la [OSCURATO:SOCIETA]. era "a progetto" e prevedeva un compenso di 5.760,00 euro, che avrebbe dovuto essere corrisposto anche in caso di recesso anticipato; in secondo luogo non sarebbe stato preso in considerazione che il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dichiarato - come registrato nel CD in atti - di volere pagare alla persona offesa l'intero corrispettivo previsto dal contratto a progetto. 2.4. Violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine di all'accertamento del nesso di causalità tra l'ipotetica minaccia e l'accettazione della proposta di rinunciare ai compensi dovuti: la motivazione sarebbe illogica in quanto la Corte di appello avrebbe omesso ogni esame degli elementi segnalati dalla difesa a dimostrazione che la persona offesa avesse deciso di aderire alla richiesta, non per effetto di una minaccia, ma semplicemente per la volontà di aiutare l'azienda in difficoltà, dato che aveva compreso che il trattamento di fine rapporto non doveva essere pagato dall'Inps ma dall'azienda stessa. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al contributo causale del ricorrente alla consumazione dell'estorsione: la Corte di appello avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alle deduzioni difensive, proposte con l'appello, relative al fatto che la persona offesa non avrebbe mai ricevuto alcuna minaccia dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della dell'aggravante delle persone riunite: la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la minaccia - ovvero il licenziamento - non risultava in alcun modo "intensificata" dalla presenza di più persone riunite. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante previsto all'articolo 114 comma 3 cod. pen.: mancherebbe un'adeguata motivazione in ordine alla minima rilevanza del concorso del ricorrente. 2.8. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla competenza per il reato di lesioni che avrebbe dovuto essere rimessa al Giudice di pace. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della progressione dichiarativa della persona offesa: non sarebbe stato considerato come in querela la Mosca aveva affermato che l'intervento violento del ricorrente sarebbe avvenuto alla presenza del Falorni e del [OSCURATO:PERSONA], mentre nel corso delle sommarie informazioni aveva riferito che il fatto risaliva al giorno successivo alla firma delle quietanze, ad opera del solo ricorrente. 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della multa questa sarebbe stata definita in euro 4500 in misura superiore al massimo edittale 2.11. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rispetto del canone dì giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che investe tutta la motivazione in ordine alla mancata risposta ai motivi di appello che prospettavano una tesi alternativa non vagliata dalla Corte territoriale. 2.12.Si contestava, infine, la legittimità costituzionale dell'articolo 81 cod. pen. nella parte in cui consentiva che l'aumento correlato al riconoscimento del vincolo fosse effettuato sulla pena detentiva anche quando il reato satellite - come nel caso in esame - veniva punito con una pena pecuniaria; tale disposizione, non emendabile per via interpretativa, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza; si chiedeva pertanto la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza identificare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a fondamento dell'accertamento di responsabilità o decisivi travisamenti delle prove. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito emergeva che i giudici di merito avevano affrontato le questioni riproposte con gli indicati motivi. Segnatamente: la Corte di merito ha compiutamente identificato il contributo del ricorrente alla consumazione dell'estorsione contestata anche tenuto conto del ruolo che lo stesso aveva nell'ambito dell'azienda (pag. 13 della sentenza impugnata); ha accuratamente rilevato la sussistenza dell'elemento soggettivo (pagg.. 14 e 15 della sentenza impugnata) e, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute credibili e confortate da elementi di conferma esterna, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le minacce e l'accettazione da parte dell'offesa della proposta di rinunciare ai compensi dovuti (pag. 15 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale sui punti contestati attraverso la reiterativa allegazione delle doglianze già proposte con la prima impugnazione è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 1.2. Il terzo motivo di ricorso, che propone il tema dell'inquadramento del rapporto di lavoro della persona offesa come incarico a progetto, è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità. Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271). 1.3. Il sesto motivo che contesta l'effettivo aggravamento della minaccia derivante dalla simultanea presenza di più persone è manifestamente infondato. Si riafferma il principio - incontestato - secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite è sufficiente la semplice concorrenza, nell'esplicazione della minaccia, di una pluralità di persone riunite, anche se soltanto alcune di esse siano state identificate, derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell'illecito quale ragione della circostanza aggravante (Conf., Sez. 3, n. 3478 del 1965, dep. 1966, RV. 100681). (Sez. 3 -, Sentenza n. 23927 del 16/02/2021, Arcella, Rv. 281599 - 02). L'aggravamento della minaccia è cioè insito nella simultanea presenza e non deve essere valutato in relazione allo specifico contenuto dell'atto intimidatorio. 1.4. Il settimo motivo - che contesta l'omessa motivazione in relazione al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. è inammissibile in quanto il motivo di appello sul punto generico e, dunque, inidoneo a generare in capo alla Corte territoriale alcun onere motivazionale. Si riafferma cioè che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 1.5. Con l'ottavo motivo di ricorso si contesta l'identificazione della competenza per il reato di lesioni che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere quella del Giudice di pace: è una doglianza manifestamente infondata, in quanto il reato in questione è correlato all'estorsione, che attrae la competenza di fronte alla giurisdizione ordinaria. Si riafferma infatti che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale (Sez. 5, Sentenza n. 17954 del 01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 7803 del 08/02/2008, Soriano, Rv. 239240). Nel caso di specie si vette appunto in un caso di concorso formale tra il reato di lesioni e quello di estorsione, sicché non vi è dubbio sulla legittimità della competenza del Tribunale. 1.6. Il nono motivo di ricorso con il quale si contesta la valutazione della progressione dichiarativa della persona offesa è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto) la Corte confermando analoga valutazione del primo giudice riteneva la pena credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offesa, attraverso la estrema valorizzazione del contenuto della registrazione, prova questa che riveste un ruolo centrale nel percorso motivazionale tracciato dalla Corte di appello ed emargina il ruolo della testimonianza che, da quella registrazione risulta comunque ampiamente confermata (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). 1.7. Il decimo motivo di ricorso che denuncia l'illegalità della pena pecuniaria che è stata definita partendo da 4.500 euro, misura superiore al massimo edittale. è fondato. Il collegio ridetermina la sanzione pecuniaria facendo ricorso ai poteri conferitigli dall'articolo 620 lettera I) cod. proc. pen.. Sul punto si riafferma che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, Sentenza n. 3464 del 30/11/2017, dep.2018, Matrone, Rv. 271831 - 01). Nel caso in esame, preso atto del fatto che la Corte di appello riteneva senz'altro che andasse applicata la pena pecuniaria nella massima estensione, ridetermina la pena in coerenza con i parametri edittali: partendo da una pena base di quattromila euro, applica la massima decurtazione per le generiche e quella per la scelta del rito, così rideterminando la pena pecuniaria in euro 1777. Sul punto la sentenza deve essere annullata senza rinvio. 1.8. L'undicesimo motivo con il quale si contesta - invero genericamente - la legittimità della motivazione per mancato rispetto del canone dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio".Il collegio riafferma che il mancato rispetto di tale regola di valutazione (come anche di quella indicata nell'art. 192 cod. proc. pen) non può essere tradotto nella invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un'attività di valutazione del merito della responsabilità esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità. La violazione di tale regola può invece essere invocata solo ove precipiti in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna. Non ogni "dubbio" sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce infatti in una "illogicità manifesta", essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo "manifesta", ma anche "decisiva", in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativo della condanna. Si ritiene cioè che il parametro di valutazione indicato nell'art. 533 cod. proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni "dubbio ragionevole" opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente in sede di legittimità tale regola rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale. Infatti può essere sottoposta al giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacità dimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamente assunte; l'apprezzamento della capacità dimostrativa delle singole prove, come anche dei complessi indiziari è attività tipica ed esclusiva della giurisdizione di merito e non può essere in alcun modo devoluta alla giurisdizione di legittimità se non nei limitati casi in cui si deduca, e si alleghi, un travisamento. Diversamente, in sede di legittimità la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall'art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando precipiti in una illogicità manifesta del percorso argomentativo. In sintesi: la "regola b.a.r.d." (acronimo anglosassone: "beyond any reasonable doubt") in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione "precipita" in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l'unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). Nel caso in esame, esclusa la sussistenza di illogicità manifeste e decisive della motivazione, e rilevata la corretta e puntuale presa in carico delle tesi difensive da parte dei giudici di merito, deve escludersi in radice la violazione contestata.1.9. Anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale si contesta la compatibilità con la carta fondamentale dell'articolo 81 cod. pen. nella parte in cui consente l'aumento per la continuazione sulla pena detentiva anche quando il reato satellite prevede una pena pecuniaria è manifestamente infondato. Il collegio rileva che il ricorrente «muove da un presupposto errato, vale a dire che, nel caso in cui per le lesioni si applicassero le sanzioni dell'articolo 52 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274 dovrebbe irrogarsi necessariamente la pena pecuniaria e che, di conseguenza, vi sarebbe concorso di pene eterogenee. Al contrario il reato di lesioni semplici rientrante nella competenza del decreto legislativo in parola è punito ex articolo 82 comma 2, lett. B) alternativamente con la pena pecuniaria, con la permanenza in casa o con il lavoro di pubblica utilità, sanzioni, le ultime due, che, a norma dell'art. 58 comma 1, d.lgs n. 274 del 2000 si considerano come pena detentiva ad ogni effetto di legge (sulla natura para detentiva delle sanzioni suddette cfr. ex multis sez. 5 n. 8268 del 11\01\2008, Bignozzi, rv 239469; sez. 5 n. 35252 del 13\06\2007, Ioli, Rv 237701).Ne consegue che l'aumento in termini di pena detentiva non viola la legalità della pena, data la natura omogenea di due delle possibili sanzioni applicabili per le lesioni rispetto a quella detentiva prevista per il più grave reato» (cos(>> Sez. 5 - , Sentenza n. 49865 del 14/09/2018, G., Rv. 274375 - 01). Si riafferma cioè che non viola il principio di legalità della pena l'aumento a titolo di continuazione della pena detentiva - prevista per il reato base - in presenza di reati satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell'art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5 - , Sentenza n. 49865 del 14/09/2018, G., Rv. 274375 - 01, § 6.2.). Tale esegesi non confligge con il dictum delle Sezioni unite dato che i principi enunciati alla casistica enucleata non consentono di affermare che sia illegittimo l'aumento in termini pena detentiva di quella prevista per il reato base quando il reato satellite è punito con pena alternativa; la Cassazione nella sua più autorevole composizione ha infatti affermato che «se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave» (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio l