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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24961/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanzaemessa il 3 dicembre 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato l’ordinanza custodiale limitatamente al capo 53) dell’imputazione provvisoria, confermandola per i residui reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Deduce due motividi seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

1.1. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria relativo alla partecipazione al sodalizio di cui all’art. 74 in quanto fondato sul coinvolgimento del ricorrente nei reati fine, coinvolgimento che nel motivo in esame viene censurato o quanto meno ridimensionato.

Si rileva, infatti, che: a) il coinvolgimento nell’attività relativa alla piantagione di marijuana (capo 64), l’unica in cui Zungri agisce unitamente ad altri presunti componenti del sodalizio, ha un carattere occasionale; b) le condotte ascritte ai capi 44), 118) e 119) , la cui ricostruzione si fonda su una interpretazione delle conversazioni intercettate da parte del Tribunale, trovano ragione in interessi personali del ricorrente «perché egli vuole 1 kg per rivenderselo e pagare un suo debito (capo 44), perché la vende a 250 (capo 119) e perché ne aveva venduto già 2 unità, «motorini» (capo 118).

1.2. Motivazione apparente in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e, in particolare al necessario elemento psicologico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, attraverso non consentite censure di merito, mira a sollecitare una diversa ricostruzione del quadro indiziario, riconducendo le condotte del ricorrente a occasionali attività di narcotraffico determinate da finalità egoistiche piuttosto che dall’affectio societatis.

Il tutto senza passare da alcun confronto criticocon l’ordinanza impugnata che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha adeguatamente ricostruito l’organizzazione del sodalizio finalizzato al narcotraffico, la cui esistenza non costituisce oggetto di censura, e gli elementi sintomatici (in particolare, il contenuto delle conversazioni intercettate) della partecipazione del ricorrente, ponendo a tal fine l’accento sul contributo di primaria importanza offerto nell’attività di piantagione e coltivazione della marijuana, diretta da [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo del sodalizio,e alle ulteriori attività di narcotrafffico oggetto di provvisoria imputazione, unadelle quali (capo 64) relativaalla cessione di 6 kg di marijuana.

Va, a tale riguardo, ribadito che,ai fini della configurabilità della partecipazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, pur non essendo indispensabile la commissionedei reati fine, stante l’autonomia del reato associativo rispetto ai singoli reati fine (così, da ultimo, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcella, Rv. 280703 –02), anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agent e, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06).

Va, peraltro, sottolineato che la partecipazione al sodalizio criminoso non è di per sé incompatibile, come pare sostenere il ricorrente, con il perseguimento di propri interessi personali (si veda, ad esempio, in relazione alla possibile partecipazione al sodalizio del fornitore di sostanza stupefacente, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719).

2. Il secondo motivo è fondato.

Il Tribunale, infatti, si è limita to a confermar e la contestata aggravante richiamando genericamente gli esiti delle indagini svolte, senza, tuttavia, indicare gli elementi fattuali da cui può desumersi la consapevolezza del ricorrente della finalità agevolatrice che si assume perseguita da altri coindagati.

Invero, come affermato dalle Sezioni Unite, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al T ribunale di C atanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia al Tribunale di Catanzaro, Sezione riesame, per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così decisol’8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanzaemessa il 3 dicembre 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato l’ordinanza custodiale limitatamente al capo 53) dell’imputazione provvisoria, confermandola per i residui reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce due motividi seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria relativo alla partecipazione al sodalizio di cui all’art. 74 in quanto fondato sul coinvolgimento del ricorrente nei reati fine, coinvolgimento che nel motivo in esame viene censurato o quanto meno ridimensionato. Si rileva, infatti, che: a) il coinvolgimento nell’attività relativa alla piantagione di marijuana (capo 64), l’unica in cui Zungri agisce unitamente ad altri presunti componenti del sodalizio, ha un carattere occasionale; b) le condotte ascritte ai capi 44), 118) e 119) , la cui ricostruzione si fonda su una interpretazione delle conversazioni intercettate da parte del Tribunale, trovano ragione in interessi personali del ricorrente «perché egli vuole 1 kg per rivenderselo e pagare un suo debito (capo 44), perché la vende a 250 (capo 119) e perché ne aveva venduto già 2 unità, «motorini» (capo 118). 1.2. Motivazione apparente in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e, in particolare al necessario elemento psicologico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, attraverso non consentite censure di merito, mira a sollecitare una diversa ricostruzione del quadro indiziario, riconducendo le condotte del ricorrente a occasionali attività di narcotraffico determinate da finalità egoistiche piuttosto che dall’affectio societatis. Il tutto senza passare da alcun confronto criticocon l’ordinanza impugnata che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha adeguatamente ricostruito l’organizzazione del sodalizio finalizzato al narcotraffico, la cui esistenza non costituisce oggetto di censura, e gli elementi sintomatici (in particolare, il contenuto delle conversazioni intercettate) della partecipazione del ricorrente, ponendo a tal fine l’accento sul contributo di primaria importanza offerto nell’attività di piantagione e coltivazione della marijuana, diretta da [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo del sodalizio,e alle ulteriori attività di narcotrafffico oggetto di provvisoria imputazione, unadelle quali (capo 64) relativaalla cessione di 6 kg di marijuana. Va, a tale riguardo, ribadito che,ai fini della configurabilità della partecipazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, pur non essendo indispensabile la commissionedei reati fine, stante l’autonomia del reato associativo rispetto ai singoli reati fine (così, da ultimo, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcella, Rv. 280703 –02), anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agent e, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06). Va, peraltro, sottolineato che la partecipazione al sodalizio criminoso non è di per sé incompatibile, come pare sostenere il ricorrente, con il perseguimento di propri interessi personali (si veda, ad esempio, in relazione alla possibile partecipazione al sodalizio del fornitore di sostanza stupefacente, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 2. Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale, infatti, si è limita to a confermar e la contestata aggravante richiamando genericamente gli esiti delle indagini svolte, senza, tuttavia, indicare gli elementi fattuali da cui può desumersi la consapevolezza del ricorrente della finalità agevolatrice che si assume perseguita da altri coindagati. Invero, come affermato dalle Sezioni Unite, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). 3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al T ribunale di C atanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia al Tribunale di Catanzaro, Sezione riesame, per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisol’8
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