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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36363/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato descritto al capo a) della rubrica (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 6 cod. pen.), per difetto di querela, rideterminando in mitius la pena irrogata per l'analogo titolo di reato contestato al capo b) della rubrica, per cui ne ha confermato la responsabilità; considerato che il primo motivo - che ha addotto l'erronea applicazione degli artt. 187, 192, 546, comma 1, lett. e), 598 cod. proc. pen. e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., nonché il vizio della motivazione posta alla base della ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza - e il secondo motivo - che ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 62, n. 4, cod. pen., 125, comma 3, 187, 192, 546 cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità - sono privi di specificità in quanto non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) bensì assunti del tutto generici non riferiti puntualmente al caso di specie, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato descritto al capo a) della rubrica (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 6 cod. pen.), per difetto di querela, rideterminando in mitius la pena irrogata per l'analogo titolo di reato contestato al capo b) della rubrica, per cui ne ha confermato la responsabilità; considerato che il primo motivo - che ha addotto l'erronea applicazione degli artt. 187, 192, 546, comma 1, lett. e), 598 cod. proc. pen. e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., nonché il vizio della motivazione posta alla base della ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza - e il secondo motivo - che ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 62, n. 4, cod. pen., 125, comma 3, 187, 192, 546 cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità - sono privi di specificità in quanto non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) bensì assunti del tutto generici non riferiti puntualmente al caso di specie, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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