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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 25056/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 ottobre 1995; avverso la sentenza del 3 ottobre 2022 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 ottobre 2022, la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesioni personali (capo A) e violazione di domicilio (capo B), il primo aggravato dall'uso dell'arma e il secondo dall'uso della violenza sulla persona.

Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, articolando un unico moti- vo d'impugnazione, con il quale censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata in relazione al capo B).

Sostiene la difesa che la violenza sarebbe stata esercitata non per introdursi all'interno dell'abitazione (condizione necessaria per la sussistenza dell'aggra- vante), ma per colpire la vittima.

Ed in questi termini, peraltro, sarebbe stato formulato lo stesso capo d'imputazione.

Cosicché, mancando un nesso funzionale tra la violenza commessa e la realizzazione del reato, difetterebbero i presuppo- sti applicativi della norma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

I fatti non sono in contestazione.

Dopo aver colpito, nel corso di una lite, la persona offesa con un coltello (provocandole una lieve ferita), lo stesso giorno, il ricorrente si presentava nei pressi della sua abitazione, della quale non aveva più le chiavi.

A fronte del rifiuto opposto dalla vittima, l'imputato scavalcava il can- cello della recinzione e, all'interno del giardino di pertinenza dell'abitazione, col- piva la prima con un pugno tra la spalla destra e il collo.

Ebbene, l'aggravante contestata dal ricorrente sussiste quando l'energia fisi- ca o un altro mezzo (esclusa la minaccia) siano contestuali e collegati da un nes- so ideologico con la violazione di domicilio.

La violenza può manifestarsi in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si fraziona la fase esecutiva del reato, e, pertanto, anche quando la violenza alle persone non sia usata inizialmente per l'illecita introduzione, ma successivamen- te per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto (v., da ulti- mo, Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252260).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi rile- vando come la violenza fosse stata esercitata allo scopo di rimanere all'interno del giardino, nonostante l'espressa volontà contraria della vittima.

Circostanza immediatamente percepibile proprio in ragione dell'iniziale rifiuto della persona offesa di fare entrare il ricorrente e dell'originaria disponibilità di quest'ultimo delle chiavi d'ingresso.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pa- gamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.

Così deciso il 17 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 ottobre 1995; avverso la sentenza del 3 ottobre 2022 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 ottobre 2022, la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesioni personali (capo A) e violazione di domicilio (capo B), il primo aggravato dall'uso dell'arma e il secondo dall'uso della violenza sulla persona. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, articolando un unico moti- vo d'impugnazione, con il quale censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata in relazione al capo B). Sostiene la difesa che la violenza sarebbe stata esercitata non per introdursi all'interno dell'abitazione (condizione necessaria per la sussistenza dell'aggra- vante), ma per colpire la vittima. Ed in questi termini, peraltro, sarebbe stato formulato lo stesso capo d'imputazione. Cosicché, mancando un nesso funzionale tra la violenza commessa e la realizzazione del reato, difetterebbero i presuppo- sti applicativi della norma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. I fatti non sono in contestazione. Dopo aver colpito, nel corso di una lite, la persona offesa con un coltello (provocandole una lieve ferita), lo stesso giorno, il ricorrente si presentava nei pressi della sua abitazione, della quale non aveva più le chiavi. A fronte del rifiuto opposto dalla vittima, l'imputato scavalcava il can- cello della recinzione e, all'interno del giardino di pertinenza dell'abitazione, col- piva la prima con un pugno tra la spalla destra e il collo. Ebbene, l'aggravante contestata dal ricorrente sussiste quando l'energia fisi- ca o un altro mezzo (esclusa la minaccia) siano contestuali e collegati da un nes- so ideologico con la violazione di domicilio. La violenza può manifestarsi in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si fraziona la fase esecutiva del reato, e, pertanto, anche quando la violenza alle persone non sia usata inizialmente per l'illecita introduzione, ma successivamen- te per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto (v., da ulti- mo, Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252260). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi rile- vando come la violenza fosse stata esercitata allo scopo di rimanere all'interno del giardino, nonostante l'espressa volontà contraria della vittima. Circostanza immediatamente percepibile proprio in ragione dell'iniziale rifiuto della persona offesa di fare entrare il ricorrente e dell'originaria disponibilità di quest'ultimo delle chiavi d'ingresso. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pa- gamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso il 17 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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