CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 giugno 1981
Cassazione n. 29120/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Palermo il 02/06/1981, avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 luglio 2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva condannato l'imputato, per il reato di cui all'art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989, perché aveva violato il provvedimento del Questore del 9 giugno 2018, convalidato dal Giudice per indagini preliminari in data 12 giugno 2018, aventi ad oggetto gli incontri di calcio della società "US Città di Palermo". 12. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di doglianza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e processuale penale relativamente alla mancata modifica formale del provvedimento del Questore e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La difesa sostiene che, successivamente alla dichiarazione di fallimento della società Ic alcistica connessa al provvedimento (US Città di Palermo) ed alla nascita della nuova società (SSD Palermo calcio), il provvedimento del Questore avrebbe dovuto essere modificato adottando le modalità, le garanzie, le avvertenze, le prescrizioni e le informazioni di difesa previste dalla normativa rilevante. Secondo la prospettazione difensiva, la notifica della comunicazione di modifica parziale del provvedimento del Questore effettuata al Galatolo in data 3 settembre 2019 non sarebbe stata sufficiente, poiché mancante delle predette formalità. Con un secondo motivo di doglianza, in riferimento all'elemento soggettivo del reato, la parte ricorrente, censura il punto della sentenza in cui la Corte avrebbe presunto la volontarietà della condotta solamente in ragione dell'assenza di presentazione alla firma presso il commissariato preposto; in aggiunta, evidenzia che, dopo il provvedimento del Questore l'imputato non sarebbe stato coinvolto in scontri e non avrebbe posto in essere condotte violente, quale segno di resipiscenza. 3. Gli atti del procedimento, inizialmente assegnato alla Settima Sezione penale, sono stati rimessi alla Terza Sezione penale, sul rilievo dell'insussistenza di cause di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo; ciò che rende irrilevante l'esame del secondo. 2. All'imputato è stata contestata la violazione di un DASPO emesso e regolarmente convalidato, in relazione alle manifestazioni sportive della squadra US Città di Palermo. La Corte territoriale ha ritenuto pretestuosa la prospettazione difensiva basata sull'inefficacia del provvedimento di sottoposizione all'obbligo di presentazione in relazione alla partite disputate dalla SSD Palermo calcio, perché la ragione del provvedimento di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989 risiedeva nell'assicurare l'allontanamento del destinatario - tifoso particolarmente acceso - dalla sede degli incontri sportivi della squadra locale, anche 2in ragione dell'integrazione con nota del 3 settembre 2019 della Questura competente, che aveva esteso la prescrizione anche agli incontri della SSD Palermo calcio. Secondo quanto già osservato dalla giurisprudenza di legittimità in un caso sovrapponibile a quello in esame (Sez. 3, n. 37771 del 02/10/2025, Rv. 288837), tale ricostruzione interpretativa non appare conforme al dettato normativo, poiché l'art. 6 della legge n. 401/1989 prevede che il Questore formuli il precetto amministrativo in maniera specifica e dettagliata - nel comma 1 sono usati i sintagmi "manifestazioni sportive specificamente indicate" e "luoghi specificamente indicati" - in funzione della perfetta intelligenza del provvedimento da parte del destinatario, anche ai fini dell'esecuzione del collegato obbligo di presentazione all'ufficio o al comando di polizia competente di cui al comma 2, oggetto del controllo del Giudice, siccome prescrizione limitativa della libertà personale. Nella specie, la US Città di Palermo e la SSD Palermo calcio erano associazioni sportive autonome e completamente distinte, così che non è possibile alcuna interpretazione estensiva del provvedimento del Questore sulla base della ratio della norma incriminatrice, che, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, richiede piuttosto il rigoroso rispetto dei principi di tassatività e sufficiente determinatezza (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 28/01/2019, Rv. 275691; Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 16/04/2019, Rv. 276287). Principi rilevanti, ai fini che qui interessano, possono essere desunti anche da Sez. 3, n. 37098 del 30/01/2018, dep. 01/08/2018, che ha disposto l'annullamento del provvedimento di convalida del DASPO avente ad oggetto manifestazioni sportive della [OSCURATO:PERSONA], squadra di basket, posto che tale generica denominazione era equivoca, siccome militavano con i colori della squadra una pluralità di cómpagini sportive composte da giocatori di età diversa (under 20, under 18 etc.), donde l'inesigibilità dell'obbligo, e dalle sentenze Sez. 3, n. 4369 e 4370 del 18/01/2012, entrambe dep. 01/02/2012, non mass., che hanno annullato senza rinvio i provvedimenti relativi all'obbligo di presentazione limitatamente alle partite non adeguatamente pubblicizzate, quali le amichevoli, non ricomprese nello specifico nel DASPO. 2.1. Deve dunque affermarsi che il divieto disposto dal Questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa. Ne consegue che in questi casi il questore deve emanare un nuovo provvedimento integrativo del precedente DASPO, da sottoporre per la convalida all'autorità giudiziaria, in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa anche sull'aspetto della 3continuità sostanziale fra squadre di una stessa città riconducibili a società sportive diverse. 2.2. In conclusione, quanto al caso di specie, che la nota integrativa della Questura di Trapani che aveva esteso la prescrizione anche agli incontri della SSD Palermo calcio, per essere considerata un provvedimento valido ed efficace, avrebbe dovuto essere sottoposta a convalida del giudice; ciò che nella specie non è avvenuto. 3. S'impone, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza del reato, non potendosi ritenere l'obbligo di presentazione in relazione alle partite di una squadra validamente esteso alle partite della diversa squadra che ne ha preso il posto nella stessa città. P.Q.M. Annu P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAles ndro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] C.SSAZIO 38 Sezione Penale Depositata in Cancelleria 2026 I kliG, Oggi.F %Ai 4