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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 26979/2022

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24060-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 482, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]' -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la sentenza n. 107/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presentato a seguito di precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. innanzi il Tribunale di Campobasso, per sentirle condannare al risarcimento del danno derivante dai difetti riscontrati in alcune scale di sicurezza esterne, che l’attrice aveva commissionato ad [OSCURATO:SOCIETA]. e quest’ultima aveva subappaltato ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avviso della società attrice, detti manufatti avevano presentato, dopo soli sei mesi dalla posa in opera, punti di ruggine ed avevano subito distacchi parziali, con caduta di alcune parti e pericolo per persone e cose.

Si costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., subappaltante, contestando la domanda e la legittimazione dell’attrice all’esercizio dell’azione diretta; spiegava inoltre domanda riconvenzionale per il pagamento di alcune prestazioni extracontratto ordinate dall’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA].

Si costituiva anche quest’ultima, a sua volta resistendo alla domanda principale ed invocando, in relazione alla stessa, l’esclusiva responsabilità della ditta subappaltatrice.

Solo dopo la prima udienza [OSCURATO:SOCIETA]. prendeva posizione anche sulla domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contestandola ed invocandone il rigetto.

Con ordinanza del 4.9.2014 il Tribunale accoglieva tanto la domanda principale che quella proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo giudice riteneva, in particolare, non contestata quest’ultima domanda, poiché [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva preso posizione sulla stessa nel suo primo scritto difensivo.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., contestando l’accoglimento tanto della domanda principale che di quella riconvenzionale.

Si costituiva in seconde cure [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., spiegando appello incidentale in relazione all’accoglimento della domanda principale anche nei suoi confronti.

Si costituiva infine [OSCURATO:SOCIETA]., insistendo per il rigetto di ambedue i gravami.

Con la sentenza impugnata, n. 107/2017, la Corte di Appello di Campobasso rigettava il gravame principale, accoglieva quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., limitando la condanna in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. a carico della sola [OSCURATO:SOCIETA]., e dichiarava inammissibile la domanda di manleva spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la società ricorrente lamenta l’erronea applicazione del combinato – disposto degli artt. 167 e 702 bis cp.c., nonché degli artt. 115, 116, 702 ter c.p.c. e 24 Cost. e l’omessa valutazione della documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. in atti del giudizio di merito; il tutto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

Ad avviso della società ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non era stata contestata in prime cure da [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerare che la stessa era stata proposta con memoria di costituzione, del cui contenuto la società odierna ricorrente aveva preso contezza soltanto in sede di prima udienza, chiedendo un rinvio per poter controdedurre in merito.

Il Tribunale aveva peraltro concesso alle parti termine per note, fissando altra udienza, ed [OSCURATO:SOCIETA]. aveva utilizzato detto termine per contestare, nel merito, la riconvenzionale di cui si discute.

La censura è fondata.

La Corte di Appello evidenzia che [OSCURATO:SOCIETA]., nella propria comparsa di costituzione, successiva a quella depositata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. –che conteneva la riconvenzionale di cui al motivo in esame– non aveva preso posizione su tale doman da trasversale; dimentica però di considerare, il giudice di merito, la decisiva circostanza che mentre il ricorso ex art. 702 bis è notificato alle parti resistenti, le memorie di costituzione di queste ultime non lo sono, onde [OSCURATO:SOCIETA]. ha potuto prendere contezza della domanda riconvenzionale trasversale proposta nei suoi confronti dall’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. soltanto in occasione della prima udienza.

In quella sede [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto termine per note, che le era stato concesso, ed aveva poi depositato in data 8.2.2012 una memoria integrativa (il cui contenuto viene riprodotto a pag. 22 del ricorso) con la quale aveva preso posizione in merito alla domanda riconvenzionale di cui si discute, eccependone l’infondatezza.

Trattandosi, perltro, di mera difesa, la contestazione era più che sufficiente, onde il giudice di merito non poteva applicare l’art. 115 c.p.c., ma aveva l’obbligo di esaminare nel merito la domanda riconvenzionale, al fine di verificare se essa, alla luce delle prove che era onere di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (attrice in riconvenzionale) produrre, fosse o meno fondata.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Campobasso, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di App

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24060-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 482, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]' -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la sentenza n. 107/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presentato a seguito di precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. innanzi il Tribunale di Campobasso, per sentirle condannare al risarcimento del danno derivante dai difetti riscontrati in alcune scale di sicurezza esterne, che l’attrice aveva commissionato ad [OSCURATO:SOCIETA]. e quest’ultima aveva subappaltato ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avviso della società attrice, detti manufatti avevano presentato, dopo soli sei mesi dalla posa in opera, punti di ruggine ed avevano subito distacchi parziali, con caduta di alcune parti e pericolo per persone e cose. Si costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., subappaltante, contestando la domanda e la legittimazione dell’attrice all’esercizio dell’azione diretta; spiegava inoltre domanda riconvenzionale per il pagamento di alcune prestazioni extracontratto ordinate dall’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituiva anche quest’ultima, a sua volta resistendo alla domanda principale ed invocando, in relazione alla stessa, l’esclusiva responsabilità della ditta subappaltatrice. Solo dopo la prima udienza [OSCURATO:SOCIETA]. prendeva posizione anche sulla domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contestandola ed invocandone il rigetto. Con ordinanza del 4.9.2014 il Tribunale accoglieva tanto la domanda principale che quella proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo giudice riteneva, in particolare, non contestata quest’ultima domanda, poiché [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva preso posizione sulla stessa nel suo primo scritto difensivo. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., contestando l’accoglimento tanto della domanda principale che di quella riconvenzionale. Si costituiva in seconde cure [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., spiegando appello incidentale in relazione all’accoglimento della domanda principale anche nei suoi confronti. Si costituiva infine [OSCURATO:SOCIETA]., insistendo per il rigetto di ambedue i gravami. Con la sentenza impugnata, n. 107/2017, la Corte di Appello di Campobasso rigettava il gravame principale, accoglieva quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., limitando la condanna in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. a carico della sola [OSCURATO:SOCIETA]., e dichiarava inammissibile la domanda di manleva spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la società ricorrente lamenta l’erronea applicazione del combinato – disposto degli artt. 167 e 702 bis cp.c., nonché degli artt. 115, 116, 702 ter c.p.c. e 24 Cost. e l’omessa valutazione della documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. in atti del giudizio di merito; il tutto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Ad avviso della società ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non era stata contestata in prime cure da [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerare che la stessa era stata proposta con memoria di costituzione, del cui contenuto la società odierna ricorrente aveva preso contezza soltanto in sede di prima udienza, chiedendo un rinvio per poter controdedurre in merito. Il Tribunale aveva peraltro concesso alle parti termine per note, fissando altra udienza, ed [OSCURATO:SOCIETA]. aveva utilizzato detto termine per contestare, nel merito, la riconvenzionale di cui si discute. La censura è fondata. La Corte di Appello evidenzia che [OSCURATO:SOCIETA]., nella propria comparsa di costituzione, successiva a quella depositata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. –che conteneva la riconvenzionale di cui al motivo in esame– non aveva preso posizione su tale doman da trasversale; dimentica però di considerare, il giudice di merito, la decisiva circostanza che mentre il ricorso ex art. 702 bis è notificato alle parti resistenti, le memorie di costituzione di queste ultime non lo sono, onde [OSCURATO:SOCIETA]. ha potuto prendere contezza della domanda riconvenzionale trasversale proposta nei suoi confronti dall’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. soltanto in occasione della prima udienza. In quella sede [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto termine per note, che le era stato concesso, ed aveva poi depositato in data 8.2.2012 una memoria integrativa (il cui contenuto viene riprodotto a pag. 22 del ricorso) con la quale aveva preso posizione in merito alla domanda riconvenzionale di cui si discute, eccependone l’infondatezza. Trattandosi, perltro, di mera difesa, la contestazione era più che sufficiente, onde il giudice di merito non poteva applicare l’art. 115 c.p.c., ma aveva l’obbligo di esaminare nel merito la domanda riconvenzionale, al fine di verificare se essa, alla luce delle prove che era onere di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (attrice in riconvenzionale) produrre, fosse o meno fondata. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Campobasso, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di App
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