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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 30414/2025

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l'[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende-ricorrente-controS.M. , rappresentato e difeso dall’avvocatoSCHIRONE GIANFRANCO ( C.F._1 unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F._2 )-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6231/2024depositata il 04/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025S.M. è nato nel Dt_1 nella RepubblicaSocialista [OSCURATO:PERSONA], già parte dell'URSS.Successivamente allo scioglimento dell'Unione Sovietica gli è statariconosciuta la cittadinanza russa, revocata nel 2016.

Nel 2017 hapresentato ricorso per l'accertamento del proprio status di apolide,deducendo di non essere più cittadino russo nè in grado di ottenerela cittadinanza georgiana.

Il Tribunale ha respinto la domanda.L’interessato ha interposto gravame che la Corte d’appello di Romaha accolto valorizzando, quanto alla ammissibilità e rilevanza deidocumenti prodotti, l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] allaConvenzione di Londra del 1968, in forza della quale non è richiestal'apposizione di postille sui certificati e documenti compilati daagenti diplomatici consolari; segnatamente ha valorizzato, oltre aidocumenti che dimostrano la perdita della cittadinanza georgiana(2008) quando ha accettato la cittadinanza russa e la successivaperdita della cittadinanza russa (2016), il provvedimento del 31luglio 2017 del Ministero degli affari interni della Georgia con cui èstata respinta la sua richiesta di ammissione.

La Corte territorialeromana ha ritenuto quindi assolto l'onere probatorio circa lasussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello status diapolidia, in ragione della perdita della cittadinanza russa e delrifiuto della Georgia di riammissione sul proprio territorio nazionale.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il Ministero dell'Interno affidandosi a quattro motivi;l'interessato ha svolto difese con controricorso.

Entrambe le partihanno depositato documenti e il controllo ricorrente ha depositatomemoria.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per l'accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/20251.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta laviolazione/falsa applicazione dell’art. 1, co.1 della Convenzione del28.09.1954 relativa allo statuto degli apolidi ex art. 360, n.3, co. 1,c.p.c.

L’Avvocatura dello Stato deduce che la controparte nonpossiede il presupposto indefettibile per essere riconosciutoapolide, id est la comprovata impossibilità di ottenere lacittadinanza da parte degli Stati di riferimento; che al fine diottenere lo status di apolide non è sufficiente dimostrare di nonavere la cittadinanza degli Stati con cui esiste un collegamento o diaverla persa ma anche di non poterla acquistare.

L’Avvocatura delloStato espone che il richiedente ha fatto ingresso in Italia in data22.08.2013, come cittadino russo proveniente dall’Ungheria edaccompagnato in Italia dall’Interpol, in esecuzione di un mandatod’arresto europeo con la contestazione dei seguenti reati:associazione per delinquere con il ruolo “capo” ex co. 3 art. 416c.p., con l’aggravante dello scorrere in armi le campagne o lepubbliche vie ex co. 4, art. 416 c.p. e della presenza di più di dieciassociati nella compagine ex co. 5 art. 416 c.p.; estorsione ex art.629 c.p. e art. 4 l. n. 146/2006.

Egli è stato quindi condannato dalgiudice penale italiano ad anni 4 e mesi 8 di reclusione coninterdizione dai pubblici uffici per 5 anni e con espulsione dalterritorio dello Stato al termine dell’esecuzione della pena.

Dopo lascarcerazione gli è stato notificato decreto di espulsione permancanza di permesso di soggiorno.

Deduce altresì che nelle moredella predisposizione del presente gravame, è stata condotta unaistruttoria che ha permesso di accertare che sussiste la condizioneostativa dell’art. 1 comma 2 paragrafo iii), lett. b) della [OSCURATO:PERSONA] del 1984 a mente del quale la condizione di apolide èesclusa «…alle persone di cui si abbiano fondate ragioni per credereche hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal3 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025Paese di residenza prima di esservi ammesso» (c.d. clausola diesclusione).Ciò premesso parte ricorrente deduce che lo status di apolidepuò riconoscersi soltanto nel caso in cui lo stranieroindipendentemente dalla propria volontà non può in alcun modoacquisire la cittadinanza di alcuno Stato con cui abbia uncollegamento; nel caso di specie il richiedente si è dichiaratocittadino georgiano è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non èstato dimostrato che egli non abbia o non possa ottenere lacittadinanza georgiana e quindi ha errato il giudice d'appello ariconoscere lo status di apolide.2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta laviolazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del combinatodisposto di cui agli artt. 115 e 213 c.p.c. ex art. 360, n.4, co. 1,c.p.c..

Parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., nonavendo la parte in alcun modo assolto l’onere probatorio tipico dellarichiesta di riconoscimento dello status di apolidia, ancorché nellasua forma attenuata; ma anche del combinato disposto di cui agliartt. 115 e 213 c.p.c. poiché, nonostante le evidenti lacuneistruttorie dovute alla “negligenza” dell’odierna controparte, laCorte di appello non si è in alcun modo attivata richiedendo (comeè consueta fare in cause analoghe) informazioniall’amministrazione, pur sapendo che la stessa, ormai dal 2017, èimpegnata in attività di indagine sulla complessa situazione cheriguarda la controparte.

Deduce che giudici investiti di richieste diriconoscimento dello status di apolidia sono soliti interfacciarsi con iministeri competenti (Interno ed Affari esteri), allo scopo divagliare – sulla base di dati fattuali e normativi esaustivi – laposizione in cui versa il singolo istante, così da verificare l’assenzadella cittadinanza di uno degli Stati di riferimento e/o l’impossibilitàdi ottenerla/riottenerla e quindi la ricorrenza dei presupposti per il4 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025riconoscimento dello status di apolide.

Nell specie, invece, la Corted’appello non ha compiuto alcun accertamento.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la motivazioneapparente della sentenza ex art. 360, n. 4, co. 1, c.p.c.

Partericorrente deduce che al contenuto della motivazione, non è datoriscontrare quali siano le specifiche determinazioni che impedisconoal ricorrente di ottenere\riottenere la cittadinanza degli Stati diriferimento.

Lamenta che la Corte distrettuale abbia elencato unaserie di fatti tutti evidentemente relativi soltanto al motivo per ilquale lo straniero ha perso le relative cittadinanze ed al rifiuto dellaGeorgia alla richiesta di riammissione sul T.N. georgiano, a frontedei quali il giudice a quo non ha svolto gli approfondimenti istruttorinecessari.4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione degli art. 1,3,4 della convenzione de l’Aja del 5ottobre 1961, ratificata dall’Italia con l. n. 1253 del 1966 ex art.360 c.1 n. 3 c.p.c.

L’Avvocatura deduce che per poter essere fattivalere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità stranieredevono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche-consolari italiani all'estero nei paesi che hanno sottoscritto laConvenzione precitata relativa all'abolizione della legalizzazione didocumenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un'altraformalità e cioè l’apposizione della postilla (o apostille),indefettibile, che consiste nell'attestazione della qualifica legale delpubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto el'autenticità del suo sigillo o timbro.

Tanto la Georgia che la Russiaaderiscono alla Convenzione dell'Aja del 1961, c.d. convenzionesulle apostille.

Pertanto, correttamente il Tribunale di primo gradoaveva affermato che a tutti i documenti prodotti dal ricorrente, adeccezione del certificato di nascita, non può essere attribuita alcuna5 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025efficacia probatoria perché l’apostille non ammette equivalenti ederroneamente la Corte d'appello ha attribuito efficacia probatoria aidocumenti prodotti dal richiedente.5.- Il controricorrente contesta i motivi di ricorso deducendoche non è necessaria la apostilla per le dichiarazioni consolari ediplomatiche di autorità straniere in Italia e allega alla memoria ildocumento georgiano munito di apostilla; osserva che la Corted'appello ha ampiamente e compiutamente argomentato suiprovvedimenti della Federazione russa e della Georgia cheimpediscono al soggetto di ottenere o riottenere la cittadinanza dientrambi i paesi.6.- Il Procuratore generale si esprime per l'accoglimento delricorso ritenendo prioritario sul piano logico il quarto motivo.Osserva che la Convenzione dell'Aja, che ai sensi dell'art. 1 non siapplica ai documenti compilati da agente diplomatico o consolare,ha eliminato la procedura di legalizzazione sostituendola conl'apposizione di una formula con la quale gli agenti diplomatici oconsolari del Paese sul cui territorio l'atto deve essere prodotto,all'occorrenza, l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sull'atto.Successivamente, la Convenzione di Londra del 1968, ha abolitoogni forma di legalizzazione per gli atti compilati da agentidiplomatici o consolari.

Perciò, se ogni forma di legalizzazione èvenuta meno per quanto riguarda tali atti, resta ferma la necessitàdell'apostilla per quelli provenienti da soggetti diversi dagli agentidiplomatici e consolari.

Osserva che quanto alla Russia, ilprovvedimento che annulla la decisione di concedere la cittadinanzarussa proviene dalla Rappresentanza del Ministro degli Affari esterie dunque da un'autorità che può senz'altro rientrare nella categoriadei soggetti del tutto esenti dall'obbligo di legalizzazione.

Non cosìper quanto concerne la Georgia: l'impossibilità di acquisirne la6 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025cittadinanza risulterebbe da un provvedimento del 31 luglio 2017con il quale il Ministero degli Affari interni ha respinto la richiesta diriammissione.

Trattasi di documento che non rientra nella categoriadegli atti esenti dalla necessità dell'apostille.7.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente, essendo inparte sovrapponibili o comunque collegati e sono fondati il primo eil quarto motivo.7.1.- Preliminarmente, deve ricordarsi che in questa sede nonpossono depositarsi nuovi documenti ad integrazione del quadroistruttorio delineato nel giudizio di merito, e ciò vale per idocumenti depositati da entrambe le parti.In tema di apolidia, la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 28settembre 1954, ratificata in Italia con la legge n. 306 del 1962,stabilisce all'art. 1, che è apolide «una persona che nessuno Statoconsidera cittadina in virtù della sua legislazione».

LaConvenzione non è tuttavia applicabile alle persone delle quali siavranno fondate ragioni per credere: che hanno commesso uncrimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine control’umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati perprevedere disposizioni relative a questi crimini; che hannocommesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese diresidenza prima di esservi ammesse; che si sono rese colpevoli diLe sezioni unite di questa Corte, nella pronuncia n. 28873 del2008 con la quale hanno affermato la giurisdizione del giudiceordinario in tema di riconoscimento dello status di apolide equalificato la posizione giuridica dello straniero come di diritto civileo politico, hanno individuato, sulla base della definizioneconvenzionale, la seguente nozione di apolidia: «è apolide coluiche si trova in un paese di cui non è cittadino provenendo da altropaese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la7 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025cittadinanza», sottolineando l'estensione dell'accertamento nonsoltanto alla mancanza delle condizioni formali per l'accertamentodel possesso della cittadinanza nel paese di provenienza (o quellocon il quale il cittadino straniero ha avuto un legamegiuridicamente rilevante), ma anche a quelle sostanziali.7.2.- La successiva giurisprudenza ha precisato che puòadottarsi ai fini dell'accertamento dell'apolidia un criterio realisticoin funzione del quale si può pervenire al riconoscimento di talestatus a favore di coloro che siano privi della cittadinanza degliStati con i quali intrattengano o abbiano intrattenuto rapportirilevanti tali da dar vita ad un collegamento effettivo (Cass. civ.sez.

I, 21/06/2013, n.15679).

Questa Corte ha inoltre precisato,quanto all’onere della prova, che il richiedente è tenuto ad allegarespecificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degliStati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi edi non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne ilriconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operandoil principio dell’attenuazione dell’onere della prova ed ilconseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudicedel merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivantidalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi oprocedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimentoe di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttoripresso le autorità competenti (Cass. civ. sez.

I, n. 28153 del24/11/2017).8.- Ciò premesso deve osservarsi che la Corte d'appello nonsi è attenuta ai parametri sopraindicati dal momento che havalorizzato documenti non idonei a costituire prova delleimpossibilità di ottenere la cittadinanza di uno dei paesi con i qualiil richiedente ha un collegamento (la Georgia, posto che egli è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è figlio di genitori georgiani) ed ha8 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025omesso qualsivoglia integrazione istruttoria non solo sul punto dellaeffettiva impossibilità di ottenere lo status civitatis ma anche sullaeventuale sussistenza di condizioni ostative al riconoscimento dellacondizione di apolide; e ciò nonostante abbia esposto (v. pag. 3della sentenza) che il soggetto ha gravi precedenti penali, cheaveva ottenuto la cittadinanza russa sulla base di passaporti falsi,che è ivi considerato persona non gradita, oltre al fatto che è statocondannato in Italia per gravi reati.In ordine alla produzione documentale, è condivisibile ilrilievo del Procuratore generale in ordine alla erronea attribuzioneprobatoria ad un documento (il provvedimento del 31 luglio 2017del Ministero degli affari interni della Georgia con cui è statarespinta la richiesta di ammissione) che non ha apostilla e nonproviene da agenti diplomatici, ma dal Ministero dell’Interno, e ciònonostante la Corte di merito abbia in premessa esposto -peraltrocorrettamente- che la Convenzione europea di Londra del 7 giugno1968 riguarda la soppressione della legalizzazione della firma sututte le autorità governative straniere.

Oltretutto, come rileval'Avvocatura si tratta semplicemente di un documento di diniego diriammissione che nulla dice sulla possibilità di riottenere lacittadinanza georgiana -se venuta meno la ragione per la qualeessa era stata revocata e se non vi sono altre condizioni ostative-quindi non si accerta, come sarebbe onere del giudicante in virtùdel principio di cooperazione istruttoria di cui sopra si è detto seeffettivamente il soggetto non possa riottenere la cittadinanzageorgiana, per quali ragioni, e se vi siano delle condizioni ostativeal riconoscimento dello status di apolide.Per queste ragioni la sentenza della Corte d'appello deveessere cassata in accoglimento del primo e del quarto motivo delricorso rinviando al giudice del merito con la precisazione che non9 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025rilevano in questa sede -come sopra si è detto- i nuovi documentidepositati dalle parti ma di essi il giudice del rinvio potrà tenerneconto essendo comunque tenuto ad assolvere i suoi doveri dicooperazione istruttoria.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.MAccoglie il primo e il quarto motivo del ricorso assorbiti gli altricassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Romain diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, il 08/10/2025.Il PresidenteLAURA TRICOMI10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende-ricorrente-controS.M. , rappresentato e difeso dall’avvocatoSCHIRONE GIANFRANCO ( C.F._1 unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F._2 )-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6231/2024depositata il 04/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025S.M. è nato nel Dt_1 nella RepubblicaSocialista [OSCURATO:PERSONA], già parte dell'URSS.Successivamente allo scioglimento dell'Unione Sovietica gli è statariconosciuta la cittadinanza russa, revocata nel 2016. Nel 2017 hapresentato ricorso per l'accertamento del proprio status di apolide,deducendo di non essere più cittadino russo nè in grado di ottenerela cittadinanza georgiana. Il Tribunale ha respinto la domanda.L’interessato ha interposto gravame che la Corte d’appello di Romaha accolto valorizzando, quanto alla ammissibilità e rilevanza deidocumenti prodotti, l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] allaConvenzione di Londra del 1968, in forza della quale non è richiestal'apposizione di postille sui certificati e documenti compilati daagenti diplomatici consolari; segnatamente ha valorizzato, oltre aidocumenti che dimostrano la perdita della cittadinanza georgiana(2008) quando ha accettato la cittadinanza russa e la successivaperdita della cittadinanza russa (2016), il provvedimento del 31luglio 2017 del Ministero degli affari interni della Georgia con cui èstata respinta la sua richiesta di ammissione. La Corte territorialeromana ha ritenuto quindi assolto l'onere probatorio circa lasussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello status diapolidia, in ragione della perdita della cittadinanza russa e delrifiuto della Georgia di riammissione sul proprio territorio nazionale.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il Ministero dell'Interno affidandosi a quattro motivi;l'interessato ha svolto difese con controricorso. Entrambe le partihanno depositato documenti e il controllo ricorrente ha depositatomemoria. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per l'accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/20251.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta laviolazione/falsa applicazione dell’art. 1, co.1 della Convenzione del28.09.1954 relativa allo statuto degli apolidi ex art. 360, n.3, co. 1,c.p.c. L’Avvocatura dello Stato deduce che la controparte nonpossiede il presupposto indefettibile per essere riconosciutoapolide, id est la comprovata impossibilità di ottenere lacittadinanza da parte degli Stati di riferimento; che al fine diottenere lo status di apolide non è sufficiente dimostrare di nonavere la cittadinanza degli Stati con cui esiste un collegamento o diaverla persa ma anche di non poterla acquistare. L’Avvocatura delloStato espone che il richiedente ha fatto ingresso in Italia in data22.08.2013, come cittadino russo proveniente dall’Ungheria edaccompagnato in Italia dall’Interpol, in esecuzione di un mandatod’arresto europeo con la contestazione dei seguenti reati:associazione per delinquere con il ruolo “capo” ex co. 3 art. 416c.p., con l’aggravante dello scorrere in armi le campagne o lepubbliche vie ex co. 4, art. 416 c.p. e della presenza di più di dieciassociati nella compagine ex co. 5 art. 416 c.p.; estorsione ex art.629 c.p. e art. 4 l. n. 146/2006. Egli è stato quindi condannato dalgiudice penale italiano ad anni 4 e mesi 8 di reclusione coninterdizione dai pubblici uffici per 5 anni e con espulsione dalterritorio dello Stato al termine dell’esecuzione della pena. Dopo lascarcerazione gli è stato notificato decreto di espulsione permancanza di permesso di soggiorno. Deduce altresì che nelle moredella predisposizione del presente gravame, è stata condotta unaistruttoria che ha permesso di accertare che sussiste la condizioneostativa dell’art. 1 comma 2 paragrafo iii), lett. b) della [OSCURATO:PERSONA] del 1984 a mente del quale la condizione di apolide èesclusa «…alle persone di cui si abbiano fondate ragioni per credereche hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal3 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025Paese di residenza prima di esservi ammesso» (c.d. clausola diesclusione).Ciò premesso parte ricorrente deduce che lo status di apolidepuò riconoscersi soltanto nel caso in cui lo stranieroindipendentemente dalla propria volontà non può in alcun modoacquisire la cittadinanza di alcuno Stato con cui abbia uncollegamento; nel caso di specie il richiedente si è dichiaratocittadino georgiano è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non èstato dimostrato che egli non abbia o non possa ottenere lacittadinanza georgiana e quindi ha errato il giudice d'appello ariconoscere lo status di apolide.2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta laviolazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del combinatodisposto di cui agli artt. 115 e 213 c.p.c. ex art. 360, n.4, co. 1,c.p.c.. Parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., nonavendo la parte in alcun modo assolto l’onere probatorio tipico dellarichiesta di riconoscimento dello status di apolidia, ancorché nellasua forma attenuata; ma anche del combinato disposto di cui agliartt. 115 e 213 c.p.c. poiché, nonostante le evidenti lacuneistruttorie dovute alla “negligenza” dell’odierna controparte, laCorte di appello non si è in alcun modo attivata richiedendo (comeè consueta fare in cause analoghe) informazioniall’amministrazione, pur sapendo che la stessa, ormai dal 2017, èimpegnata in attività di indagine sulla complessa situazione cheriguarda la controparte. Deduce che giudici investiti di richieste diriconoscimento dello status di apolidia sono soliti interfacciarsi con iministeri competenti (Interno ed Affari esteri), allo scopo divagliare – sulla base di dati fattuali e normativi esaustivi – laposizione in cui versa il singolo istante, così da verificare l’assenzadella cittadinanza di uno degli Stati di riferimento e/o l’impossibilitàdi ottenerla/riottenerla e quindi la ricorrenza dei presupposti per il4 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025riconoscimento dello status di apolide. Nell specie, invece, la Corted’appello non ha compiuto alcun accertamento.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la motivazioneapparente della sentenza ex art. 360, n. 4, co. 1, c.p.c. Partericorrente deduce che al contenuto della motivazione, non è datoriscontrare quali siano le specifiche determinazioni che impedisconoal ricorrente di ottenere\riottenere la cittadinanza degli Stati diriferimento. Lamenta che la Corte distrettuale abbia elencato unaserie di fatti tutti evidentemente relativi soltanto al motivo per ilquale lo straniero ha perso le relative cittadinanze ed al rifiuto dellaGeorgia alla richiesta di riammissione sul T.N. georgiano, a frontedei quali il giudice a quo non ha svolto gli approfondimenti istruttorinecessari.4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione efalsa applicazione degli art. 1,3,4 della convenzione de l’Aja del 5ottobre 1961, ratificata dall’Italia con l. n. 1253 del 1966 ex art.360 c.1 n. 3 c.p.c. L’Avvocatura deduce che per poter essere fattivalere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità stranieredevono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche-consolari italiani all'estero nei paesi che hanno sottoscritto laConvenzione precitata relativa all'abolizione della legalizzazione didocumenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un'altraformalità e cioè l’apposizione della postilla (o apostille),indefettibile, che consiste nell'attestazione della qualifica legale delpubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto el'autenticità del suo sigillo o timbro. Tanto la Georgia che la Russiaaderiscono alla Convenzione dell'Aja del 1961, c.d. convenzionesulle apostille. Pertanto, correttamente il Tribunale di primo gradoaveva affermato che a tutti i documenti prodotti dal ricorrente, adeccezione del certificato di nascita, non può essere attribuita alcuna5 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025efficacia probatoria perché l’apostille non ammette equivalenti ederroneamente la Corte d'appello ha attribuito efficacia probatoria aidocumenti prodotti dal richiedente.5.- Il controricorrente contesta i motivi di ricorso deducendoche non è necessaria la apostilla per le dichiarazioni consolari ediplomatiche di autorità straniere in Italia e allega alla memoria ildocumento georgiano munito di apostilla; osserva che la Corted'appello ha ampiamente e compiutamente argomentato suiprovvedimenti della Federazione russa e della Georgia cheimpediscono al soggetto di ottenere o riottenere la cittadinanza dientrambi i paesi.6.- Il Procuratore generale si esprime per l'accoglimento delricorso ritenendo prioritario sul piano logico il quarto motivo.Osserva che la Convenzione dell'Aja, che ai sensi dell'art. 1 non siapplica ai documenti compilati da agente diplomatico o consolare,ha eliminato la procedura di legalizzazione sostituendola conl'apposizione di una formula con la quale gli agenti diplomatici oconsolari del Paese sul cui territorio l'atto deve essere prodotto,all'occorrenza, l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sull'atto.Successivamente, la Convenzione di Londra del 1968, ha abolitoogni forma di legalizzazione per gli atti compilati da agentidiplomatici o consolari. Perciò, se ogni forma di legalizzazione èvenuta meno per quanto riguarda tali atti, resta ferma la necessitàdell'apostilla per quelli provenienti da soggetti diversi dagli agentidiplomatici e consolari. Osserva che quanto alla Russia, ilprovvedimento che annulla la decisione di concedere la cittadinanzarussa proviene dalla Rappresentanza del Ministro degli Affari esterie dunque da un'autorità che può senz'altro rientrare nella categoriadei soggetti del tutto esenti dall'obbligo di legalizzazione. Non cosìper quanto concerne la Georgia: l'impossibilità di acquisirne la6 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025cittadinanza risulterebbe da un provvedimento del 31 luglio 2017con il quale il Ministero degli Affari interni ha respinto la richiesta diriammissione. Trattasi di documento che non rientra nella categoriadegli atti esenti dalla necessità dell'apostille.7.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente, essendo inparte sovrapponibili o comunque collegati e sono fondati il primo eil quarto motivo.7.1.- Preliminarmente, deve ricordarsi che in questa sede nonpossono depositarsi nuovi documenti ad integrazione del quadroistruttorio delineato nel giudizio di merito, e ciò vale per idocumenti depositati da entrambe le parti.In tema di apolidia, la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 28settembre 1954, ratificata in Italia con la legge n. 306 del 1962,stabilisce all'art. 1, che è apolide «una persona che nessuno Statoconsidera cittadina in virtù della sua legislazione». LaConvenzione non è tuttavia applicabile alle persone delle quali siavranno fondate ragioni per credere: che hanno commesso uncrimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine control’umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati perprevedere disposizioni relative a questi crimini; che hannocommesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese diresidenza prima di esservi ammesse; che si sono rese colpevoli diLe sezioni unite di questa Corte, nella pronuncia n. 28873 del2008 con la quale hanno affermato la giurisdizione del giudiceordinario in tema di riconoscimento dello status di apolide equalificato la posizione giuridica dello straniero come di diritto civileo politico, hanno individuato, sulla base della definizioneconvenzionale, la seguente nozione di apolidia: «è apolide coluiche si trova in un paese di cui non è cittadino provenendo da altropaese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la7 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025cittadinanza», sottolineando l'estensione dell'accertamento nonsoltanto alla mancanza delle condizioni formali per l'accertamentodel possesso della cittadinanza nel paese di provenienza (o quellocon il quale il cittadino straniero ha avuto un legamegiuridicamente rilevante), ma anche a quelle sostanziali.7.2.- La successiva giurisprudenza ha precisato che puòadottarsi ai fini dell'accertamento dell'apolidia un criterio realisticoin funzione del quale si può pervenire al riconoscimento di talestatus a favore di coloro che siano privi della cittadinanza degliStati con i quali intrattengano o abbiano intrattenuto rapportirilevanti tali da dar vita ad un collegamento effettivo (Cass. civ.sez. I, 21/06/2013, n.15679). Questa Corte ha inoltre precisato,quanto all’onere della prova, che il richiedente è tenuto ad allegarespecificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degliStati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi edi non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne ilriconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operandoil principio dell’attenuazione dell’onere della prova ed ilconseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudicedel merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivantidalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi oprocedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimentoe di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttoripresso le autorità competenti (Cass. civ. sez. I, n. 28153 del24/11/2017).8.- Ciò premesso deve osservarsi che la Corte d'appello nonsi è attenuta ai parametri sopraindicati dal momento che havalorizzato documenti non idonei a costituire prova delleimpossibilità di ottenere la cittadinanza di uno dei paesi con i qualiil richiedente ha un collegamento (la Georgia, posto che egli è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è figlio di genitori georgiani) ed ha8 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025omesso qualsivoglia integrazione istruttoria non solo sul punto dellaeffettiva impossibilità di ottenere lo status civitatis ma anche sullaeventuale sussistenza di condizioni ostative al riconoscimento dellacondizione di apolide; e ciò nonostante abbia esposto (v. pag. 3della sentenza) che il soggetto ha gravi precedenti penali, cheaveva ottenuto la cittadinanza russa sulla base di passaporti falsi,che è ivi considerato persona non gradita, oltre al fatto che è statocondannato in Italia per gravi reati.In ordine alla produzione documentale, è condivisibile ilrilievo del Procuratore generale in ordine alla erronea attribuzioneprobatoria ad un documento (il provvedimento del 31 luglio 2017del Ministero degli affari interni della Georgia con cui è statarespinta la richiesta di ammissione) che non ha apostilla e nonproviene da agenti diplomatici, ma dal Ministero dell’Interno, e ciònonostante la Corte di merito abbia in premessa esposto -peraltrocorrettamente- che la Convenzione europea di Londra del 7 giugno1968 riguarda la soppressione della legalizzazione della firma sututte le autorità governative straniere. Oltretutto, come rileval'Avvocatura si tratta semplicemente di un documento di diniego diriammissione che nulla dice sulla possibilità di riottenere lacittadinanza georgiana -se venuta meno la ragione per la qualeessa era stata revocata e se non vi sono altre condizioni ostative-quindi non si accerta, come sarebbe onere del giudicante in virtùdel principio di cooperazione istruttoria di cui sopra si è detto seeffettivamente il soggetto non possa riottenere la cittadinanzageorgiana, per quali ragioni, e se vi siano delle condizioni ostativeal riconoscimento dello status di apolide.Per queste ragioni la sentenza della Corte d'appello deveessere cassata in accoglimento del primo e del quarto motivo delricorso rinviando al giudice del merito con la precisazione che non9 di 10Oscuramento disposto Numero registro generale 25974/2024Numero sezionale 3394/2025Numero di raccolta generale 30414/2025Data pubblicazione 18/11/2025rilevano in questa sede -come sopra si è detto- i nuovi documentidepositati dalle parti ma di essi il giudice del rinvio potrà tenerneconto essendo comunque tenuto ad assolvere i suoi doveri dicooperazione istruttoria.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.MAccoglie il primo e il quarto motivo del ricorso assorbiti gli altricassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Romain diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, il 08/10/2025.Il PresidenteLAURA TRICOMI10 di 10
Sentenza Cassazione n. 30414/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris