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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 33767/2022

Testo disponibile della fonte

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. 14033/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - rico rrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 64/2021 della Corte d ’ appello di Catanzaro depositata l’11 febbraio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro, nell’accogliere l’appello proposto dall’I.N.P.S. e respingere la domanda proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per l’anno 2007, ha condannato la lavoratrice al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, reputando inefficace la dichiarazione di esonero dalle spese di lite sia in primo che in secondo grado perché sottoscritta dal difensore e non dalla parte personalmente;

2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo;

3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

1. con l’unico motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, l a dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. a firma della parte personalmente era stata depositata sin dal primo grado di giudizio ed era presente nel relativo fascicolo di ufficio;

2. il motivo è infondato per l’assorbente ragione che nella specie , venendo in rilievo- per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata- solo la domanda intesa alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricolie non già ad una specifica prestazione previdenziale, non poteva in ogni caso trovare applicazione l’esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in conformità al consolidato principio espresso d a questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez.

L, 02/05/2022, n. 13769 e precedenti ivi citati), secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’ art.152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il cons eguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui ildiritto alla prestazione sia l’ oggetto diretto della domandaintrodotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento»;

3. pertanto, a prescindere dalla questione addotta nella sentenza impugnata e prospettata nel motivo di censura , il ricorso non può comunque trovare accoglimento e deve essere respinto;

4. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’ente intimato;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 14033/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - rico rrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 64/2021 della Corte d ’ appello di Catanzaro depositata l’11 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Catanzaro, nell’accogliere l’appello proposto dall’I.N.P.S. e respingere la domanda proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per l’anno 2007, ha condannato la lavoratrice al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, reputando inefficace la dichiarazione di esonero dalle spese di lite sia in primo che in secondo grado perché sottoscritta dal difensore e non dalla parte personalmente; 2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo; 3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, l a dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. a firma della parte personalmente era stata depositata sin dal primo grado di giudizio ed era presente nel relativo fascicolo di ufficio; 2. il motivo è infondato per l’assorbente ragione che nella specie , venendo in rilievo- per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata- solo la domanda intesa alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricolie non già ad una specifica prestazione previdenziale, non poteva in ogni caso trovare applicazione l’esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in conformità al consolidato principio espresso d a questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez. L, 02/05/2022, n. 13769 e precedenti ivi citati), secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’ art.152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il cons eguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui ildiritto alla prestazione sia l’ oggetto diretto della domandaintrodotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento»; 3. pertanto, a prescindere dalla questione addotta nella sentenza impugnata e prospettata nel motivo di censura , il ricorso non può comunque trovare accoglimento e deve essere respinto; 4. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’ente intimato; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così d
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