CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02W7TYZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che a nulla rileva la comunicazione del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] di adesione all'astensione proclamata dall' Unione Camere penali, a fini del rinvio, poiché si verte in tema di udienza camerale non partecipata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte ne ha negato i presupposti applicativi con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulle modalità esecutive della condotta e sulla gravità del pericolo che escludono la particolare tenuità dell'offesa nonché sulla presenza di plurimi precedenti, anche specifici e recenti, come tali idonei a qualificare come abituale la condotta contestata indipendentemente dalla presenza di una dichiarazione di delinquente abituale a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]