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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21233/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 28 giugno 2022 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale della medesima città del 14 febbraio 2020 per i reati di cui agli artt. 477, 479, 482 e 640 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità è generico: per il reato di truffa tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; è inedito in relazione agli artt. 48 e 479 cod. pen, avendo ad oggetto una questione (cd. falso grossolano) che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (S.U. 27 /10/2016, (2017), Galtelli). -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen. è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. -Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi per il reato di truffa è generico in quanto tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata che con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, ha motivato le ragioni della condanna. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 28 giugno 2022 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale della medesima città del 14 febbraio 2020 per i reati di cui agli artt. 477, 479, 482 e 640 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità è generico: per il reato di truffa tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; è inedito in relazione agli artt. 48 e 479 cod. pen, avendo ad oggetto una questione (cd. falso grossolano) che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (S.U. 27 /10/2016, (2017), Galtelli). -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen. è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. -Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi per il reato di truffa è generico in quanto tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata che con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, ha motivato le ragioni della condanna. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore
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