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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15417/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame, diretto contro sentenza emessa in giudizio e depositata contestualmente alla deliberazione del suo dispositivo, è stato proposto oltre il termine di quindici giorni, stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc., decorrente dalla lettura del provvedimento in udienza (cornma 2, lett. a, del medesimo art. 585).

Tale lettura è infatti avvenuta il 14 febbraio 2022 e il ricorso è stato proposto il 4 marzo 2022.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame, diretto contro sentenza emessa in giudizio e depositata contestualmente alla deliberazione del suo dispositivo, è stato proposto oltre il termine di quindici giorni, stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc., decorrente dalla lettura del provvedimento in udienza (cornma 2, lett. a, del medesimo art. 585). Tale lettura è infatti avvenuta il 14 febbraio 2022 e il ricorso è stato proposto il 4 marzo 2022. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 15417/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris