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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13367/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Voghera di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per il delitto di percosse commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato è stato articolato un solo motivo; - che, con memorie in data 9 febbraio e 2 marzo 2022, il difensore della parte civile costituita ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e condannarsi l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte medesima per il giudizio di legittimità come da allegata nota spese; - che, con memoria in data 25 febbraio 2022, il difensore dell'imputato, ribadite e chiarite le ragioni ostese a sostegno del ricorso, ha chiesto che la discussione dello stesso abbia luogo in pubblica udienza dinanzi alla Sezione all'uopo individuata; [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al proposto motivo - con le quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione degli artt. 192 e 194 cod. proc. pen. (in maniera già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) l'operata valutazione delle prove dichiarative (in punto, in particolare, di attendibilità della persona offesa) -, in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio del grado che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio del grado liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Voghera di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per il delitto di percosse commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato è stato articolato un solo motivo; - che, con memorie in data 9 febbraio e 2 marzo 2022, il difensore della parte civile costituita ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e condannarsi l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte medesima per il giudizio di legittimità come da allegata nota spese; - che, con memoria in data 25 febbraio 2022, il difensore dell'imputato, ribadite e chiarite le ragioni ostese a sostegno del ricorso, ha chiesto che la discussione dello stesso abbia luogo in pubblica udienza dinanzi alla Sezione all'uopo individuata; [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al proposto motivo - con le quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione degli artt. 192 e 194 cod. proc. pen. (in maniera già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) l'operata valutazione delle prove dichiarative (in punto, in particolare, di attendibilità della persona offesa) -, in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio del grado che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio del grado liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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