Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18330/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28239 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R12 A592B) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46M08 F545R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64I43 C351Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M45 A662J) -controricorrente- nonché MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6838/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 giudiziale (sentenza di condanna della Corte di Appello di Ro- ma – Sezione Lavoro), ha promosso l’esecuzione forzata con- tro il Ministero della Giustizia, pignorando le disponibilità di quest’ultimo presso la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia – Sezione di [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

A seguito di contestazioni insorte in ordine alla dichiarazione di quantità resa dall’istituto terzo in senso negativo, il giudice dell’esecuzione ha disposto procedersi all’accertamento dell’obbligo del terzo davanti a sé, in contraddittorio tra le parti e con il terzo, secondo il procedimento cd. endoesecutivo previsto dalla attuale formulazione dell’art. 549 c.p.c..

All’esito, ha pronunciato un’ordinanza, in data 9 luglio 2015, con la quale ha qualificato la dichiarazione di quantità resa dall’istituto terzo come positiva e ha rigettato altre contesta- zioni del creditore in ordine alla stessa, invitandolo peraltro a documentare lo stato di una serie di procedure esecutive indi- cate dal terzo come aventi ad oggetto i medesimi crediti og- getto del pignoramento da lui promosso.

Avverso tale provvedimento, il creditore procedente Palazzolo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.617 c.p.c. e, dopo la fase sommaria, svoltasi davanti al giudi- ce dell’esecuzione all’udienza tenuta in data 30 settembre 2015, ha instaurato il relativo giudizio di merito, contestando con il relativo atto introduttivo anche i provvedimenti adottati da quest’ultimo all’esito di tale udienza, con ordinanza del 6 ottobre 2015, aventi ad oggetto il proseguimento della proce- dura esecutiva (rigetto dell’istanza di assegnazione delle somme pignorate e dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione).

Il Tribunale di Roma: a) ha dichiarato improcedibile l’opposizione avverso l’ordinanza del 6 ottobre 2015, nella parte in cui con questa era stata rigettata l’istanza di asse- Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 gnazione delle somme pignorate e dichiarata improcedibile [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 l’esecuzione; b) ha dichiarato cessata la materia del contende- re in ordine all’opposizione avverso l’ordinanza del 9 luglio 2015, nella parte in cui con la stessa era stata respinta l’istanza di accertamento di cui all’art. 549 c.p.c., rigettandola comunque nella parte relativa alla regolamentazione delle spese del relativo procedimento incidentale; c) ha condannato l’opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposi- zione, sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale.

Ricorre il Palazzolo, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Premessa: la vicenda processuale È opportuno, in premessa, dare conto in dettaglio dello svol- gimento della vicenda processuale all’esito della quale è stata emessa la sentenza impugnata. 1.1 [OSCURATO:PERSONA], titolare di un credito retributivo nei con- fronti del Ministero della Giustizia sulla base di una sentenza di condanna esecutiva, ha pignorato le disponibilità del Mini- stero presso la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

Quest’ultima ha reso una dichiarazione di quantità in senso negativo, sostenendo che i fondi pignorabili del Ministero debi- tore erano in realtà tutti già vincolati per precedenti pignora- menti, che ha indicato senza, peraltro, precisare l’esito delle relative procedure.

Il creditore ha chiesto l’assegnazione delle somme pignorate, documentando comunque che, almeno uno dei precedenti pi- Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 gnoramenti indicati dall’istituto terzo (per una somma suffi-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 ciente a soddisfare il suo credito), aveva dato luogo ad una procedura iniziata nel 2008 e che si era poi estinta senza al- cuna assegnazione, onde le relative somme in realtà non po- tevano ritenersi più vincolate, diversamente da quanto soste- nuto nella dichiarazione di quantità. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, senza contestare che la procedura esecutiva del 2008 indicata dal creditore si fosse estinta senza alcuna assegnazione, ha indicato altri numerosi ulteriori pignoramen- ti, notificati successivamente rispetto a tale procedura e che a suo avviso avrebbero avuto prevalenza su quello effettuato dal Palazzolo, senza però, ancora una volta, precisare l’esito dei relativi processi. 1.2 Sulla richiesta del creditore di assegnazione delle somme pignorate, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto doversi fare luogo al procedimento incidentale di accertamento dell’obbligo del terzo davanti a sé, ai sensi dell’art. 549 c.p.c..

All’esito, con provvedimento in data 9 luglio 2015: 1) ha accertato che la dichiarazione di quantità dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia era in realtà da qualificarsi come positiva e non nega- tiva, essendo stata dichiarata l’esistenza di somme dovute al debitore esecutato, per quanto asseritamente vincolate in ba- se a precedenti pignoramenti; 2) ha però rigettato l’istanza di cui all’art. 549 c.p.c. del credi- tore, condannandolo anche alle spese del relativo procedimen- to incidentale, senza assegnare le somme pignorate sulla base della dichiarazione di quantità ritenuta positiva, ma senza neanche disporre la riunione con i precedenti pignoramenti sulle medesime somme, ai sensi degli artt. 550 e 524 c.p.c., facendo, anzi, onere al creditore stesso di documentare l’esito dei pignoramenti successivi a quello del 2008 (procedimento pacificamente estinto senza assegnazione ed il cui esito aveva Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 documentato il creditore stesso), «al fine della loro doverosa [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 riunione». 1.3 Il creditore Palazzolo ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale articolato provvedimento, contestandolo in particolare con riguardo agli aspetti da ultimo esposti e chiedendone la revoca «con ogni consequenziale effetto, an- che in ordine al successivo processo esecutivo in corso, nel senso della ritenuta sussistenza dell’accertata disponibilità di fondi del terzo ed anche in ordine, in subordine, al soggetto che eventualmente sarebbe tenuto a dar conto della sorte del- le richieste di pignoramento avanzate dai 90 o 93 precedenti creditori» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove sono trascritte le conclusioni dell’opposizione); ne ha anche chiesto la sospensione dell’esecutività ai sensi dell’art. 618 c.p.c.. 1.4 Alla successiva udienza, tenuta in data 30 settembre 2015, il giudice dell’esecuzione ha espletato la fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore, ri- gettando l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza opposta e fissando il termine per instaurare il relativo giudizio di merito.

Con provvedimento emesso in data 6 ottobre 2015, inoltre, a scioglimento della riserva adottata nel corso della medesima udienza, preso atto che non era sta- ta fornita la documentazione relativa all’esito dei pignoramenti successivi a quello estinto del 2008, ha rigettato l’istanza di assegnazione reiterata dal creditore e ha dichiarato improce- dibile l’esecuzione, così determinando lo svincolo delle somme pignorate. 1.5 [OSCURATO:PERSONA], nel febbraio 2016, ha instaurato il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione agli atti ese- cutivi avanzata contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 9 luglio 2015 e, con il medesimo atto introduttivo di tale giudizio di merito, ha contestato altresì il Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 provvedimento del 6 ottobre 2015 con il quale era stata di-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 chiarata l’improcedibilità dell’esecuzione.

2. La sentenza impugnata A definizione del giudizio di merito a cognizione piena, il tribu- nale ha rilevato che i motivi dell’opposizione diretti avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 6 ottobre 2015 erano stati proposti tardivamente e, comunque, senza essere preceduti dal ricorso al giudice dell’esecuzione e dallo svolgimento della necessaria fase sommaria dell’opposizione; ha di conseguenza ritenuto improcedibile e/o, comunque, inammissibile, l’opposizione stessa, nella parte in cui con essa era stata contestata la dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione.

Come ulteriore conseguenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione agli atti esecutivi originaria, rivolta avverso il provvedimento del 9 luglio 2015, non sussi- stendo più alcun interesse delle parti all’accertamento dell’esistenza di somme pignorate suscettibili di assegnazione, una volta definitivamente venuto meno il vincolo derivante dal pignoramento.

Ha, peraltro, affermato doversi valutare comunque la fonda- tezza nel merito di tale opposizione, ai soli fini della soccom- benza virtuale, onde procedere alla liquidazione delle relative spese processuali.

Sotto tale ultimo aspetto, ha ritenuto l’opposizione virtual- mente infondata, con riguardo alle allegazioni del creditore in ordine all’inesistenza di vincoli sulle somme già pignorate nel 2008 nella procedura esecutiva estinta.

Ha dunque, sulla base di tali premesse, condannato il credito- re opponente a pagare le spese del giudizio di opposizione, confermando altresì la decisione del giudice dell’esecuzione relativa alla regolamentazione delle spese del procedimento incidentale di cui all’art. 549 c.p.c..

Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022

3. Esame dei motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione dell’art. 2697, c.c. e degli artt. 126, 186 e 186 bis, disp.

Att. c.p.c., artt. 617, II comma, 618, II comma, sotto vari profili, 115, 132, n. 4, 101, II comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»; tale motivo di ricorso risulta articolato in tre di- stinti profili: «sub a.- (violazione art. 617 Il comma, 101, II comma, 132 n. 4 c.p.c., 111 Cost. in relazione all’art. 360, l comma n. 3 cpc).

Mancata prova della avvenuta comunicazio- ne e conoscenza della ordinanza del 6 ottobre 2015 e della re- lativa asserita presunta decadenza, per il decorso del termine dei venti giorni successivi, per la utile conversione dell'atto di citazione»; «sub A2.: violazione dell’art. 115, 617, 618, 112, 101, II comma, 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, l comma, n. 3 c.p.c.»; «sub A3: violazione dell’art. 126 disp.

Att. c.p.c., 112, 115, 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, l comma n. 3 c.p.c.» Il ricorrente censura la dichiarazione di improcedibilità del me- rito dell’opposizione instaurata, a cognizione piena, nel feb- braio 2016, con riguardo ai motivi diretti a contestare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 6 ottobre 2015 (di rigetto dell’istanza di assegnazione delle somme pignorate e dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione), nonché la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del con- tendere in relazione agli altri motivi, diretti a contestare l’ordinanza del 9 luglio 2015.

L’improcedibilità dei motivi di opposizione avverso l’ordinanza del 6 ottobre 2015 è stata affermata dal tribunale sia per il mancato preventivo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, sia per la loro tardiva proposizione, in violazione del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c..

Con il motivo di ricorso in esame, il Palazzolo deduce: a) che in realtà non vi era prova della tardività dell’opposizione, con Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 riguardo a tali motivi di opposizione; b) che i suddetti motivi [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022Numero di raccolta generale 18330/2022 di opposizione erano stati comunque, nella sostanza, già Data pubblicazione 07/06/2022 avanzati con il ricorso avverso l’ordinanza del 9 luglio 2015 e, comunque, nel corso dell’udienza del 30 settembre 2015, on- de in relazione ad essi la fase sommaria doveva ritenersi in realtà svolta regolarmente, proprio in tale ultima udienza.

Sostiene inoltre che, in ogni caso, non poteva ritenersi cessata la materia del contendere sull’originaria opposizione (avverso l’ordinanza del 9 luglio 2015), perché la procedura esecutiva, diversamente da quanto affermato dal tribunale, non era da considerare estinta, essendo stato assegnato il termine per in- staurare il giudizio di merito dell’opposizione.

Il motivo è infondato, sotto ogni profilo. 3.1.1 Il mancato svolgimento della fase sommaria dell’opposizione, nella parte in cui con essa era stata conte- stata l’ordinanza del 6 ottobre 2015, rilevata dal tribunale nel- la decisione impugnata, ha carattere assorbente ai fini della dichiarazione di improcedibilità della stessa e, sotto tale aspetto, la decisione risulta conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte (cfr., in proposito: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; Sez. 3, Ordi- nanze n. 41747 e 41748 del 28/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1159 del 17/01/2022).

D’altra parte, come sottolineato nella sentenza (e come del resto fatto presente dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia nel suo controricorso), l’opposizione avverso tale ordinanza, sarebbe da ritenere an- che tardivamente proposta, in violazione del termine perento- rio di cui all’art. 617 c.p.c.. 3.1.2 Risulta incontestabile, sul piano logico e per ragioni ine- renti all’oggettiva cronologia dei fatti, che l’opposizione in ori- gine proposta dal creditore procedente avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 9 luglio 2015 non possa rite- Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 nersi diretta anche avverso l’ordinanza del 6 ottobre 2015 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 (con la quale è stata dichiarata improcedibile l’esecuzione), per l’insuperabile ragione che quest’ultima ordinanza è stata emessa successivamente all’opposizione stessa (proposta il 27 luglio 2015). 3.1.3 Non può condividersi la tesi del ricorrente per cui si po- trebbero superare i rilievi sin qui svolti in quanto, nel corso della stessa udienza del 30 settembre 2015, egli avrebbe in realtà proposto l’opposizione agli atti esecutivi anche avverso gli ulteriori provvedimenti del giudice dell’esecuzione in ordine al proseguimento della procedura esecutiva (cioè il rigetto dell’istanza di assegnazione e la dichiarazione di improcedibili- tà dell’esecuzione) e, quindi, si dovrebbe ritenere tempestivo il relativo ricorso e regolarmente svolta (nella medesima udienza) la relativa fase sommaria, anche con riguardo a tali motivi di opposizione.

È sufficiente, in proposito, osservare che gli ulteriori provve- dimenti oggetto dei motivi di opposizione in esame non sono stati in realtà pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso dell’udienza del 30 settembre 2015, ma solo all’esito dello scioglimento della riserva formulata in tale udienza, con il provvedimento emesso in data 6 ottobre 2015, onde non è possibile ritenere né che all’udienza del 30 settembre fosse stata già proposta l’opposizione contro tale (successivo) prov- vedimento, né – ovviamente, tanto meno – che in tale occa- sione si fosse altresì svolta la relativa fase sommaria. 3.1.4 Va, in definitiva, confermata la decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ha rilevato che, non potendo tro- vare accoglimento nel merito l’opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 6 ottobre 2015, con la qua- le l’esecuzione stessa è stata dichiarata improcedibile, si è de- terminata l’irreversibile cessazione di ogni effetto del pigno- ramento e il definitivo svincolo delle somme pignorate.

Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 La decisione impugnata è, poi, da condividere anche nella par-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 te in cui, da tale premessa, ha fatto discendere l’ulteriore con- seguenza del venir meno dell’interesse delle parti ad ogni ac- certamento in ordine alla sussistenza di vincoli sulle stesse somme pignorate ed alla possibilità di pervenire alla loro eventuale assegnazione, ciò che costituiva in definitiva l’oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta regolar- mente dal Palazzolo avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 9 luglio 2015, in relazione alla quale, dunque, va confermata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 3.1.5 È, infine, appena il caso di osservare che nessun rilievo può avere, a sostegno degli assunti del ricorrente, la circo- stanza che il giudice dell’esecuzione, contestualmente alla pronuncia dell’ordinanza dichiarativa dell’improcedibilità dell’esecuzione, abbia comunque anche assegnato il termine per l’instaurazione del giudizio di merito relativo all’opposizione agli atti esecutivi avverso il suo precedente provvedimento del 9 luglio 2015.

La mancata regolare impugnazione del provvedimento di defi- nitiva chiusura della procedura esecutiva senza alcuna asse- gnazione ha, infatti, determinato, solo successivamente (cioè solo dopo la scadenza del termine per l’opposizione contro tale provvedimento), il definitivo venir meno del vincolo sulle somme pignorate e, quindi, dell’interesse alla decisione di quell’opposizione (ciò senza contare che quel termine avrebbe dovuto comunque essere assegnato, anche a prescindere dall’esito della procedura esecutiva, quanto meno al fine di consentire alle parti di ottenere una decisione definitiva sulle spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale).

Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 3.2 Con il secondo motivo si denunzia «violazione dellNumero di raccolta generale 18330/2022’art.

Data pubblicazione 07/06/2022 2697 c.c., degli artt. 115, 617, 618, 547, 550 e 549, 624, 669 terdecies c.p.c., in relazione all’art. 360, l comma, n. 3».

Con il terzo motivo si denunzia «violazione dell’art. 118 disp.

Att. c.p.c. e dell’art. 543, l comma, 115, 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, l comma, n. 3 c.p.c.».

Il secondo e il terzo motivo hanno, nella sostanza, ad oggetto le statuizioni della sentenza impugnata con le quali il tribuna- le, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine ai motivi di opposizione diretti avverso l’ordinanza del 9 luglio 2015 (in particolare nella parte in cui con quest’ultima era stata respinta l’istanza di accertamento di cui all’art. 549 c.p.c.), ha ritenuto l’opponente virtualmente soccombente nel merito, in relazione a tale opposizione, anche con riguardo al- la decisione del giudice dell’esecuzione relativa alla regola- mentazione delle spese del procedimento incidentale di cui all’art. 549 c.p.c., con definitiva sua condanna al pagamento delle spese dell’intero giudizio di opposizione.

I motivi in esame, diretti avverso i medesimi capi della sen- tenza impugnata, oltre che logicamente e giuridicamente con- nessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Nel ricorso viene chiarito che, con l’opposizione agli atti ese- cutivi avverso l’ordinanza del 9 luglio 2015, erano state conte- state, oltre alla decisione sull’accertamento dell’obbligo del terzo svolto in via incidentale dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c., anche le ulteriori statuizioni con le quali lo stesso giudice dell’esecuzione aveva: a) erroneamente negato la possibilità di procedere all’assegnazione delle som- me pignorate, pur avendo riconosciuto carattere positivo alla dichiarazione di quantità (non avendo rilievo – ad avviso dell’opponente – il riferimento a pretesi vincoli derivanti da al- tri pignoramenti, in realtà insussistenti per essere state rese Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 in relazione ad essi dichiarazioni di quantità negative e, co-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 munque, da verificare di ufficio, e ciò quanto meno con ri- guardo alle somme vincolate nella procedura esecutiva del 2008 indicata dall’istituto terzo pignorato, che si era pacifica- mente estinta senza alcuna assegnazione); b) erroneamente fatto, comunque, carico proprio ad esso creditore di documen- tare l’esito delle numerose procedure esecutive successive a quella estinta del 2008, ritenute di impedimento all’assegnazione delle somme pignorate (cfr. pag. 20 e 21 del ricorso, per la trascrizione del relativo motivo di opposizione).

I motivi in esame sono solo parzialmente fondati, nei limiti che saranno di seguito chiariti. 3.2.1 Va, preliminarmente, precisato che il ricorrente contesta integralmente la decisione adottata dal tribunale sulla sua op- posizione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 9 luglio 2015, sostenendo non solo – come già visto – che su tale opposizione non avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma anche che es- sa in realtà avrebbe dovuto essere accolta nel merito e che, di conseguenza, la parte opposta avrebbe dovuto essere con- dannata al pagamento delle relative spese processuali (cfr., in particolare, per quest’ultimo punto, le conclusioni del ricorso), ciò evidentemente sull’implicito (e auspicato) presupposto dell’accoglimento delle preliminari censure relative alla am- missibilità dei motivi di opposizione avverso il provvedimento di improcedibilità dell’esecuzione e di quelle relative alla stes- sa cessazione della materia del contendere.

Poiché, però, tali ultime censure sono da disattendere, come esposto nella valutazione del primo motivo del ricorso, ne di- scende che quelle ora in esame non possono essere prese in considerazione ai fini dell’accoglimento dell’opposizione nel merito, ma esclusivamente ai fini della valutazione della soc- combenza virtuale in ordine alla stessa e, quindi, esclusiva- Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 mente ai fini della disciplina delle relative spese processuali, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 cioè ai fini di un solo parziale accoglimento dei motivi di ricor- so in esame.

È, infatti, da ritenere che la specifica impugnazione del capo della decisione relativo all’infondatezza (virtuale) dell’opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 9 luglio 2015, capo di decisione che, nell’economia della stessa decisione impugnata, ha ad oggetto esclusivamente la regolamentazione delle spese processuali (effettuata dal tribunale sulla base, appunto, del principio del- la cd. soccombenza virtuale), deve comunque essere necessa- riamente presa in considerazione proprio ai limitati fini di tale ultima questione, una volta disattese le ulteriori censure diret- te a contestare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Laddove il giudice dichiari cessata la materia del contendere su una domanda e, di conseguenza, disciplini le relative spese processuali sulla base del principio della cd. soccombenza vir- tuale ritenendo (virtualmente) infondata detta domanda e quindi condannando al pagamento delle spese di lite la parte che l’ha proposta, quest’ultima, se intende contestare sia la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sia la valutazione di infondatezza (virtuale) della sua domanda, in base alla quale è stata anche condannata al pagamento delle spese, ben può impugnare entrambi i profili della decisione: in caso di accoglimento integrale dell’impugnazione, otterrà l’accoglimento nel merito della domanda stessa e la condanna della controparte alle relative spese processuali; se invece l’impugnazione non risulti fondata con riguardo al profilo rela- tivo alla contestazione dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, essa conserva comunque il suo valore sotto il profilo relativo alle contestazioni inerenti alla ritenuta infonda- tezza della domanda originaria, ma il suo accoglimento potrà Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 13 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 valere ai soli fini della verifica della regolamentazione delle [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 spese sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale, trattandosi di una richiesta certamente compresa nel più am- pio oggetto dell’impugnazione, di cui non può essere omesso l’esame integrale. 3.2.2 Va, quindi – sia pure esclusivamente ai fini appena indi- cati – presa in esame la statuizione, contenuta nella decisione impugnata, di virtuale infondatezza dell’opposizione avanzata avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 9 luglio 2015.

Tale statuizione non risulta conforme a diritto. 3.2.3 Si osserva, in via preliminare, che il tribunale non ha, in realtà, preso in esame in modo corretto ed esaustivo l’effettivo oggetto di tale opposizione (oggetto già sopra illu- strato e che chiaramente si evince dalla descrizione contenuta a pag. 2 della stessa sentenza impugnata, oltre che dal ricor- so, in particolare dalle pagine 21 e 22 dello stesso, in cui è trascritto il contenuto delle difese dell’opponente).

Si è infatti limitato a giudicarla infondata esclusivamente sulla base del rilievo della impossibilità di pervenire alla immediata assegnazione delle somme pignorate – anche quelle di cui alla procedura del 2008, di cui era stata documentata l’estinzione – e ciò sull’assunto che avrebbe eventualmente dovuto proce- dersi prima alla riunione della procedura esecutiva con le altre che avevano avuto origine dai pignoramenti indicati dal terzo, aventi ad oggetto i medesimi crediti.

In tal modo, non ha però colto adeguatamente l’effettivo og- getto ed il senso stesso di quella opposizione, che era in realtà diverso, più ampio e almeno parzialmente fondato.

Con l’ordinanza del 9 luglio 2015, il giudice dell’esecuzione aveva in realtà riconosciuto il carattere positivo della dichiara- zione di quantità, resa in senso (almeno formalmente) negati- vo dal terzo e contestata, come tale, dal creditore; era rima- Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 14 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 sto altresì pacificamente acquisito che, almeno in parte, il vin-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 colo sulle somme pignorate dichiarato dal terzo nella sua ori- ginaria dichiarazione era effettivamente venuto meno (con ri- guardo al pignoramento del 2008, estinto senza assegnazione, salva la verifica del rilievo in proposito dei successivi pignora- menti, indicati dal terzo stesso solo in un momento successi- vo), residuando contrasto, nella sostanza, essenzialmente in ordine all’onere di documentare l’esito delle procedure esecu- tive ancora pendenti ed aventi ad oggetto le medesime som- me pignorate dal creditore.

Secondo il giudice dell’esecuzione, non avrebbe potuto proce- dersi alla riunione della procedura promossa dal Palazzolo (riunione pur qualificata dallo stesso giudice come “doverosa”) con quelle originate dai precedenti pignoramenti aventi ad og- getto i medesimi crediti e indicati dal terzo, secondo quanto prescritto dagli artt. 550 e 524 c.p.c., se il creditore stesso non avesse documentato l’esito di tutti i suddetti pignoramen- ti.

Per tale ragione, ritenuto il creditore soccombente in relazione al procedimento incidentale endoesecutivo di accertamento dell’obbligo del terzo – procedimento cui peraltro egli stesso, quale giudice dell’esecuzione, aveva dato corso – gli ha fatto espresso onere di documentare l’esito di quei pignoramenti, con un provvedimento articolato che risulta contestato dal creditore sotto tutti gli aspetti indicati, con l’opposizione del luglio 2015 (il cui oggetto è stato già richiamato in preceden- za: cfr. paragrafi 1.3 e 3.2).

Tale opposizione avrebbe dovuto ritenersi almeno parzialmen- te fondata.

Va infatti ribadito, in diritto, non solo che la riunione dei pi- gnoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene (inclusi i cre- diti, ai sensi degli artt. 550 e 524 c.p.c.) va obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione, ma anche che essa deve Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 15 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 avvenire di ufficio, non essendo necessaria alcuna istanza di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 parte; tanto meno, quindi, può sostenersi che il creditore pro- cedente debba documentare l’esito dei precedenti pignora- menti indicati dal terzo (anche a voler ipotizzare che abbia ti- tolo per esaminarne gli atti), trattandosi in realtà di una verifi- ca che deve avvenire di ufficio, ai fini della necessaria riunione delle procedure e della conseguente verifica del concorso tra i creditori, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione.

Non poteva, quindi, essere subordinata la riunione dei proce- dimenti esecutivi aventi ad oggetto i medesimi crediti pignora- ti dal Palazzolo (e, in definitiva, la stessa futura assegnazione delle somme pignorate) alla documentazione, da parte di quest’ultimo, dell’esito degli stessi, come disposto dal giudice dell’esecuzione con il provvedimento contestato, proprio sotto tale profilo (tra gli altri), dal creditore nella sua opposizione agli atti esecutivi e come, almeno implicitamente, confermato (per quanto ai soli fini della soccombenza virtuale) nella deci- sione impugnata.

Emerge d’altronde – a giudizio della Corte – dal contenuto del ricorso per cassazione del Palazzolo, sia pure (come già chiari- to) nell’ambito del suo più ampio oggetto, la sostanziale cen- sura delle suddette statuizioni, che stanno alla base della de- cisione impugnata sulla soccombenza virtuale in ordine ai mo- tivi dell’opposizione ritenuti ammissibili e procedibili: e, trat- tandosi di statuizioni non conformi a diritto, come appena esposto, la decisione impugnata va, di conseguenza, cassata sotto tale profilo, in accoglimento, per quanto di ragione, del secondo e terzo motivo del ricorso.

4. Decisione nel merito Alla cassazione della decisione impugnata, nei limiti in prece- denza indicati (cioè esclusivamente in relazione alla soccom- benza virtuale e, quindi, alla regolamentazione delle spese Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 16 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 processuali), può fare seguito la decisione nel merito, ai sensi [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022Numero di raccolta generale 18330/2022 dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori Data pubblicazione 07/06/2022 accertamenti di fatto.

Ritiene, infatti, la Corte che, anche al di là dei profili di parzia- le (virtuale) fondatezza dell’opposizione evidenziati e tenuto, peraltro, conto che l’opposizione stessa era certamente per una parte improcedibile, sussiste in realtà sia una situazione di reciproca soccombenza delle parti (in parte reale, in parte virtuale), sia, in ogni caso, eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione risul- tante dalla sentenza Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, anche a prescindere dall’esito (reale e virtuale) della stes- sa, in considerazione della evidente peculiarità della situazione processuale che si è determinata in sede esecutiva senza al- cuna responsabilità del creditore procedente, della controver- sa natura della dichiarazione di quantità resa dal terzo e dell’oggettiva equivocità della stessa, dell’oggettiva incertezza interpretativa, o quanto meno delle prassi in relazione all’obbligo di riunione dei successivi pignoramenti sui medesi- mi crediti e, non da ultimo, delle evidenti difficoltà pratiche implicate dalla verifica (da chiunque svolta) dell’esito dei nu- merosi pignoramenti indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia come aventi ad oggetto le medesime somme pignorate dal Palazzolo.

È appena il caso di sottolineare, in proposito che, secondo l’indirizzo di questa Corte, «la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell’intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensa- zione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicita- te, in via integrativa, anche in sede di gravame» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016, Rv. 638618 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 11494 del 21/06/2004, Rv. 573779 – 01).

Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 17 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 Le indicate eccezionali ragioni giustificano, d’altra parte, altre-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 sì: 1) la integrale compensazione delle spese relative all’accertamento incidentale svolto in via cd. endoesecutiva dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c., con la conseguenza che, per tale aspetto, all’accoglimento del pre- sente ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata consegue, a giudizio della Corte, altresì l’inefficacia del relati- vo provvedimento di liquidazione del giudice dell’esecuzione; 2) la integrale compensazione tra le parti anche delle spese del presente giudizio di legittimità (che peraltro, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., consegue anche al solo parziale accoglimento dello stesso e, quindi, alla reciproca soccomben- za delle parti pure in questa sede).

5. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo del ricorso è rigettato; il secondo ed il terzo sono parzialmente accolti, nei limiti di cui in motivazione e per quanto di ragione; di conseguenza, la decisione impugnata è cassata in relazione ai soli profili accolti.

Decidendo nel merito, è disposta la integrale compensazione delle spese processuali relative all’opposizione agli atti esecu- tivi proposta dal Palazzolo nonché di quelle relative all’accertamento incidentale svolto nel corso del processo ese- cutivo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. (con conseguente inefficacia del relativo provvedimento di liquidazione emesso dal giudice dell’esecuzione) e di quelle relative al presente giudizio di le- gittimità. per questi motivi La Corte: - rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie parzialmente il secondo ed il terzo, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto, cassa la decisione impugnata, in relazione ai profili accolti; Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 18 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 - decidendo nel merito, dispone la integrale compensazio-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 ne delle spese processuali relative all’opposizione agli atti esecutivi proposta dal Palazzolo nonché di quelle re- lative all’accertamento incidentale svolto nel corso del processo esecutivo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. (con con- seguente inefficacia del relativo provvedimento di liqui- dazione emesso d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28239 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R12 A592B) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46M08 F545R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64I43 C351Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M45 A662J) -controricorrente- nonché MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6838/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 giudiziale (sentenza di condanna della Corte di Appello di Ro- ma – Sezione Lavoro), ha promosso l’esecuzione forzata con- tro il Ministero della Giustizia, pignorando le disponibilità di quest’ultimo presso la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia – Sezione di [OSCURATO:PERSONA] di Roma. A seguito di contestazioni insorte in ordine alla dichiarazione di quantità resa dall’istituto terzo in senso negativo, il giudice dell’esecuzione ha disposto procedersi all’accertamento dell’obbligo del terzo davanti a sé, in contraddittorio tra le parti e con il terzo, secondo il procedimento cd. endoesecutivo previsto dalla attuale formulazione dell’art. 549 c.p.c.. All’esito, ha pronunciato un’ordinanza, in data 9 luglio 2015, con la quale ha qualificato la dichiarazione di quantità resa dall’istituto terzo come positiva e ha rigettato altre contesta- zioni del creditore in ordine alla stessa, invitandolo peraltro a documentare lo stato di una serie di procedure esecutive indi- cate dal terzo come aventi ad oggetto i medesimi crediti og- getto del pignoramento da lui promosso. Avverso tale provvedimento, il creditore procedente Palazzolo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.617 c.p.c. e, dopo la fase sommaria, svoltasi davanti al giudi- ce dell’esecuzione all’udienza tenuta in data 30 settembre 2015, ha instaurato il relativo giudizio di merito, contestando con il relativo atto introduttivo anche i provvedimenti adottati da quest’ultimo all’esito di tale udienza, con ordinanza del 6 ottobre 2015, aventi ad oggetto il proseguimento della proce- dura esecutiva (rigetto dell’istanza di assegnazione delle somme pignorate e dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione). Il Tribunale di Roma: a) ha dichiarato improcedibile l’opposizione avverso l’ordinanza del 6 ottobre 2015, nella parte in cui con questa era stata rigettata l’istanza di asse- Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 gnazione delle somme pignorate e dichiarata improcedibile [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 l’esecuzione; b) ha dichiarato cessata la materia del contende- re in ordine all’opposizione avverso l’ordinanza del 9 luglio 2015, nella parte in cui con la stessa era stata respinta l’istanza di accertamento di cui all’art. 549 c.p.c., rigettandola comunque nella parte relativa alla regolamentazione delle spese del relativo procedimento incidentale; c) ha condannato l’opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposi- zione, sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale. Ricorre il Palazzolo, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Premessa: la vicenda processuale È opportuno, in premessa, dare conto in dettaglio dello svol- gimento della vicenda processuale all’esito della quale è stata emessa la sentenza impugnata. 1.1 [OSCURATO:PERSONA], titolare di un credito retributivo nei con- fronti del Ministero della Giustizia sulla base di una sentenza di condanna esecutiva, ha pignorato le disponibilità del Mini- stero presso la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Quest’ultima ha reso una dichiarazione di quantità in senso negativo, sostenendo che i fondi pignorabili del Ministero debi- tore erano in realtà tutti già vincolati per precedenti pignora- menti, che ha indicato senza, peraltro, precisare l’esito delle relative procedure. Il creditore ha chiesto l’assegnazione delle somme pignorate, documentando comunque che, almeno uno dei precedenti pi- Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 gnoramenti indicati dall’istituto terzo (per una somma suffi-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 ciente a soddisfare il suo credito), aveva dato luogo ad una procedura iniziata nel 2008 e che si era poi estinta senza al- cuna assegnazione, onde le relative somme in realtà non po- tevano ritenersi più vincolate, diversamente da quanto soste- nuto nella dichiarazione di quantità. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, senza contestare che la procedura esecutiva del 2008 indicata dal creditore si fosse estinta senza alcuna assegnazione, ha indicato altri numerosi ulteriori pignoramen- ti, notificati successivamente rispetto a tale procedura e che a suo avviso avrebbero avuto prevalenza su quello effettuato dal Palazzolo, senza però, ancora una volta, precisare l’esito dei relativi processi. 1.2 Sulla richiesta del creditore di assegnazione delle somme pignorate, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto doversi fare luogo al procedimento incidentale di accertamento dell’obbligo del terzo davanti a sé, ai sensi dell’art. 549 c.p.c.. All’esito, con provvedimento in data 9 luglio 2015: 1) ha accertato che la dichiarazione di quantità dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia era in realtà da qualificarsi come positiva e non nega- tiva, essendo stata dichiarata l’esistenza di somme dovute al debitore esecutato, per quanto asseritamente vincolate in ba- se a precedenti pignoramenti; 2) ha però rigettato l’istanza di cui all’art. 549 c.p.c. del credi- tore, condannandolo anche alle spese del relativo procedimen- to incidentale, senza assegnare le somme pignorate sulla base della dichiarazione di quantità ritenuta positiva, ma senza neanche disporre la riunione con i precedenti pignoramenti sulle medesime somme, ai sensi degli artt. 550 e 524 c.p.c., facendo, anzi, onere al creditore stesso di documentare l’esito dei pignoramenti successivi a quello del 2008 (procedimento pacificamente estinto senza assegnazione ed il cui esito aveva Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 documentato il creditore stesso), «al fine della loro doverosa [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 riunione». 1.3 Il creditore Palazzolo ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale articolato provvedimento, contestandolo in particolare con riguardo agli aspetti da ultimo esposti e chiedendone la revoca «con ogni consequenziale effetto, an- che in ordine al successivo processo esecutivo in corso, nel senso della ritenuta sussistenza dell’accertata disponibilità di fondi del terzo ed anche in ordine, in subordine, al soggetto che eventualmente sarebbe tenuto a dar conto della sorte del- le richieste di pignoramento avanzate dai 90 o 93 precedenti creditori» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove sono trascritte le conclusioni dell’opposizione); ne ha anche chiesto la sospensione dell’esecutività ai sensi dell’art. 618 c.p.c.. 1.4 Alla successiva udienza, tenuta in data 30 settembre 2015, il giudice dell’esecuzione ha espletato la fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore, ri- gettando l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza opposta e fissando il termine per instaurare il relativo giudizio di merito. Con provvedimento emesso in data 6 ottobre 2015, inoltre, a scioglimento della riserva adottata nel corso della medesima udienza, preso atto che non era sta- ta fornita la documentazione relativa all’esito dei pignoramenti successivi a quello estinto del 2008, ha rigettato l’istanza di assegnazione reiterata dal creditore e ha dichiarato improce- dibile l’esecuzione, così determinando lo svincolo delle somme pignorate. 1.5 [OSCURATO:PERSONA], nel febbraio 2016, ha instaurato il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione agli atti ese- cutivi avanzata contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 9 luglio 2015 e, con il medesimo atto introduttivo di tale giudizio di merito, ha contestato altresì il Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 provvedimento del 6 ottobre 2015 con il quale era stata di-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 chiarata l’improcedibilità dell’esecuzione. 2. La sentenza impugnata A definizione del giudizio di merito a cognizione piena, il tribu- nale ha rilevato che i motivi dell’opposizione diretti avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 6 ottobre 2015 erano stati proposti tardivamente e, comunque, senza essere preceduti dal ricorso al giudice dell’esecuzione e dallo svolgimento della necessaria fase sommaria dell’opposizione; ha di conseguenza ritenuto improcedibile e/o, comunque, inammissibile, l’opposizione stessa, nella parte in cui con essa era stata contestata la dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione. Come ulteriore conseguenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione agli atti esecutivi originaria, rivolta avverso il provvedimento del 9 luglio 2015, non sussi- stendo più alcun interesse delle parti all’accertamento dell’esistenza di somme pignorate suscettibili di assegnazione, una volta definitivamente venuto meno il vincolo derivante dal pignoramento. Ha, peraltro, affermato doversi valutare comunque la fonda- tezza nel merito di tale opposizione, ai soli fini della soccom- benza virtuale, onde procedere alla liquidazione delle relative spese processuali. Sotto tale ultimo aspetto, ha ritenuto l’opposizione virtual- mente infondata, con riguardo alle allegazioni del creditore in ordine all’inesistenza di vincoli sulle somme già pignorate nel 2008 nella procedura esecutiva estinta. Ha dunque, sulla base di tali premesse, condannato il credito- re opponente a pagare le spese del giudizio di opposizione, confermando altresì la decisione del giudice dell’esecuzione relativa alla regolamentazione delle spese del procedimento incidentale di cui all’art. 549 c.p.c.. Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 3. Esame dei motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione dell’art. 2697, c.c. e degli artt. 126, 186 e 186 bis, disp. Att. c.p.c., artt. 617, II comma, 618, II comma, sotto vari profili, 115, 132, n. 4, 101, II comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»; tale motivo di ricorso risulta articolato in tre di- stinti profili: «sub a.- (violazione art. 617 Il comma, 101, II comma, 132 n. 4 c.p.c., 111 Cost. in relazione all’art. 360, l comma n. 3 cpc). Mancata prova della avvenuta comunicazio- ne e conoscenza della ordinanza del 6 ottobre 2015 e della re- lativa asserita presunta decadenza, per il decorso del termine dei venti giorni successivi, per la utile conversione dell'atto di citazione»; «sub A2.: violazione dell’art. 115, 617, 618, 112, 101, II comma, 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, l comma, n. 3 c.p.c.»; «sub A3: violazione dell’art. 126 disp. Att. c.p.c., 112, 115, 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, l comma n. 3 c.p.c.» Il ricorrente censura la dichiarazione di improcedibilità del me- rito dell’opposizione instaurata, a cognizione piena, nel feb- braio 2016, con riguardo ai motivi diretti a contestare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 6 ottobre 2015 (di rigetto dell’istanza di assegnazione delle somme pignorate e dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione), nonché la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del con- tendere in relazione agli altri motivi, diretti a contestare l’ordinanza del 9 luglio 2015. L’improcedibilità dei motivi di opposizione avverso l’ordinanza del 6 ottobre 2015 è stata affermata dal tribunale sia per il mancato preventivo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, sia per la loro tardiva proposizione, in violazione del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c.. Con il motivo di ricorso in esame, il Palazzolo deduce: a) che in realtà non vi era prova della tardività dell’opposizione, con Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 riguardo a tali motivi di opposizione; b) che i suddetti motivi [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022Numero di raccolta generale 18330/2022 di opposizione erano stati comunque, nella sostanza, già Data pubblicazione 07/06/2022 avanzati con il ricorso avverso l’ordinanza del 9 luglio 2015 e, comunque, nel corso dell’udienza del 30 settembre 2015, on- de in relazione ad essi la fase sommaria doveva ritenersi in realtà svolta regolarmente, proprio in tale ultima udienza. Sostiene inoltre che, in ogni caso, non poteva ritenersi cessata la materia del contendere sull’originaria opposizione (avverso l’ordinanza del 9 luglio 2015), perché la procedura esecutiva, diversamente da quanto affermato dal tribunale, non era da considerare estinta, essendo stato assegnato il termine per in- staurare il giudizio di merito dell’opposizione. Il motivo è infondato, sotto ogni profilo. 3.1.1 Il mancato svolgimento della fase sommaria dell’opposizione, nella parte in cui con essa era stata conte- stata l’ordinanza del 6 ottobre 2015, rilevata dal tribunale nel- la decisione impugnata, ha carattere assorbente ai fini della dichiarazione di improcedibilità della stessa e, sotto tale aspetto, la decisione risulta conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte (cfr., in proposito: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; Sez. 3, Ordi- nanze n. 41747 e 41748 del 28/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1159 del 17/01/2022). D’altra parte, come sottolineato nella sentenza (e come del resto fatto presente dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia nel suo controricorso), l’opposizione avverso tale ordinanza, sarebbe da ritenere an- che tardivamente proposta, in violazione del termine perento- rio di cui all’art. 617 c.p.c.. 3.1.2 Risulta incontestabile, sul piano logico e per ragioni ine- renti all’oggettiva cronologia dei fatti, che l’opposizione in ori- gine proposta dal creditore procedente avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 9 luglio 2015 non possa rite- Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 nersi diretta anche avverso l’ordinanza del 6 ottobre 2015 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 (con la quale è stata dichiarata improcedibile l’esecuzione), per l’insuperabile ragione che quest’ultima ordinanza è stata emessa successivamente all’opposizione stessa (proposta il 27 luglio 2015). 3.1.3 Non può condividersi la tesi del ricorrente per cui si po- trebbero superare i rilievi sin qui svolti in quanto, nel corso della stessa udienza del 30 settembre 2015, egli avrebbe in realtà proposto l’opposizione agli atti esecutivi anche avverso gli ulteriori provvedimenti del giudice dell’esecuzione in ordine al proseguimento della procedura esecutiva (cioè il rigetto dell’istanza di assegnazione e la dichiarazione di improcedibili- tà dell’esecuzione) e, quindi, si dovrebbe ritenere tempestivo il relativo ricorso e regolarmente svolta (nella medesima udienza) la relativa fase sommaria, anche con riguardo a tali motivi di opposizione. È sufficiente, in proposito, osservare che gli ulteriori provve- dimenti oggetto dei motivi di opposizione in esame non sono stati in realtà pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso dell’udienza del 30 settembre 2015, ma solo all’esito dello scioglimento della riserva formulata in tale udienza, con il provvedimento emesso in data 6 ottobre 2015, onde non è possibile ritenere né che all’udienza del 30 settembre fosse stata già proposta l’opposizione contro tale (successivo) prov- vedimento, né – ovviamente, tanto meno – che in tale occa- sione si fosse altresì svolta la relativa fase sommaria. 3.1.4 Va, in definitiva, confermata la decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ha rilevato che, non potendo tro- vare accoglimento nel merito l’opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 6 ottobre 2015, con la qua- le l’esecuzione stessa è stata dichiarata improcedibile, si è de- terminata l’irreversibile cessazione di ogni effetto del pigno- ramento e il definitivo svincolo delle somme pignorate. Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 La decisione impugnata è, poi, da condividere anche nella par-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 te in cui, da tale premessa, ha fatto discendere l’ulteriore con- seguenza del venir meno dell’interesse delle parti ad ogni ac- certamento in ordine alla sussistenza di vincoli sulle stesse somme pignorate ed alla possibilità di pervenire alla loro eventuale assegnazione, ciò che costituiva in definitiva l’oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta regolar- mente dal Palazzolo avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 9 luglio 2015, in relazione alla quale, dunque, va confermata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 3.1.5 È, infine, appena il caso di osservare che nessun rilievo può avere, a sostegno degli assunti del ricorrente, la circo- stanza che il giudice dell’esecuzione, contestualmente alla pronuncia dell’ordinanza dichiarativa dell’improcedibilità dell’esecuzione, abbia comunque anche assegnato il termine per l’instaurazione del giudizio di merito relativo all’opposizione agli atti esecutivi avverso il suo precedente provvedimento del 9 luglio 2015. La mancata regolare impugnazione del provvedimento di defi- nitiva chiusura della procedura esecutiva senza alcuna asse- gnazione ha, infatti, determinato, solo successivamente (cioè solo dopo la scadenza del termine per l’opposizione contro tale provvedimento), il definitivo venir meno del vincolo sulle somme pignorate e, quindi, dell’interesse alla decisione di quell’opposizione (ciò senza contare che quel termine avrebbe dovuto comunque essere assegnato, anche a prescindere dall’esito della procedura esecutiva, quanto meno al fine di consentire alle parti di ottenere una decisione definitiva sulle spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale). Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 3.2 Con il secondo motivo si denunzia «violazione dellNumero di raccolta generale 18330/2022’art. Data pubblicazione 07/06/2022 2697 c.c., degli artt. 115, 617, 618, 547, 550 e 549, 624, 669 terdecies c.p.c., in relazione all’art. 360, l comma, n. 3». Con il terzo motivo si denunzia «violazione dell’art. 118 disp. Att. c.p.c. e dell’art. 543, l comma, 115, 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, l comma, n. 3 c.p.c.». Il secondo e il terzo motivo hanno, nella sostanza, ad oggetto le statuizioni della sentenza impugnata con le quali il tribuna- le, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine ai motivi di opposizione diretti avverso l’ordinanza del 9 luglio 2015 (in particolare nella parte in cui con quest’ultima era stata respinta l’istanza di accertamento di cui all’art. 549 c.p.c.), ha ritenuto l’opponente virtualmente soccombente nel merito, in relazione a tale opposizione, anche con riguardo al- la decisione del giudice dell’esecuzione relativa alla regola- mentazione delle spese del procedimento incidentale di cui all’art. 549 c.p.c., con definitiva sua condanna al pagamento delle spese dell’intero giudizio di opposizione. I motivi in esame, diretti avverso i medesimi capi della sen- tenza impugnata, oltre che logicamente e giuridicamente con- nessi, possono essere esaminati congiuntamente. Nel ricorso viene chiarito che, con l’opposizione agli atti ese- cutivi avverso l’ordinanza del 9 luglio 2015, erano state conte- state, oltre alla decisione sull’accertamento dell’obbligo del terzo svolto in via incidentale dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c., anche le ulteriori statuizioni con le quali lo stesso giudice dell’esecuzione aveva: a) erroneamente negato la possibilità di procedere all’assegnazione delle som- me pignorate, pur avendo riconosciuto carattere positivo alla dichiarazione di quantità (non avendo rilievo – ad avviso dell’opponente – il riferimento a pretesi vincoli derivanti da al- tri pignoramenti, in realtà insussistenti per essere state rese Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 in relazione ad essi dichiarazioni di quantità negative e, co-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 munque, da verificare di ufficio, e ciò quanto meno con ri- guardo alle somme vincolate nella procedura esecutiva del 2008 indicata dall’istituto terzo pignorato, che si era pacifica- mente estinta senza alcuna assegnazione); b) erroneamente fatto, comunque, carico proprio ad esso creditore di documen- tare l’esito delle numerose procedure esecutive successive a quella estinta del 2008, ritenute di impedimento all’assegnazione delle somme pignorate (cfr. pag. 20 e 21 del ricorso, per la trascrizione del relativo motivo di opposizione). I motivi in esame sono solo parzialmente fondati, nei limiti che saranno di seguito chiariti. 3.2.1 Va, preliminarmente, precisato che il ricorrente contesta integralmente la decisione adottata dal tribunale sulla sua op- posizione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 9 luglio 2015, sostenendo non solo – come già visto – che su tale opposizione non avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma anche che es- sa in realtà avrebbe dovuto essere accolta nel merito e che, di conseguenza, la parte opposta avrebbe dovuto essere con- dannata al pagamento delle relative spese processuali (cfr., in particolare, per quest’ultimo punto, le conclusioni del ricorso), ciò evidentemente sull’implicito (e auspicato) presupposto dell’accoglimento delle preliminari censure relative alla am- missibilità dei motivi di opposizione avverso il provvedimento di improcedibilità dell’esecuzione e di quelle relative alla stes- sa cessazione della materia del contendere. Poiché, però, tali ultime censure sono da disattendere, come esposto nella valutazione del primo motivo del ricorso, ne di- scende che quelle ora in esame non possono essere prese in considerazione ai fini dell’accoglimento dell’opposizione nel merito, ma esclusivamente ai fini della valutazione della soc- combenza virtuale in ordine alla stessa e, quindi, esclusiva- Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 mente ai fini della disciplina delle relative spese processuali, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 cioè ai fini di un solo parziale accoglimento dei motivi di ricor- so in esame. È, infatti, da ritenere che la specifica impugnazione del capo della decisione relativo all’infondatezza (virtuale) dell’opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 9 luglio 2015, capo di decisione che, nell’economia della stessa decisione impugnata, ha ad oggetto esclusivamente la regolamentazione delle spese processuali (effettuata dal tribunale sulla base, appunto, del principio del- la cd. soccombenza virtuale), deve comunque essere necessa- riamente presa in considerazione proprio ai limitati fini di tale ultima questione, una volta disattese le ulteriori censure diret- te a contestare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Laddove il giudice dichiari cessata la materia del contendere su una domanda e, di conseguenza, disciplini le relative spese processuali sulla base del principio della cd. soccombenza vir- tuale ritenendo (virtualmente) infondata detta domanda e quindi condannando al pagamento delle spese di lite la parte che l’ha proposta, quest’ultima, se intende contestare sia la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sia la valutazione di infondatezza (virtuale) della sua domanda, in base alla quale è stata anche condannata al pagamento delle spese, ben può impugnare entrambi i profili della decisione: in caso di accoglimento integrale dell’impugnazione, otterrà l’accoglimento nel merito della domanda stessa e la condanna della controparte alle relative spese processuali; se invece l’impugnazione non risulti fondata con riguardo al profilo rela- tivo alla contestazione dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, essa conserva comunque il suo valore sotto il profilo relativo alle contestazioni inerenti alla ritenuta infonda- tezza della domanda originaria, ma il suo accoglimento potrà Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 13 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 valere ai soli fini della verifica della regolamentazione delle [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 spese sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale, trattandosi di una richiesta certamente compresa nel più am- pio oggetto dell’impugnazione, di cui non può essere omesso l’esame integrale. 3.2.2 Va, quindi – sia pure esclusivamente ai fini appena indi- cati – presa in esame la statuizione, contenuta nella decisione impugnata, di virtuale infondatezza dell’opposizione avanzata avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 9 luglio 2015. Tale statuizione non risulta conforme a diritto. 3.2.3 Si osserva, in via preliminare, che il tribunale non ha, in realtà, preso in esame in modo corretto ed esaustivo l’effettivo oggetto di tale opposizione (oggetto già sopra illu- strato e che chiaramente si evince dalla descrizione contenuta a pag. 2 della stessa sentenza impugnata, oltre che dal ricor- so, in particolare dalle pagine 21 e 22 dello stesso, in cui è trascritto il contenuto delle difese dell’opponente). Si è infatti limitato a giudicarla infondata esclusivamente sulla base del rilievo della impossibilità di pervenire alla immediata assegnazione delle somme pignorate – anche quelle di cui alla procedura del 2008, di cui era stata documentata l’estinzione – e ciò sull’assunto che avrebbe eventualmente dovuto proce- dersi prima alla riunione della procedura esecutiva con le altre che avevano avuto origine dai pignoramenti indicati dal terzo, aventi ad oggetto i medesimi crediti. In tal modo, non ha però colto adeguatamente l’effettivo og- getto ed il senso stesso di quella opposizione, che era in realtà diverso, più ampio e almeno parzialmente fondato. Con l’ordinanza del 9 luglio 2015, il giudice dell’esecuzione aveva in realtà riconosciuto il carattere positivo della dichiara- zione di quantità, resa in senso (almeno formalmente) negati- vo dal terzo e contestata, come tale, dal creditore; era rima- Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 14 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 sto altresì pacificamente acquisito che, almeno in parte, il vin-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 colo sulle somme pignorate dichiarato dal terzo nella sua ori- ginaria dichiarazione era effettivamente venuto meno (con ri- guardo al pignoramento del 2008, estinto senza assegnazione, salva la verifica del rilievo in proposito dei successivi pignora- menti, indicati dal terzo stesso solo in un momento successi- vo), residuando contrasto, nella sostanza, essenzialmente in ordine all’onere di documentare l’esito delle procedure esecu- tive ancora pendenti ed aventi ad oggetto le medesime som- me pignorate dal creditore. Secondo il giudice dell’esecuzione, non avrebbe potuto proce- dersi alla riunione della procedura promossa dal Palazzolo (riunione pur qualificata dallo stesso giudice come “doverosa”) con quelle originate dai precedenti pignoramenti aventi ad og- getto i medesimi crediti e indicati dal terzo, secondo quanto prescritto dagli artt. 550 e 524 c.p.c., se il creditore stesso non avesse documentato l’esito di tutti i suddetti pignoramen- ti. Per tale ragione, ritenuto il creditore soccombente in relazione al procedimento incidentale endoesecutivo di accertamento dell’obbligo del terzo – procedimento cui peraltro egli stesso, quale giudice dell’esecuzione, aveva dato corso – gli ha fatto espresso onere di documentare l’esito di quei pignoramenti, con un provvedimento articolato che risulta contestato dal creditore sotto tutti gli aspetti indicati, con l’opposizione del luglio 2015 (il cui oggetto è stato già richiamato in preceden- za: cfr. paragrafi 1.3 e 3.2). Tale opposizione avrebbe dovuto ritenersi almeno parzialmen- te fondata. Va infatti ribadito, in diritto, non solo che la riunione dei pi- gnoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene (inclusi i cre- diti, ai sensi degli artt. 550 e 524 c.p.c.) va obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione, ma anche che essa deve Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 15 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 avvenire di ufficio, non essendo necessaria alcuna istanza di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 parte; tanto meno, quindi, può sostenersi che il creditore pro- cedente debba documentare l’esito dei precedenti pignora- menti indicati dal terzo (anche a voler ipotizzare che abbia ti- tolo per esaminarne gli atti), trattandosi in realtà di una verifi- ca che deve avvenire di ufficio, ai fini della necessaria riunione delle procedure e della conseguente verifica del concorso tra i creditori, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione. Non poteva, quindi, essere subordinata la riunione dei proce- dimenti esecutivi aventi ad oggetto i medesimi crediti pignora- ti dal Palazzolo (e, in definitiva, la stessa futura assegnazione delle somme pignorate) alla documentazione, da parte di quest’ultimo, dell’esito degli stessi, come disposto dal giudice dell’esecuzione con il provvedimento contestato, proprio sotto tale profilo (tra gli altri), dal creditore nella sua opposizione agli atti esecutivi e come, almeno implicitamente, confermato (per quanto ai soli fini della soccombenza virtuale) nella deci- sione impugnata. Emerge d’altronde – a giudizio della Corte – dal contenuto del ricorso per cassazione del Palazzolo, sia pure (come già chiari- to) nell’ambito del suo più ampio oggetto, la sostanziale cen- sura delle suddette statuizioni, che stanno alla base della de- cisione impugnata sulla soccombenza virtuale in ordine ai mo- tivi dell’opposizione ritenuti ammissibili e procedibili: e, trat- tandosi di statuizioni non conformi a diritto, come appena esposto, la decisione impugnata va, di conseguenza, cassata sotto tale profilo, in accoglimento, per quanto di ragione, del secondo e terzo motivo del ricorso. 4. Decisione nel merito Alla cassazione della decisione impugnata, nei limiti in prece- denza indicati (cioè esclusivamente in relazione alla soccom- benza virtuale e, quindi, alla regolamentazione delle spese Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 16 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 processuali), può fare seguito la decisione nel merito, ai sensi [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022Numero di raccolta generale 18330/2022 dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori Data pubblicazione 07/06/2022 accertamenti di fatto. Ritiene, infatti, la Corte che, anche al di là dei profili di parzia- le (virtuale) fondatezza dell’opposizione evidenziati e tenuto, peraltro, conto che l’opposizione stessa era certamente per una parte improcedibile, sussiste in realtà sia una situazione di reciproca soccombenza delle parti (in parte reale, in parte virtuale), sia, in ogni caso, eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione risul- tante dalla sentenza Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, anche a prescindere dall’esito (reale e virtuale) della stes- sa, in considerazione della evidente peculiarità della situazione processuale che si è determinata in sede esecutiva senza al- cuna responsabilità del creditore procedente, della controver- sa natura della dichiarazione di quantità resa dal terzo e dell’oggettiva equivocità della stessa, dell’oggettiva incertezza interpretativa, o quanto meno delle prassi in relazione all’obbligo di riunione dei successivi pignoramenti sui medesi- mi crediti e, non da ultimo, delle evidenti difficoltà pratiche implicate dalla verifica (da chiunque svolta) dell’esito dei nu- merosi pignoramenti indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia come aventi ad oggetto le medesime somme pignorate dal Palazzolo. È appena il caso di sottolineare, in proposito che, secondo l’indirizzo di questa Corte, «la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell’intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensa- zione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicita- te, in via integrativa, anche in sede di gravame» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016, Rv. 638618 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11494 del 21/06/2004, Rv. 573779 – 01). Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 17 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 Le indicate eccezionali ragioni giustificano, d’altra parte, altre-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 sì: 1) la integrale compensazione delle spese relative all’accertamento incidentale svolto in via cd. endoesecutiva dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c., con la conseguenza che, per tale aspetto, all’accoglimento del pre- sente ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata consegue, a giudizio della Corte, altresì l’inefficacia del relati- vo provvedimento di liquidazione del giudice dell’esecuzione; 2) la integrale compensazione tra le parti anche delle spese del presente giudizio di legittimità (che peraltro, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., consegue anche al solo parziale accoglimento dello stesso e, quindi, alla reciproca soccomben- za delle parti pure in questa sede). 5. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo del ricorso è rigettato; il secondo ed il terzo sono parzialmente accolti, nei limiti di cui in motivazione e per quanto di ragione; di conseguenza, la decisione impugnata è cassata in relazione ai soli profili accolti. Decidendo nel merito, è disposta la integrale compensazione delle spese processuali relative all’opposizione agli atti esecu- tivi proposta dal Palazzolo nonché di quelle relative all’accertamento incidentale svolto nel corso del processo ese- cutivo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. (con conseguente inefficacia del relativo provvedimento di liquidazione emesso dal giudice dell’esecuzione) e di quelle relative al presente giudizio di le- gittimità. per questi motivi La Corte: - rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie parzialmente il secondo ed il terzo, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto, cassa la decisione impugnata, in relazione ai profili accolti; Ric. n. 28239/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 18 di 19 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28239/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 984/2022 - decidendo nel merito, dispone la integrale compensazio-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18330/2022Data pubblicazione 07/06/2022 ne delle spese processuali relative all’opposizione agli atti esecutivi proposta dal Palazzolo nonché di quelle re- lative all’accertamento incidentale svolto nel corso del processo esecutivo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. (con con- seguente inefficacia del relativo provvedimento di liqui- dazione emesso d
Sentenza Cassazione n. 18330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris