CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, ma non dice dove e perché; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata (che rileva come il ricorrente era stato trovato dalla P.G. in possesso di supporti contraffatti - CD e DVD - nel mercato rionale, messi in vendita su una bancarella). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilz3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/