CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 33495/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ENDOUBI WISSEM [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata in ordine alla invocata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Considerato che la Corte d'appello ha offerto una giustificazione non censurabile in questa sede, perché conforme al dettato normativo, che esclude l'applicabilità dell'istituto in caso di abitualità nel reato, ed agli orientamenti espressi in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P sid