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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 25722/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 12 febbraio 2021, che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 343, 612 e 61 n. 10 cod. pen. (capo A) e 612, comma 2, cod. pen. (capo B), commessi in Varese il 27 agosto 2013.

2. Con memoria in data 31 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni di censura insistendo per il loro accoglimento.

2. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per quanto di seguito esposto.

2.1. Quanto al delitto di cui all'art. 343 cod. pen., le doglianze articolate con il terzo motivo non sono manifestamente infondate, perché l'interpretazione delle espressioni rivolte dal ricorrente al giudice: <<ecco bravo, mi stai mandando in galera, sei contento» esige un approfondito scrutino, che condotto alla stregua del principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l'opportunità del provvedimento in sé considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato (Sez. 5, n. 31267 del 14/09/2020, Rv. 279750), risulta correttamente effettuato.

Tanto comporta il rilievo officioso della prescrizione del reato maturata in data 27 febbraio 2021 e la declaratoria di estinzione dello stesso.

2.2. Quanto ai delitti di minaccia in danno di un pubblico ufficiale (di cui al capo A) e di minaccia grave (di cui al capo B) colgono nel segno le doglianze di cui al primo motivo, con valore assorbente su quelle di cui al secondo motivo.

Invero l'accettazione del risarcimento del danno da parte delle persone offese non può costituire univoca manifestazione né di tacita volontà querelatoria, né di tacita abdicazione del diritto di querelarsi (Sez. 4, n. 7346 del 10/07/1984, Rv. 165627; Sez. 4, n. 2401 del 26/10/1979, Rv. 144405), atteso che tale atto negoziale ha un contenuto privatistico e non implica di per sé alcuna volontà attinente all'istanza punitiva: infatti, anche in tema di rinuncia, l'art. 339 cod. proc. pen. tiene distinta l'ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l'azione civile risarcii-oda (Sez. 6, n. 35958 del 05/07/2002, Rv. 222352).

Ciò ribadito e considerato che la minaccia aggravata ex art. 61 n. 10 cod. pen. (di cui al capo A) è procedibile a querela di parte (Sez. 6, n. 12188 del 03/02/2005, Rv. 231319) e che in riferimento alle minacce gravi (di cui al capo B) non è stato dato alla parte offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2018 per l'eventuale esercizio del diritto di querela, con riferimento ai detti reati la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto di condizione di loro procedibilità.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato ex art. 343 cod. pen., di cui al capo A), è estinto per prescrizione e perché, quanto ai reati di cui all'art. 612 cod. pen., di cui ai capi A) e B), l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato ex art. 343 cod. pen., di cui al capo A), è estinto per prescrizione e perché, quanto ai reati di cui all'art. 612 cod. pen., di cui ai capi A) e B), l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 12 febbraio 2021, che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 343, 612 e 61 n. 10 cod. pen. (capo A) e 612, comma 2, cod. pen. (capo B), commessi in Varese il 27 agosto 2013. 2. Con memoria in data 31 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni di censura insistendo per il loro accoglimento. 2. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per quanto di seguito esposto. 2.1. Quanto al delitto di cui all'art. 343 cod. pen., le doglianze articolate con il terzo motivo non sono manifestamente infondate, perché l'interpretazione delle espressioni rivolte dal ricorrente al giudice: <<ecco bravo, mi stai mandando in galera, sei contento» esige un approfondito scrutino, che condotto alla stregua del principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l'opportunità del provvedimento in sé considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato (Sez. 5, n. 31267 del 14/09/2020, Rv. 279750), risulta correttamente effettuato. Tanto comporta il rilievo officioso della prescrizione del reato maturata in data 27 febbraio 2021 e la declaratoria di estinzione dello stesso. 2.2. Quanto ai delitti di minaccia in danno di un pubblico ufficiale (di cui al capo A) e di minaccia grave (di cui al capo B) colgono nel segno le doglianze di cui al primo motivo, con valore assorbente su quelle di cui al secondo motivo. Invero l'accettazione del risarcimento del danno da parte delle persone offese non può costituire univoca manifestazione né di tacita volontà querelatoria, né di tacita abdicazione del diritto di querelarsi (Sez. 4, n. 7346 del 10/07/1984, Rv. 165627; Sez. 4, n. 2401 del 26/10/1979, Rv. 144405), atteso che tale atto negoziale ha un contenuto privatistico e non implica di per sé alcuna volontà attinente all'istanza punitiva: infatti, anche in tema di rinuncia, l'art. 339 cod. proc. pen. tiene distinta l'ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l'azione civile risarcii-oda (Sez. 6, n. 35958 del 05/07/2002, Rv. 222352). Ciò ribadito e considerato che la minaccia aggravata ex art. 61 n. 10 cod. pen. (di cui al capo A) è procedibile a querela di parte (Sez. 6, n. 12188 del 03/02/2005, Rv. 231319) e che in riferimento alle minacce gravi (di cui al capo B) non è stato dato alla parte offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2018 per l'eventuale esercizio del diritto di querela, con riferimento ai detti reati la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto di condizione di loro procedibilità. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato ex art. 343 cod. pen., di cui al capo A), è estinto per prescrizione e perché, quanto ai reati di cui all'art. 612 cod. pen., di cui ai capi A) e B), l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato ex art. 343 cod. pen., di cui al capo A), è estinto per prescrizione e perché, quanto ai reati di cui all'art. 612 cod. pen., di cui ai capi A) e B), l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.
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